
Nell’intento di limitare il fenomeno delle truffe alle assicurazioni e ridurre i costi dei sinistri con danni lievi alla persona, spesso oggetto di speculazione (si pensi al frequentissimo colpo di frusta), una legge del 2012 (il famigerato decreto “Salva Italia”) [1] ha posto un limite alla risarcibilità del danno biologico di lieve entità: quelle cioè che vengono detti “lesioni micropermanenti” ovvero pari o inferiori ai nove punti di invalidità.
Si parla innanzitutto di “lesioni”, ossia il tipo di patologia traumatica causata nella immediatezza dal sinistro. Diversa cosa sono le “menomazioni” che possono, eventualmente, discendere dalle prime.
La legge prevede dunque che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente. Ciò vale anche quando la vittima lamenta sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica.
In pratica non saranno risarcite tutte quelle menomazioni, oggetto di una mera sintomatologia dolorosa soggettiva, non verificabili a un esame clinico e non accertabili a seguito di esami strumentali.
In tali ipotesi, non potrà dunque procedersi al risarcimento del danno biologico permanente, bensì, eventualmente, al solo danno da inabilità temporanea e alle spese mediche prodotte (quelle per le visite, i medicinali, la riabilitazione, ecc.).
Si pensi, ad esempio, agli esiti da trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo (che comportano una liquidazione fino al 2%) oppure agli esiti dolorosi di lesioni di spalla, anca, ginocchio e caviglia (che prevedono una liquidazione fino al 3-4%).
Il problema di tali lesioni è che non hanno mai trovato un riscontro in documentazioni mediche significative. Esse erano più il frutto di un dolore soggettivo non riscontrabile oggettivamente. In pratica, si operava quasi più sulla “fiducia”, una sorta di presunzione di danno (per dirla in termini approssimativi). Tali menomazioni venivano così accertate dai medici attraverso la documentazione sanitaria relativa al periodo di malattia, l’esecuzione di una terapia di riabilitazione, la dinamica e l’efficienza lesiva del trauma subito (modalità di urto ed entità del danno riportato dai mezzi coinvolti), ma anche la sussistenza di precedenti patologie o traumi e l’eventuale astensione dal lavoro.
Oggi la norma richiede di constatare la menomazione, di accertarla clinicamente, verificando, ad esempio, una contrattura muscolare, la compromissione di un legamento, il risentimento neurologico ecc.
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