TRIBUNALE DI UDINE: Avviso di richieste di liquidazione on line

Fai clic per accedere a avvio-richieste-di-liquidazioni-on-line.pdf

Riceviamo e pubblichiamo:

———- Forwarded message ———
Da: Tribunale di Udine <tribunale.udine@giustizia.it>
Date: mer 28 apr 2021 alle ore 11:07
Subject: Avvio richieste di liquidazioni on line.
To: AGRONOMI E FORESTALI UD <ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it>, ARCHITETTI ORDINE <architetti@udine.archiworld.it>, BIOLOGI <protocollo@peconb.it>, C.C.I.A.A. Ruoli Vari <registro.imprese@ud.camcom.it>, CHIMICI <ordine.fvg@chimici.org>, COLLEGIO TSRM Tecnici Sanitari Radiologia Medica <friuliveneziagiulia@tsm.org>, COMMERCIALISTI UDINE <segreteria@odcecud.it>, CONSULENTI LAVORO UD <cpo.udine@consulentidellavoro.it>, ERGONOMIA <pierluigi.esposito@uniud.it>, FARMACISTI UD <segreteria@ordinefarmacistiud.it>, <segreteria@collegio.geometri.ud.it>, INGEGNERI UD <segreteria@ordineingegneri.ud.it>, IPASVI UDINE INFERMIERI <info@opiudine.it>, MEDICI UD <info@omceoudine.it>, ORDINE DEI VETERINARI DI UDINE <info@veterinari.udine.it>, OSTETRICI <segreteria@collegioostetricheud.pn.it>, PEDAGOGISTI <friuli@anpe.it>, PERITI AGRARI UD <info@peritiagrari.ud.it>, PERITI ASSICURATIVI <info@apaid.it>, PERITI INDUSTRIALI UD <info@periti-industriali.udine.it>, PROMOTORI FINANZIARI <albo.roma@organismocf.it>, PROPRIETA’ INDUSTRIALI <consiglio@ordine-brevetti.it>, PSICOTERAPEUTI <segreteria@ordinepsicologifvg.it>, TECNICI PUBBLICITARI <tp@associazione-tp.it>, TECNOLOGI ALIMENTARI <info@tecnologialimentari.it>

Avvio richieste di liquidazioni on line

QUANDO L’OFFERTA È BASSA

07-autostima_1_7.pdf

Benché le flotte spendano meno della media per riparare le auto danneggiate alcune volte le  compagnie assicuratrici offrono  ancora meno  di  quanto la  flotta  abbia speso. Che fare? Accettare, citare in giudizio o chiedere un parere ad un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) da presentare al liquidatore. Questa a volte è la via migliore.

Oggetto: Parere su  pratica  di sinistro attivo per risarcimento danni su auto targa XX904XX

Vs. rif. RCA 32050/02 (Ns.rif. 65/03)

Come da Vostro gradito incarico abbiamo esaminato la pratica in oggetto e l’abbiamo completata eseguendo una nuova perizia sulla vettura, che si allega.

Allo scrivente Perito Assicurativo Roberto Marino, iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Genova, liquidatore libero professionista di alcune Compagnie di Assicurazioni, veniva posto il seguente quesito:

Considerato che la Soc.NLT, relativamente al sinistro in oggetto, ha pagato la/le fattura/e di riparazione dell’auto coinvolta per un totale di €. 2.325,00 + IVA ed ha ricevuto dalla Compagnia Assicuratrice del civilmente responsabile, direttamente o per interposizione della Compagnia Mandataria nel caso della C.I.D. €. 2.000,00 dica il consulente se si è trattato di un errore di valutazione della Compagnia che ha effettuato l’offerta o se si è trattato di una fatturazione eccessiva da parte della Carrozzeria per un danno che invece era di più modesta entità.

Premesso che il danno emergente che il liquidatore della Compagnia Assicuratrice deve risarcire non è relegato al solo pagamento delle fatture relative che il danneggiato ha ricevuto, ma a tutta una serie di danni diretti ed indiretti che per brevità si riassumono in: danni materiali alla vettura, danni da fermo tecnico, danni da svalutazione commerciale della vettura, danni da interruzione  di un servizio, danni dati dal costo della gestione della pratica all’interno della struttura del danneggiato inteso come proprietario, danni dati dal costo della gestione della pratica all’interno della struttura del danneggiato inteso come utilizzatore, danni da trasporto del veicolo dalla sede dell’utilizzatore alla Carrozzeria che ripara il mezzo e viceversa, costo dell’auto sostitutiva e di ogni altro danno dato dalla perdita di tempo e dai costi che chi gestisce il bene danneggiato deve sostenere. Questo è alla base di ogni testo riguardante l’estimo ed è normalmente riconosciuto da ogni sede di Tribunale e Giudice di Pace sul territorio nazionale. Questo fa anche parte del quesito d’uso che viene posto al Consulente Tecnico d’Ufficio dal Giudice.

Come detto si è provveduto a far eseguire la  perizia  allegata. Questa è fatta a titolo indicativo essendo compilata usando un valore di costo orario ed una scontistica sui ricambi riservati dalla Carrozzeria e dal Ricambista alla Soc.NLT e a fronte di un’assicurazione di volumi ed un impegno di continuità di lavoro della quale deve beneficiare solo la Soc.NLTe non la Compagnia che deve risarcire. Questo perché la scontistica ottenuta fa parte di budget e voci di bilancio che vanno ripartite su tutta l’attività di SOC.NLT e non sui singoli sinistri. Il quesito eventualmente posto dal Giudice in un’ipotetica Causa sarebbe “ Quale le riparazioni ed il loro valore considerando i prezzi di listino della casa costruttrice il veicolo in oggetto ed il costo medio della manodopera sulla piazza ( dove si radica la causa, quindi la residenza del debitore/Compagnia o quella della zona del sinistro)”

Nello specifico si ritiene che:

in  via  stragiudiziale, senza considerare nemmeno fermo tecnico  e  svalutazione commerciale della vettura, l’offerta fatta  dalla  Compagnia è da ritenere inferiore ad un valore di normale correntezza. La richiesta del Carrozziere è inferiore ad una normale valutazione anche se si usa  il  costo  orario  riservato  alla SOC.NLTe lo sconto sui ricambi a cui  la  SOC.NLT ha  diritto  viene girato alla Compagnia.  Se si usa invece il  costo   orario   medio dettato dall’’ANIA per   una Carrozzeria  come  quella  che  ha fatturato (che è una 3° S secondo il  parametro  ANIA)  di  28,28  €/h per MILANO dove l’auto è stata riparata, e se lo sconto fatto alla SOC.NLT sui ricambi viene acquisito giustamente dalla SOC.NLT l’offerta fatta è insufficiente. Un’offerta accettabile in questa situazione è di almeno    2.814,00    €.

In    via Giudiziale la cifra di risarcimento al quale SOC.NLT ha diritto è molto superiore alla cifra richiesta. In questo caso la manodopera sarebbe da considerare almeno a 36  €/h  e bisognerebbe  aggiungere tutte le voci accessorie, come sopra ampiamente esposto.

 

Liquidazione volontaria per Qudos Insurance

Qudos Insurance HiRes (2) HP

Facendo seguito al comunicato stampa dello scorso 26 ottobre, l’IVASS ha reso noto che nella giornata di ieri, martedì 27 novembre, l’Autorità di Vigilanza danese Danish Financial Services Authority (DFSA) ha comunicato, nell’ambito della piattaforma di collaborazione tra le Autorità di vigilanza europee, che Qudos Insurance – impresa con sede in Danimarca abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) – ha deciso di porsi in liquidazione volontaria.

Qudos, si legge ancora nella nota dell’Istituto (diffusa attraverso i suoi canali istituzionali), operava in Italia attraverso l’intermediario Broker Advice ed era attiva nel settore delle polizze accessorie alla Rc auto (es: incendio, atti vandalici, kasko, ecc).

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center IVASS: numero verde 800-486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

FONTE: Intermedia Channel

COMPENSI C.T.U.: INSUSSISTENZA DEL DIRITTO AL COMPENSO PER NULLITÀ DELLA RELAZIONE PERITALE

  In tema di compensi dei Consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.), la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’insussistenza del diritto al compenso per la nullità della relazione peritale ed all’ambito della valutazione del giudice del procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso.

Con riferimento ai compensi del C.T.U., l’Ord. C. Cass. civ. 25/09/2018, n. 22725, precisa che il diritto del C.T.U. alla liquidazione del compenso non sussiste nei casi in cui la sua attività non sia neppure astrattamente utilizzabile nell’ambito del processo.

In proposito, la Suprema Corte ricorda che, secondo costante giurisprudenza, compete in via esclusiva al giudice di merito il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza svolta dal C.T.U., idonea a determinare l’insussistenza del diritto al compenso di quest’ultimo.

Inoltre, nell’ambito del procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U., secondo la disciplina recata dal D.P.R. 115/2002, art. 170, non possono proporsi questioni relative all’utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede.

FONTE

Sara, liquidazione sinistri in meno di 24 ore

L’impresa annuncia un accordo con Whoosnap, start up lanciata da LVenture: nel mirino, efficientamento dei tempi e contrasto alle frodi nell’Rc auto

    Per liquidare un sinistro ci vogliono in media 20 giorni. In futuro si spera che i tempi possano ridursi, magari con il contributo delle nuove tecnologie. È quello che si impegna a fare Sara Assicurazioni con l’accordo, in fase di fnalizzazione, che ha siglato con Whoosnap, start up lanciata da LVenture, per l’utilizzo di Insoore nel segmento dell’Rc auto: si tratterebbe di una prima volta in Italia. Secondo quanto riporta un comunicato stampa, la soluzione potrebbe consentire di portare i tempi di gestione sinistri a meno di 24 ore.
“La tecnologia è un formidabile abilitatore e la relazione privilegiata avviata con LVenture ci permette di osservare e sfruttare le opportunità che il mondo delle start up ci offre per migliorare il servizio e la customer
experience dei nostri assicurati”, ha commentato Alberto Tosti, direttore
generale di Sara Assicurazioni. l’obiettivo dell’intesa è duplice: velocizzare i tempi di liquidazione sinistri e, allo stesso tempo, ridurre il rischio di frodi assicurative. La soluzione consente di effettuare, in
real time e on demand, l’ispezione fotografca nelle fasi pre-assuntive, permettendo così di certifcare lo stato del veicolo in chiave antifrode e di monitorare le condizioni del mezzo nel corso del tempo. Gli assicurati che decideranno di far ispezionare il veicolo, inoltre, potranno benefciare dello sconto sulla polizza previsto dalla legge sulla Concorrenza.
“L’obiettivo di questa partnership – ha osservato Enrico Scianaro, ceo di Whoosnap – è quello di incentivare la trasparenza tra Sara e i propri assicurati, intervenendo su due fronti: da un lato riducendo il rischio da frode e dall’altro abbassando il costo della polizza per gli assicurati”.
La soluzione offre poi altri servizi, come la compilazione del modulo Cai in fase di sinistro e una quantifcazione del premio commisurata al reale stato del veicolo. La novità, una volta partita, sarà operativa in 40 agenzie distribuite nelle città di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Torino.
G.C.

QUANTO VALE LA PARCELLA DEL CTU

gazzetta      Decreto 30 maggio 2002 – Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale.

30 maggio 2002

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 de 5 agosto 2002 )

Il Ministro della Giustizia

di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

(Art. 1 /16 altre merceologie)

Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all’11,2741%;

da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall’1,4053% al 2,8106%;

da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all’1,8790%.

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

Il valore è determinato in base all’entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l’onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico ed è determinato in base alle vacazioni.

Riteniamo che tali importi debbano essere adeguati secondo l’indice ISTAT dalla data del decreto sino a quella della liquidazione. Pertanto dall’importo emergente dalle tabelle presenti nel decreto (una per attività) vanno adeguati così:  http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/ (sempre al mese precedente)

Oltre a quanto sopra possono essere richieste le spese e le prestazioni di terzi.

APP per calcolare le parcelle: http://www.avvocatoandreani.it/servizi/utility.php?ut=calcolo-compenso-onorario-ctu-liquidazione-tariffe&palette=celeste

CORSO AVANZATO SULLE TECNICHE DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI CIVILI

Milano 16 e 17 dicembre 2014

Roma 28 e 29 gennaio 2015

2 incontri, 14 ore in aula

Relatore: Cons. Marco Rossetti

Formazione continua avvocati: accreditato 14 ore CNF

Quota di partecipazione:

€ 380,00 +iva
Sconti di gruppo:
  • 2 partecipanti a € 323,00 (+iva) ciascuno
  • 3 partecipanti a € 304,00 (+iva) ciascuno
  • 4 partecipanti a € 285,00 (+iva) ciascuno
 CORSO AVANZATO SULLE TECNICHE DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI CIVILI

€ 342,00 +iva Scadenza “iscriviti prima” domenica 16 novembre 2014

Formazione obbligatoria degli avvocati: accreditato 14 ore CNF

Il corso è concepito come un’organica e sistematica esposizione dei fondamenti teorici e dei problemi pratici ed applicativi concernenti l’accertamento la liquidazione del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale.
La prima giornata sarà dedicata all’esame della nozione, dell’accertamento della liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue manifestazioni, ed in particolare al danno alla salute, al danno da morte, al danno da lesione di altri valori inviolabili della persona.
È, quella appena ricordata, materia nella quale come noto si intrecciano incertezze di ogni tipo: non solo sui criteri di accertamento e di liquidazione utilizzabili, ma, prima ancora, sulla nozione stessa di danno risarcibile, e sulla identità/sovrapposizione tra le varie figure di danno non patrimoniale create dalla prassi (ad esempio il danno morale e quello biologico). Il corso si propone di esporre in modo chiaro e completo lo stato della materia, con un taglio eminentemente pratico, il quale senza trascurare i necessari presupposti teorici, indichi agli operatori le opportunità da cogliere e le insidie da evitare nella gestione delle liti sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale.
La seconda giornata sarà dedicata invece al danno patrimoniale del quale potrebbe forse dirsi che è uno sconosciuto,essendosi la dottrina e la stessa giurisprudenza preoccupata prevalentemente del danno non patrimoniale.
Tuttavia anche le tecniche liquidatorie del danno patrimoniale hanno subito negli ultimi anni profonde innovazioni in relazione, in particolare, alla
riduzione della capacità di guadagno, per liquidare il quale parte della giurisprudenza ancora ricorre all’obsoleto concetto di incapacità lavorativa specifica ed alla sua quantificazione percentuale, bandita dalla medicina legale pressoché unanime; quello da morte di un prossimo congiunto, per il quale – ad esempio – ancora si discute se base del calcolo debba porsi il reddito della vittima al netto od al lordo del carico fiscale; e sinanche quello ai veicoli, per il quale ancora si discute se sia valida o meno la cessione del relativo credito risarcitorio e sui criteri risarcitori del c.d. fermo tecnico.
Il presente seminario si propone di “fare il punto” non solo sulle basi tecniche e giuridiche delle operazioni di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, ma anche sui principali problemi irrisolti e i contrasti giurisprudenziali relativi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, uno spazio sarà dedicato alla redazione dei motivi di amissibilità e rigetto della prova testimoniale.

http://shop.altalex.com/index.php/corso-avanzato-tecniche-liquidazioni-danni1402.html?idnot=58383&utm_source=Altalex&utm_medium=Banner&utm_campaign=Rett-dx-Formaz-key

TEAM LEADER SINISTRI RAMO DANNI

Titolo dell’offerta: TEAM LEADER SINISTRI RAMO DANNI
Categorie:
Finanza, banche e credito – Assicurazioni
Livello: Impiegato
Personale a carico: 1 – 5
Numero di posti vacanti: 1
Descrizione dell’offerta: Kelly Services è specializzata nel reclutamento e nella selezione di personale temporaneo e a tempo indeterminato per le aree Amministrazione, Contabilità, Finanza, Banche ed Assicurazioni.

Per prestigiosa azienda cliente specializzata nel brokeraggio assicurativo, ricerca un/una:

TEAM LEADER SINISTRI RAMO DANNI
ll/La candidato/a sarà inserito/a all’interno dell’Area Back Office e seguirà l’attività di gestione dei sinistri trattati dalla società (Ramo Danni) sia operativamente sia coordinando un team di risorse.

Riportando al Responsabile dell’Area Back Office, la figura ricercata si occuperà di: gestione quotidiana delle attività tecniche a supporto del proprio team di liquidatori, valutazione delle risorse, gestione ferie/permessi, attività operativa su tutte le fasi di back office (apertura telefonica del sinistro, istruzione pratica, liquidazione)

Requisiti:

·almeno 3/4 anni di esperienza nel ruolo c/o società di gestione di servizi assicurativi e/o compagnie assicurative on line – telefoniche e/o broker di assicurazioni
·conoscenza dei principali aspetti tecnici legati ad una polizza assicurativa in ambito Ramo Danni
·capacità decisionale in fase di liquidazione con l’assicurato

Inquadramento e retribuzione: la proposta economica sarà commisurata alle reali competenze e capacità del/la candidato/a.
Si offre inserimento a tempo determinato di 12 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato (valutabile inserimento diretto a tempo indeterminato in base all’esperienza specifica del candidato).
Sede di lavoro: Milano

Per maggiori informazioni inviare una email a info@peritiauto.it con la stessa email con la quale si è iscritti su http://www.peritiauto.it e confermare l’e-mail di ricevuta.

Per essere sempre informato sulle offerte di lavoro dipendente o opportunità professionali per Periti Assicurativi iscriviti al sito http://www.peritiauto.it

ADDETTO CUSTOMER CARE SINISTRI

Luogo

Città: Milano
Provincia: [Lombardia] Milano
Nazione: Italia

Descrizione

Titolo dell’offerta: ADDETTO CUSTOMER CARE SINISTRI
Categorie:
Finanza, banche e credito – Assicurazioni
Livello: Impiegato
Numero di posti vacanti: 1
CUSTOMER CARE SINISTRI
Mansione
La risorsa si occuperà delle gestione clienti per l’apertura di sinistri auto. In particolare svolgerà le seguenti attività:

· Apertura telefonica dei sinistri auto
· Istruzione delle pratiche ai fini della liquidazione
· Contatti con le carrozzerie e con i concessionari
· Gestione delle perizie telefoniche
· Attività di back office, gestione archivio cartaceo e telematico

Requisiti
· Necessaria una pregressa esperienza di almeno 1-2 anni in attività di customer care telefonico, preferibilmente in contesti assicurativi
· Ottima conoscenza di Excel
· Attitudine alle relazioni interpersonali
· Capacità di problem solving
· Flessibilità negli orari e autonomia nella gestione del proprio lavoro

Contratto
Si offre un contratto a tempo determinato di un anno con possibilità di assunzione a tempo indeterminato.
CCNL agenzie di assicurazione gestione libera, inquadramento 3° livello. RAL 20.000€

Sede di Lavoro
Milano centro

Per maggiori informazioni inviare una email a info@peritiauto.it con la stessa email con la quale si è iscritti su http://www.peritiauto.it e confermare l’e-mail di ricevuta.

Per essere sempre informato sulle offerte di lavoro dipendente o opportunità professionali per Periti Assicurativi iscriviti al sito http://www.peritiauto.it

Stage Area Liquidazione Sinistri – Ramo Danni

Primaria Compagnia Assicurativa offre:

Stage Area Liquidazione Sinistri -Ramo Danni

 Siamo alla ricerca di Neolaureati motivati ad intraprendere un percorso formativo finalizzato alla sviluppo professionale nell’Area Liquidativa della nostra società.

Le risorse prescelte saranno inserite nel Dipartimento Claims (Team Danni Materiali) e si occuperanno dell’istruttoria completa  della gestione del processo, dall’accertamento del sinistro alla valutazione e quantificazione economica del danno.

La risorsa seguirà la pratica verificando la correttezza documentale e  interfacciandosi costantemente con gli studi legali, periti e fiduciari.

Talento Richiesto: Il candidato ideale è un brillante Neolaureato e possiede ottime doti di negoziazione, relazionali e capacità organizzative.

 

Fondamentale sarà la forte motivazione a proseguire l’esperienza intrapresa nel mondo assicurativo.

Offerta: Stage 6 mesi

Sede di lavoro: Roma Bufalotta

Tipo di contratto : STAGE
Lavoro(i) disponibile(i) : 2
Esperienze : 0 – 6 MESI
Livello degli studi : LAUREANDO/NEOLAUREATO
Luogo di lavoro : Roma Bufalotta

Per maggiori informazioni inviare una email a info@peritiauto.it con la stessa email con la quale si è iscritti su http://www.peritiauto.it e confermare l’e-mail di ricevuta.

Per essere sempre informato sulle offerte di lavoro dipendente o opportunità professionali per Periti Assicurativi iscriviti al sito http://www.peritiauto.it

Indennizzi, vincono le tabelle milanesi

Sentenza - Giurisprudenza ImcLe tabelle milanesi vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali d’Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché sono le maggiormente rappresentative. Di più. È legittimo il ristoro in favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge.

Rilanciando l’importanza della personalizzazione del pregiudizio, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014, incorona gli standard meneghini come i parametri per eccellenza.

La terza sezione civile ha quindi respinto il ricorso dei figli di una donna che lamentavano una liquidazione del danno non patrimoniale inferiore rispetto a quella accordata al padre. Lamentavano inoltre l’invalidità delle tabelle milanesi. La tesi non ha fatto breccia presso il Collegio di legittimità che ha anzi affermato come le tabelle milanesi assumono rilievo come «fonti» in base alle quali è possibile considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa.

Autore: Debora Alberici – ItaliaOggi (Estratto articolo originale)

Liquidatore Pronta Liquidazione Milano e provincia

 
Job SummaryCompany HaysLocation Milano e provincia, IndustriesAssicurazioniJob TypeFull Time Tempo IndeterminatoEducation LevelLaurea tradizionale o specialisticaJob Reference Code901884_1386941373Contact InformationHays
Hays
Il nostro cliente, primaria compagnia assicurativa internazionale, ci ha incaricato di ricercare, per la sua sede di Milano una figura di:Liquidatore Pronta Liquidazione.

La figura, inserita nell’ambito della struttura Claims, sarà una persona con esperienza che avra’ l’incarico di sviluppare la funzione di controllo delle attivita’ di pronta liquidazione. In particolare si andrà ad occupare di monitorare la performance della Pronta Liquidazione eseguita dalla rete peritale, controllando stime e liquidazioni effettuate dai periti; assicurare che la preparazione tecnico-liquidativa dei periti sia sempre adeguata agli standard ed alle linee guida del Gruppo, attivando i necessari interventi formativi; fornire all’occorrenza supporto tecnico ai periti; promuovere i necessari interventi nelle aree critiche identificate; predisporre e gestire sistemi di reportistica in ottica MBO.

I requisiti richiesti per questa posizione sono: laurea o diploma in materie tecniche; gestione da almeno tre anni di reti peritali, con esperienza dei processi di Pronta Liquidazione e relativi indicatori di performance; attitudini manageriali, capacita’ organizzativa, spiccate qualita’ relazionali e comunicative;
Necessaria la buona capacita’ di utilizzo del pacchetto Office (Excel, Access).

Sede di lavoro Milano Nord

I candidati di ambo i sessi, dopo aver visionato l’informativa obbligatoria sulla privacy sul sito www.hays.it, sono pregati di inviare il CV in formato Word, indicando il riferimento (Rif. 901884), nonché il proprio consenso al trattamento dei dati personali ex D.LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 Aprile 2008.
Con l’invio della propria candidatura, si conferma di aver letto ed accettato le Condizioni d’uso, l’Informativa sulla privacy e la Dichiarazione sulla privacy presenti sul sito www.hays.it.

Se vuoi ricevere tutte le offerte di lavoro e opportunità professionali per periti auto registrati/iscriviti al blog

Unipol lancia il primo centro servizi dedicato ai clienti auto

CENTRO SERVIZI UNIPOL_HR                               E’ stato inaugurato la scorsa settimana a Casalecchio di Reno il primo Centro Servizi Unipol, una struttura unica in Europa attraverso la quale la compagnia fornirà un servizio a elevato valore aggiunto alla clientela, aiutando gli assicurati nella gestione integrata di tutte le fasi del sinistro: apertura, perizia, liquidazione monetaria o riparazione.

Il progetto è stato pensato e realizzato per garantire una esperienza innovativa e distintiva ai clienti Unipol: l’assicurato potrà veder gestite e risolte – con il minimo disagio e in tempi molto ristretti – tutte le incombenze che scaturiscono in caso di danno al proprio autoveicolo.

Prima ancora di denunciare il sinistro, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato mattina dalle 8.00 alle 13.30, senza necessità di appuntamento, l’assicurato potrà recarsi presso il Centro Servizi Unipol dove avrà la possibilità di aprire la pratica, ottenere una perizia e – in caso non optasse per la riparazione – una liquidazione monetaria in tempo reale, grazie alla presenza nel Centro di periti e liquidatori.

In caso di riparazione, il personale illustrerà al cliente le modalità della riparazione, prenderà in carico il veicolo, organizzerà l’intervento presso un network di carrozzerie selezionate e riconsegnerà il mezzo presso il Centro con certezza sui tempi di riparazione e con ricambi originali e garantiti. In questa occasione, il Centro Servizi offrirà al cliente servizi di mobilità alternativa, come un’auto sostitutiva o un buono taxi.

La struttura di Casalecchio di Reno si occuperà sia di riparazioni all’autovettura sia di interventi sui cristalli, grazie alla presenza all’interno di un punto MyGlass, il nuovo operatore specializzato nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto. La riparazione del danno agli assicurati coperti dalla garanzia “cristalli” avverrà senza alcun esborso di denaro.

Le attività del Centro Servizi Unipol, attualmente disponibili per i clienti di Unipol Assicurazioni, saranno estese nella prima metà del 2014 anche agli assicurati di Fondiaria-SAI e, per il nuovo anno, sono previste ulteriori aperture in alcune delle principali città italiane, a partire da Milano e Roma.

“Il varo di questo progetto – ha affermato Giacomo Lovati, Direttore Sinistri di Unipol Assicurazioni – conferma ancora una volta l’approccio innovativo di Unipol nel settore assicurativo così come già avvenuto con l’introduzione della scatola nera, mercato sul quale siamo leader in Europa con oltre 1 milione di dispositivi installati. Il Centro Servizi

rappresenta il modo di Unipol di “fare assicurazione” e di essere vicino al cliente: i servizi e la sicurezza, insieme alla convenienza, sono i punti chiave su cui vogliamo concentrare le nostre risorse nella direzione di un rapporto etico, equo, e sempre migliore con il cliente”.

http://www.assinews.it/articolo.aspx?art_id=20692#!

L’applicazione del principio di equità nella liquidazione del danno biologico

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 08.11.2012 n° 19376 (Michele Iaselli)

L’ordinanza in argomento fornisce un ulteriore ed importante contributo alla corretta liquidazione del danno biologico e del conseguente danno morale, argomento questo molto delicato che solo di recente sta trovando un orientamento comune della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, difatti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della parte danneggiata a seguito di un incidente, ricorda che la liquidazione del danno biologico non può violare il principio di uniformità pecuniaria del risarcimento del danno alla persona, sancito dall’art. 3 della Costituzione.

La Corte d’Appello, in effetti, ha utilizzato un metodo di quantificazione equivoco, non avendo ben specificato i criteri seguiti per la determinazione del valore punto, né chiarito se il relativo importo fosse stato o meno aggiornato al momento della liquidazione. In tal modo la stessa Corte territoriale non ha rispettato il prevalente orientamento giurisprudenziale che accoglie il criterio della liquidazione secondo equità, conforme alle disposizioni normative del codice (art. 1226 c.c.), qualora manchino criteri obiettivi per la esatta quantificazione del pregiudizio considerato (Cassazione 4 settembre 1990, n. 9118 e ss.).

Per offrire, poi, un orientamento comune ad ogni singolo giudice ed evitare quindi ingiustificate disparità di trattamento, la giurisprudenza di merito milanese ha elaborato e diffuso delle tabelle di calcolo, frutto di un’operazione di ricerca compiuta da presidenti e giudici di varie sezioni interessate. Queste tabelle nascono dal confronto tra i vari criteri elaborati dai giudici di tribunale che si sono occupati della materia del danno alla persona e tendono alla affermazione di criteri uniformi che superino le diversità dei parametri usati presso vari uffici ed eliminino le conseguenti incertezze tra gli operatori e le possibili disparità di trattamento.

In concreto, quindi, il danno biologico viene liquidato con riferimento all’invalidità temporanea che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività ed all’invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al “danno biologico”, uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti).

La stessa Corte di Cassazione aggiunge che, nel caso specifico, negando l’applicazione delle tabelle milanesi, il giudice territoriale ha illegittimamente frustrato l’aspettativa della parte all’applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi, e ciò anche in considerazione del fatto che il diniego risulta motivato con una pretesapersonalizzazione della valutazione che tuttavia, per la sua assoluta astrattezza e apoditticità, si risolve in una mera formula di stile.

(Altalex, 3 dicembre 2012. Nota di Michele Iaselli)

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati