Assicurazioni professionisti, ordini in campo

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Il punto a due anni e mezzo dall’entrata in vigore della Rc professionale obbligatoria. Nuove convenzioni per garantire coperture adeguate

Ordini in campo per rendere più competitive le polizze dei professionisti. Attraverso nuove convenzioni con le compagnie di assicurazione che assicurino coperture adeguate all’attività professionale a prezzi calmierati. Sì, perché a ormai due anni e mezzo dall’entrata in vigore della Rc professionale obbligatoria, prevista dal dpr 137/2012, la principale problematica che stanno riscontrando gli ordini è la segnalazione, da parte degli iscritti, di contratti poco competitivi proposti dalle compagnie di assicurazione. Così, da ultimo, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha rilevato, tramite un’indagine del proprio Centro studi, che un terzo dei professionisti iscritti all’albo è sprovvisto di copertura assicurativa sulla propria attività, proprio in ragione dei prezzi troppo elevati. Mentre una eventuale polizza collettiva contratta dal Cni ovvierebbe a questo tipo di problema. Allo stesso modo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sta stipulando una nuova convenzione in sostituzione di quella sottoscritta dal Consiglio precedente, attivata da circa 30 mila commercialisti. Entro questo mese saranno emanati sia il bando per il broker sia quello per l’assicurazione. «La vecchia convenzione è stata stipulata prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà», spiega Antonio Repaci, consigliere Cndcec, «per cui copre l’attività di base del professionista, cioè la contabilità e la consulenza del lavoro. A queste, il commercialista può aggiungere altre attività quali la curatela o il collegio sindacale. Il nostro obiettivo è stipulare una polizza che comprenda invece tutte le attività tipiche della professione. Dal momento in cui è entrato in vigore l’obbligo, infatti, vogliamo evitare che il collega che ha stipulato la polizza e non si sia reso conto che un certo tipo di attività è rimasta scoperta, resti involontariamente sprovvisto di assicurazione». «Entro questo mese verrà avviata una gara europea», continua Repaci,«stiamo lavorando sui massimali e sulle franchigie ampliando la spaccatura dovuta alle differenze di fatturato. Per esempio, il commercialista che fattura 30 mila euro non può avere un massimale minimo di 500 mila euro perché per rischiare sanzioni di quell’importo bisogna avere clienti ben diversi». «Detto ciò», conclude Repaci,«abbiamo rilevato diverse difficoltà dall’entrata in vigore dell’obbligo, a partire dalla vicenda legata al visto di conformità. Inoltre, sono diverse le segnalazioni da parte degli iscritti di proposte di polizze non competitive».

L’Ordine dei consulenti del lavoro ha invece siglato un accordo con il broker assicurativo Marsh, cui ha affidato l’incarico di reperire sul mercato, oltre alla polizza responsabilità civile professionale per la compensazione del credito Iva, anche la polizza responsabilità civile professionale in forma completa. In particolare, il consulente può scegliere tra la polizza Rc professionale, che garantisce anche esigenze specifiche come l’attività compensazione dei crediti da imposte e credito Iva, l’assistenza fiscale con eventuale estensione ai 730, il visto pesante, il vincolo di solidarietà e così via. Stando al tariffario Marsh, si parte da un premio pari a 199 euro con fatturato fino a 20 mila euro e massimale a 250 mila euro, a 1.525 euro con fatturato compreso tra 200 e 250 mila euro e massimale a 1,5 milioni, fino a un premio di 3.450 euro con fatturato tra 450 e 500 mila euro e massimale a 2,5 milioni di euro. Il Consiglio nazionale degli ingegneri, come detto, sta lavorando a una polizza di tipo collettivo, destinata specificatamente agli ingegneri iscritti all’albo. «L’indagine del nostro Centro studi», dichiara Armando Zambrano, presidente Cni, «dimostra come persista un diffuso atteggiamento di resistenza all’assicurazione. Gli ingegneri lamentano soprattutto gli alti costi delle polizze e l’obbligo alla loro sottoscrizione è percepito come l’ennesimo balzello che grava sui liberi professionisti, già alle prese con una situazione di mercato senza precedenti. Preoccupa che circa un terzo degli interpellati abbia dichiarato di essere privo di polizza».

Quanto al Notariato, infine, come è noto l’assicurazione è obbligatoria dal 2006 e la polizza collettiva stipulata dal Consiglio nazionale è stata recentemente rinnovata per il triennio 2015-2018. Tutti i notai devono essere assicurati per legge con un massimale pari ad almeno 3 milioni di euro, 1.750 notai hanno esteso l’assicurazione oltre i tre milioni e tra questi 1.100 hanno aumentato il massimale fino a 7,5 milioni di euro e 650 hanno optato per fasce di importo superiore, fino a 50 milioni di euro. La copertura comprende, oltre i danni patrimoniali provocati a terzi, anche i danni non patrimoniali.

(di Gabriele Ventura – ItaliaOggi Sette)

Dietrofront sull’ “occhio elettronico”

20141024-071546.jpg Scompare dalla Legge di Stabilità il provvedimento che prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici ( autovelox, tutor, telecamente ztl e semaforiche) per scovare le auto senza RCA

Passo indietro del Governo sull’ “occhio elettronico”. Negli scorsi giorni la Camera aveva approvato il disegno di legge che prevede l’utilizzo di dispositivi elettronici ( autovelox, tutor, Vergilius telecamere ztl e semaforiche, ) per scovare le auto senza RCA, incrociando i dati con l’archivio centrale della motorizzazione. Ma ora, nell’ultima versione del testo della Legge di stabilità, sembrerebbe essere tutto sparito. Non sono state rese noto le motivazioni, ma parrebbe che a frenare l’iter la questione sanzioni, che sta dividendo il ministero dell’Interno e quello dei Trasporti. Non si è infatti ancora deciso se le sanzioni debbano arrivare in automatico o tramite convocazione dei proprietari dell’auto per chiedere chiarimenti (andando a evitare il rischio di una “pioggia di multe”).
Il dato di fatto è comunque che la frase che doveva essere aggiunta alla fine del comma 1 bis è stata eliminata. Essa prevedeva l’ “accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”
Resta da capire se si tratta di un vero e proprio dietrofront o di una impasse che può essere superata con una nuova stesura della norma.

www.carrozzeria.it

GARANZIA  ACQUISTO  AUTO  USATA 

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Che  cos’  è?

Il Codice del Consumo prevede la garanzia  legale  di  conformità  anche  per  i  beni  usati.   Il Codice del consumo è entrato in vigore in data 23 ottobre 2005. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007), ed è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Stabilisce tra l’altro che il   venditore   ha   l’  obbligo   di   consegnare   al   consumatore  beni   conformi   al   contratto   di   vendita. Nel caso di auto  usate deve essere tenuto  nel  debito  conto  il  tempo  del  pregresso  utilizzo,  limitatamente ai  difetti  non  derivanti  dall’  uso  normale  della  vettura. In altre parole, il consumatore acquirente non dovrebbe  spendere,  per  la  manutenzione  del  veicolo  successiva  all’acquisto,  più  di  quanto  avrebbe speso  se  avesse  acquistato  a  suo  tempo  lo  stesso  veicolo  nuovo.  L  acquirente  deve  quindi  sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, ovvero se esiste la necessità di eventuali interventi  rispetto al programma di manutenzione ordinaria o l  eventuale presenza di difetti prima dell’acquisto.

La garanzia  legale  di  conformità è di 24 mesi ed è prestata dal professionista che vende l  auto  usata (concessionario,  rivenditore,  importatore  di  auto  usate,  ecc..),  tuttavia,  per  i  beni  usati,  la  legge prevede  che,  con  l  accordo  delle  parti,  possa  essere ridotta   a   12   mesi.  La  garanzia  non  può  essere limitata o negata e laddove nel contratto di vendita fossero inserite clausole simili risulterebbero nulle.

La  garanzia  di  conformità  è  applicabile  solo  alle  vendite  tra  professionista  e  consumatore,  non  si applica  alle  vendite  tra  consumatori,  ovvero  quando  si  acquista  da  un  privato.  Se  però  la  vendita avviene attraverso la mediazione  di  un  professionista (che, ad es., espone nei propri locali la vettura) quest’  ultimo non può esimersi dal prestare  la  garanzia, anche se il passaggio di proprietà, sulla carta, avviene direttamente tra privati.

Diritti  del  consumatore

Se l’ autovettura usata dovesse mancare di conformità rispetto al contratto di vendita il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:

• riparazione;

• sostituzione;

• riduzione del prezzo;

• risoluzione del contratto.

La riparazione e la sostituzione devono avvenire senza spese a carico del consumatore ed entro tempi congrui. Naturalmente, vista la natura di bene usato del veicolo, nel caso in cui non sia possibile, ad esempio, trovare un pezzo di ricambio usato conforme alla vetustà ed al pregresso utilizzo del veicolo, il venditore potrà chiedere una partecipazione alla spesa dell’  acquisto del ricambio nuovo.

Queste problematiche vengono affrontate a cura e spese dell’ente venditore che può delegare questa attività a società di servizi quali ad esempio Fidesa s.r.l. di Latina.

Spesso il venditore invece di gestire questa attività nella maniera imposta dalla legge citata, vende o regala al cliente una garanzia commerciale sia assicurativa (una polizza guasti) o di servizio.  Sono tante le società che offrono pacchetti di garanzie più o meno ampi. Parliamo di Mapfre, Car Garantie, TWG, Easy Drive, Allianz, TargaSys  solo per citarne alcune. Questi sono ottimi prodotti che dovrebbero però essere accessori alla garanzia di conformità, ma spesso il venditore cerca di indurre l’acquirente nel credere che quella è l’unica garanzia di cui il cliente ha diritto.

Adiconsum ed altre associazioni di consumatori offrono assistenza in questi frangenti. Periti Auto ed Avvocati curano molti casi specifici di consulenza, contraddittorio o contenzioso.

In arrivo la APP di Periti Auto

 mockup_2 Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.

Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.

In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:

RICHIESTA INTERVENTO
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e  CHI SIAMO

premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.

Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.

In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.

La schermata della richiesta di soccorso richiederà :

nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)

eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.

In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.

E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza,  il censimento della persona  che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.

mockup_1 Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.

Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app

registrazione periti periti auto

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Auto senza assicurazione. Dal 15 febbraio controlli a tappeto

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Giorni contati per i furbetti dell’Rc auto. Tra poco più di due settimane, infatti, i numeri di targa di tutti i veicoli privi di copertura assicurativa saranno nella piena, costante e aggiornata disponibilità delle forze di polizia. Lo ha annunciato oggi a Roma, a margine della presentazione della “Fabbrica delle patenti”, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Erasmo D’Angelis. Dati incrociati. Dal 15 febbraio l’archivio informatico della Motorizzazione civile, grazie all’incrocio di tutti i dati in possesso del ministero dell Infrastrutture (immatricolato e revisioni) e delle compagnie assicurative, fornirà in tempo reale al ministero dell’Interno e alle Forze dell’ordine, nazionali e locali, i numeri di targa e i nomi degli intestatari di tutte le auto prive di copertura assicurativa che poi potranno essere controllate e sanzionate utilizzando anche i varchi Ztl, i portali autostradali del Tutor e, ovviamente, le pattuglie su strada. “Senza accanimento vessatorio – ha spiegato D’Angelis – verrà comunicato ai cittadini interessati che entro 15 giorni dovranno rimediare pena il pagamento di sanzioni che vanno da un minimo di 841 euro a un massimo di 3.366 euro fino al sequestro dell’auto. Basterà la documentazione fotografica”. Quasi 4 milioni senza assicurazione. “In Italia – ha ricordato il sottosegretario con delega alla Motorizzazione civile e alla sicurezza stradale – dieci auto su cento stanno circolando senza assicurazione, ben 3,8 milioni di veicoli su un parco di 37. Una cifra impressionante che ci consegna il record negativo europeo in materia di infrazioni e irregolarità. I proprietari di veicoli non assicurati – ha sottolineato – creano problemi enormi a migliaia di italiani onesti per l’impossibilità di risarcimento dei danni nei contenziosi post incidenti stradali, anche in presenza di lesioni gravi a passeggeri (nel 2012 sono stati 186.726 gli incidenti stradali con 264.716 feriti e 3653 morti). Era per noi un obbligo morale prima che politico fare un salto di qualità per aumentare la capacità di contrasto alle frodi assicurative perché penalizzano tanti italiani che rispettano le leggi e le regole. In questi mesi – ha proseguito il sottosegretario – grazie al lavoro della direzione della Motorizzazione Civile guidata da Maurizio Vitelli, senza costi aggiuntivi abbiamo creato la piattaforma tecnologica più avanzata d’Europa che modifica radicalmente il sistema degli accertamenti”.
da Roma, Mario Rossi
http://mobile.quattroruote.it/

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo  13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Forma-specifica,-cessione-del-credito,-scatola-nera–ecco-cosa-prevede-l-art-8-della-riforma-Rc-auto_20131213.aspx

Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)

Approvate misure Rc auto

E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.

Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.

Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%

Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx

DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

Responsabilità Civile Professionale

Torus Insurance Il 15 agosto scorso è entrato in vigore l’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità civile professionale anche per i professionisti iscritti in ordini e collegi. Obbligo che, in realtà, è già vigente dall’agosto del 2012 per tutte le altre professioni regolamentate e non. Tra queste rientra la categoria dei Periti Assicurativi poiché l’attività peritale, pur essendo regolamentata dalla legge, non ha un ente esponenziale che si identifica in una delle due tipologie istituzionali.

Il differimento di un anno degli obblighi indicati dall’articolo 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011 n. 137, era stato approvato per dare la possibilità agli ordini professionali di agevolare i propri iscritti nella stipula di una copertura assicurativa attraverso convenzioni collettive, senza la necessità di doversi rivolgere direttamente alle imprese assicurative, la cui maggior parte non si era ancora organizzata per profilare prodotti ad hoc a costi ragionevoli.

Il decreto del fare ha visto diversi emendamenti che volevano posticipare l’obbligatoreità, ma la stesura finale approvata non ha concesso proroghe che riguardino i Periti Assicurativi.

Alcune categorie hanno avuto ancora una proroga, ma solo quelle organizzate come detto sopra, molti altri hanno già provveduto, meno della metà pare e spesso con compagnie estere. Per tutti gli altri professionisti resta l’urgenza di provvedere alla stipula considerando anche che ll’offerta di prodotti è ancora contenuta da parte delle imprese assicurative che hanno mantenuto i costi importanti dettati dai precedenti parametri di adesione.

Periti Auto ha sottoscritto una convenzione con il broker Alta Finance s.p.a. che ha ottenuto da Torus, Compagnia dei Lloyd’s di Londra condizioni molto favorevoli. Per ricevere il materiale informativo, i premi e le condizioni visita il sito http://www.altafinance.eu/servizi-brokeraggio-assicurativo/assicurazioni-professionisti.html e contatta direttamente il broker citando la convenzione Periti Auto Ass. di Cat. oppure invia una email a info@peritiauto.it comunicando i tuoi dati e riceverai tutto il materiale nella tua posta.

AICIS Notizie

Professioni: tre consigli per scegliere la polizza giusta

A Ferragosto è scattato l’obbligo di assicurarsi sulla responsabilità civile. I costi per gli iscritti a un albo in media partono da un minimo 250 euro

I professionisti d’ora in poi dovranno stipulare un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile. Ci sono voluti cinque anni per giungere alla conclusione dell’iter, iniziato nel gennaio del 2008. Un periodo che però è servito agli ordini professionali per stipulare accordi e convenzioni con le compagnie e tutelare i propri iscritti nella scelta della polizza giusta.

L’obbligo, previsto dal Dpr Severino (137/2012), è scattato a Ferragosto e vale per tutti gli iscritti a un albo, esclusi i medici e gli odontoiatri, per i quali è stata prorogata l’entrata in vigore ancora di un anno, e gli avvocati, i quali invece sono in attesa dell’attuazione della riforma forense.

L’introduzione di questo onere serve per assicurare il risarcimento al cliente in seguito a eventuali danni provocati da un professionista che opera in ambito privato, ma ha anche l’utilità di proteggere il patrimonio di quest’ultimo. Da Ferragosto, quindi, chi già esercita la professione in privato e non avrà stipulato una polizza commette un illecito disciplinare, anche se i controlli da parte dei consigli nazionali partiranno da settembre: ci sono ancora due settimane, quindi, per mettersi in regola ed evitare sanzioni.

Di seguito tre consigli ricavati dai risultati di una recente indagine condotta da Iridia e sostenuta dalle associazioni dei broker (Aiba) e degli agenti (Uea).

Le convenzioni con gli ordini. Ogni professionista è ovviamente libero di assicurarsi con qualunque compagnia o broker. Tuttavia, prima di guardare le diverse offerte presenti sul mercato, è bene conoscere i prodotti “validati” dal proprio albo. Gli accordi tra ordini e compagnie di assicurazione e broker prevedono almeno due categorie di polizze: quelle più semplici ed economiche, che offrono solo una copertura di base, e quelle più complesse, che, in alcuni casi, prevedono polizze ad hoc.

I costi dipendono, ovviamente, da diversi fattori, come il fatturato del professionista e il grado di copertura richiesto: per una polizza base si parte in media dai 250 – 270 euro l’anno (per agrotecnici e consulenti del lavoro) ai 400 euro richiesti a periti industriali e architetti con un fatturato non superiore a 50 mila euro.

Le all inclusive. Alcuni prodotti, soprattutto quelli di matrice anglosassone, sono “all inclusive“, con un massimale unico e garanzie poco modulabili. Se si hanno esigenze più complesse, quindi, è meglio orientarsi su prodotti più analitici, in cui le garanzie vengono strutturate tenendo conto anche delle diverse attività del singolo professionista.

Il prezzo non è tutto. Non è detto, infine, che le polizze che costano di più siano anche quelle che offrono una maggiore protezione. Le differenze, ad esempio, dipendono anche dalla presenza o meno di limitazioni o esclusioni, ossia di quote di danno che in casi di sinistri rimangono a carico dell’assicurato.

Autore: Massimo Morici – Panorama (Articolo originale)

Rc professionali al via

20130618-075446.jpgDal 15 agosto 2013 diventa obbligatoria la polizza per i professionisti

Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti».

Dunque, entro il 15 agosto prossimo, tutti i professionisti iscritti a un Albo dovranno aver stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imprerizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non coppre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.

L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale dì competenza.

Nell’area giuridica, l’obbligo di polizza assicurativa era già previsto per i notai. La legge n. 89/1913, poi modificata dal D.Lgs. n. 182/2006, dispone infatti negli articoli 19 e 20 che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per rutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio e che l’impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la legge prevede che «nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese» e che «gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto». Infine, la legge specifica che «se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all’articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale» e che «in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare».

L’assicurazione professionale obbligatoria costituisce però una novità per la categoria degli avvocati, finora esentati da questa disposizione. Invece la Riforma forense (legge n. 247/2012), non solo ha previsto con l’articolo 12 la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per il professionista, associazioni o società di professionisti, ma ha altresì introdotto l’obbligo di stipula di un’assicurazione a copertura degli eventuali infortuni legati all’attività professionale, svolta anche fuori i locali dello studio, sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. L’avvocato dovrà peraltro comunicare gli estremi dell’assicurazione e ogni possibile modifica non solo al cliente, ma anche al Consiglio Nazionale Forense.

La consulenza del broker

Con l’arrivo delle nuove norme, il professionista si trova perciò a dover scegliere la soluzione assicurativa a lui più confacente, anche se può capitare che le formule presenti sul mercato o le coperture proposte dagli Ordini, frutto di convenzioni con compagnie assicurative, non siano modificabili e che la differenza principale risieda, ad esempio, nel massimale indicato. «Le coperture assicurative offerte dalle convenzioni sono molto differenziate fra loro: alcuni Ordini professionali hanno scelto dì offrire coperture essenziali e quindi mirare al maggior numero possibile di adesioni con la possibilità di integrare individualmente la copertura assicurativa, altri Ordini hanno scelto soluzioni più complete – spiega Francesco G. Paparella, presidente di AIBA, l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione -. E’ importante che ciascun sottoscrittore verifichi l’adeguatezza della soluzione rispetto alle sue caratteristiche professionali. Non è semplice valutare senza l’aiuto di un esperto l’adeguatezza di una polizza perché gli elementi da valutare sono molteplici e non tutti di immediata comprensione».

Infatti, per barcamenarsi nel mare delle Rc professionali, può essere strategico avvalersi dell’aiuto di un broker. Il broker d’assicurazioni è un intermediario indipendente e specializzato che offre consulenza mirata aiutando il cliente a individuare, sul mercato nazionale ed estero, la soluzione a lui più adatta e lo rappresenta di fronte alle compagnie per ottenere la copertura assicurativa più idonea e vantaggiosa. Oltre ad agire dunque nell’interesse del cliente, poiché non ha vincoli con le società assicurative, il broker consente di risparmiare su tempi e costi in quanto percepisce le commissioni dalla compagnia assicurativa prescelta al termine delle valutazioni. Un’attività che viene sempre più apprezzata, conferma Paparella: «Se è vero che anche nel 2012 il mercato assicurativo italiano ha chiuso, complice la crisi, con una raccolta premi in diminuzione del 4,3%, i broker di assicurazione hanno aumentato la loro quota di mercato, dimostrando di aver saputo dare concreta percezione alla clientela del proprio valore professionale e della capacità di guidarla nelle scelte consapevoli di tutela: non è un caso che almeno il 70% dei rischi riferìbili al comparto industriale sia gestito dai broker».

Come si concretizza, dunque, il lavoro del broker? «Con procedure di risk management e continui scambi di informazioni identifichiamo con precisione le reali esigenze e le aree di rischio che devono essere assicurate» spiega Mauro Oriana, responsabile risk management di Mansutti, società di brokeraggio assicurativo con specializzazione nel settore delle Rc professionali per avvocati e commercialisti. «Inoltre – continua Oriana – offriamo servizi mirati quale, ad esempio, l’Insurance Compliance and Cost Review che permette di analizzare le coperture in essere identificando eventuali lacune e ottimizzando al massimo i costi delle polizze. Molte compagnie, poi, non offrono una corretta Deeming clause (clausola secondo la quale vengono considerati come sinistri anche qualsiasi circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato), il che rende conseguentemente la polizza non adatta a coprire queste tipologie di rischio». La pensa così anche Gioacchino Acampora, broker assicurativo per importanti associazioni di categoria, che aggiunge come «valutare attentamente le esigenze del cliente è possibile solo attraverso un’attenta analisi dei rischi basata, ad esempio, sulle esperienze assicurative del professionista, su eventuali sinistri che hanno colpito la sua attività professionale, sulla verifica degli incarichi in essere o futuri. Ciò rende possibile un’offerta tailor made che rispetti il criterio fondamentale dell’adeguatezza».

A ciascuno la sua polizza

In alternativa alle soluzioni assicurative proposte in convenzione con gli Ordini professionali, il professionista può quindi optare per una polizza individuale, cosiddetta tailor made, ovvero personalizzata sulle sue specifiche esigenze, ma soprattutto in questo caso occorre prestare attenzione. Oggi il mercato del settore assicurativo è sempre più variegato, poiché accanto alle compagnie di assicurazioni generaliste, vi sono compagnie specializzate (in particolare dell’area anglosassone) e, negli ultimi tempi, si sono proposti come nuovi operatori anche le banche e le Poste.

Come orientarsi? «I prodotti sono generalmente All Risk – spiega il presidente di AIBA, Paparella – ma non mancano le differenze: quelli di matrice anglosassone hanno un’impostazione All Inclusive, mentre quelli nazionali sono caratterizzati da numerose specifiche per singole attività o Funzioni svolte dal professionista. Questo comporta spesso la presenza di sottolimiti, franchigie e scoperti per sinistri specifici e quindi diventa molto importante verificare l’adeguatezza della soluzione anche nei dettagli». A tal proposito, Ezio Valagussa di Assiconsulenze consiglia che «garanzie importanti per valutare una polizza sono: la Claims made, che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza Rc professionale originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento; la “retroattività”, che rende operante la copertura assicurativa della polizza anche per fatti avvenuti prima della stipula della stessa (importante è avere una retroattività di almeno 5 anni, anche se l’ottimale è una retroattività illimitata); la “postuma”, che assicura che le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza siano comprese dopo la cessazione dell’assicurazione per gli anni indicati in polizza».

L’offerta assicurativa è dunque vasta, ma per il professionista la polizza rappresenta un costo ulteriore in un periodo davvero non facile. Luca Polli, sales manager di Trust Risk Group, società di brokeraggio assicurativo specializzata nella gestione dei rischi sanitari e professionali, nota che «sul fronte dei professionisti sembra consolidata la tendenza a ricorrere a “schemi” assicurativi nella ricerca di soluzioni più economiche e tecnicamente ad ampio raggio quantomeno per la percentuale maggiore degli utenti. In questo senso pertanto le organizzazioni sindacali, gli Ordini, le società scientifiche rappresentano veicoli che sono stati investiti, o si sono cadidati spontaneamente per farsene carico, del compito di trattare con il mercato assicurativo con maggior forza contrattuale, generalmente con il supporto tecnico dei brokers. Quindi nella maggior parte dei casi questi programmi assicurativi “strutturati” sono in grado di garantire risposte mediamente efficaci a costi contenuti. Ovviamente tali strumenti hanno approccio massivo, pertanto tendono inevitabilmente a standardizzare la platea dei destinatari cui non sempre i professionisti si riconoscono e qui ritorniamo a quanto sia importante, anche in questi casi, poter contare su di un consulente calato nel mercato, competente e in grado quindi di consigliare al meglio il proprio cliente».

Ma quali particolari caratteristiche dovrebbe avere una Rc professionale per un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro? «La scelta va orientata e quindi proposta in base alle specifiche esigenze del professionista – chiarisce Alessandro Panizza di Alessandro Panizza Insurance Broker -. La polizza di Rc professionale deve assicurare tutte le attività previste dalla legge per le singole professioni o l’attività limitata svolta dal professionista e dai suoi collaboratori, con estensione alla responsabilità derivante dalla conduzione e/o proprietà dell’ufficio o laboratorio».

Prezioso il suggerimento di Fabrizio Callarà, CEO di AEC Wholesale Group, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker, grossista che elabora soluzioni per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza. «In generale – precisa Callarà – un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a: Attività assicurata, la polizza deve coprire tutte le attività professionali previste per legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia; Ampiezza della garanzia, piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali); Massimale, in funzione sia del volume d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi (una distinzione va sicuramente fatta tra assicurati persone fisiche e persone giuridiche); Sottolimiti, evitare ove possibile i sottolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso non fosse possibile, si consiglia di considerare il valore del sottolimite più basso quale massimale di polizza ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto: Franchigia, prediligere un importo fìsso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo; si suggerisce di prediligere coperture in cui sia prevista la clausola di non opponibilità della franchigia ai terzi; Assicuratori, preferire assicuratori che abbiamo maturato una consistente esperienza nel settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze».

Autore: Barbara Lacchini – Il Sole 24 Ore

Contratto base RC Auto: l’IVASS incontra le associazioni dei consumatori

 

Il contratto base è “migliorabile”, specie per quanto concerne gli effetti sulla situzione delle polizze. Le associazioni consumatori puntano il dito sulla conciliazione, mentre il Cupsit parla di “boomerang micidiale”.

Contratto base RC auto, polizze connesse ai mutui, educazione assicurativa: questi i temi al centro dell’incontro tra l’IVASS e le principali associazioni di consumatori, svoltosi nell’ambito delle periodiche consultazioni tra l’autorità di vigilanza e le associazioni stesse. All’incontro hanno presenziato i rappresentanti di Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanza Attiva, Federconsumatori e Movimento Consumatori. Tra i temi trattati ci sono stati il raccordo tra l’introduzione del contratto base e l’obbligo imposto dalla legge agli intermediari di offrire almeno tre preventivi RC Auto al cliente e poi l’utilizzo del Preventivatore IVASS-MISE. Ma l’argomento più rilevante per il settore carrozzeria è sicuramente l’importanza del contratto base come strumento, insieme ad altri, per creare le condizioni che derminino un ribasso delle tariffe, riguardo al quale sia l’IVASS che le Associazioni si trovano d’accordo. Tuttavia secondo le Associazioni l’introduzione di questo strumento dovrebbe essere accompagnata da una maggiore diffusione della conciliazione paritetica che ridurrebbe ulteriormente i prezzi accelerando i tempi del contenzioso. Il contratto standard, ossia un contratto base uguale per tutte le assicurazioni per permettere al cliente di confrontare le polizze, resta però una questione molto controversa: Stefano Mannacio, esperto di RC Auto in Italia e fondatore del Cuspit, infatti, definisce questo tipo di contratto “un boomerang micidiale”. Mannacio è convinto che possa detrminarsi il “paradosso della trasparenza”, cioè che con pochi operatori e pochi price maker di riferimento sebbene il mercato tenderebbe a semplificarsi, a parità di condizioni aumenterebbero i prezzi di listino; inoltre, l’obbligo per le compagnie assicurative di pubblicare l’importo dei premi che prevedono la clausula di “riparazione in forma specifica” potrebbe creare una notevole confusione sulla natura del sinistro RC Auto. Le problematiche, oltretutto, non finiscono qua: infatti Mannacio ricorda che “l’Antitrust nel 2001 multò le compagnie per uno scambio di dati sui prezzi per 700 miliardi di lire. Con la nascita del preventivatore Isvap (ora Ivass) e del contratto base ora le Compagnie potranno fare alla luce del sole ciò che una volta era loro impedito e sanzionato. Se poi aggiungiamo che l’Antitrust ormai sulla Rc auto ha sposato di fatto le tesi delle compagnie, visti gli esiti e le proposte ai limiti dell’assurdo contenuti nella sua indagine conoscitiva, l’assicurato italiano da una parte e il danneggiato dall’altra saranno presto vittime di ennesimi rincari dei premi e ulteriori decurtazioni nei risarcimenti.” Dunque si prevede che in futuro si discuterà ancora ampiamente e animatamente su questo tipo di polizza. Nel frattempo, il prossimo incontro è stato fissato l’11 giugno e avrà per oggetto le problematiche legate alle polizze sanitarie, a forme alternative di risoluzione delle controversie in ambito assicurativo e ai costi delle polizze legate ai mutui e alla cessione del quinto.

13/03/2013 |

articolo tratto da: http://www.carrozzeria.it