L’indennizzo è più basso per le lesioni da incidente stradale rispetto alle altre cause

Incidenti stradali: risarcimenti più bassi per i danni

L’indennizzo per i danni da sinistro stradale è più basso, per le lesioni di lieve entità fino a 9 punti percentuali, rispetto ai casi in cui lo stesso danno è stato procurato in altro modo.

Se ti fai male a causa di un incidente stradale, il risarcimento è più basso rispetto al caso in cui lo stesso infortunio te lo procuri in qualsiasi altro modo. Per esempio, per una frattura del bacino dovuta a uno scontro frontale tra veicoli ti spettano circa 15.400 euro (se hai 18 anni), mentre te ne spettano ben 26mila se il danno te lo procuri cadendo su un pavimento scivoloso di un ipermercato. Almeno per quanto riguarda il danno non patrimoniale alla salute.

Perché questa discriminazione? Perché chi è coinvolto in un sinistro stradale ha una certezza in più di ottenere i soldi del ristoro: egli può contare, infatti, sul risarcimento (più o meno certo) di un’assicurazione (o, al peggio, sul fondo di garanzia), che è un’azienda solida economicamente, sempre presente. Al contrario, per gli incidenti di altro tipo ottenere un indennizzo può essere decisamente più difficile.

Ma è legittimo questo sistema che, a prima vista, può sembrare estremamente diseguale? Sì, almeno secondo una recentissima sentenza della Corte Costituzionale [1].

Si tratta di una differenza legittima per le lesioni fino a massimo 9 punti di invalidità, che così autorizza, di fatto, soglie ridotte per i risarcimenti a chi subisce lesioni lievi in un incidente stradale. È infatti legittimo calcolare gli indennizzi in base ai valori indicati dal Codice delle assicurazioni [2], anziché applicando quelli – più generosi – elaborati dalla giurisprudenza. In pratica, la Corte ha detto che il ricorso alle tabelle, in uso presso tutti i tribunali, per la liquidazione del danno alla persona, non viola alcun principio della nostra Costituzione.

La Consulta ha ritenuto ammissibile la tabella che, pur comprimendo parzialmente il diritto risarcitorio di una parte, consente di mantenere in equilibrio il sistema assicurativo e quindi di avere un “livello accettabile e sostenibile di premi assicurativi”.

Quali sono gli effetti di questa sentenza?

Dopo la decisione della Corte costituzionale, tutti i danni alla persona che derivano da sinistro stradale, che comportino conseguenze temporanee o permanenti dall’1% al 9% di danno biologico, dovranno essere risarciti esclusivamente sulla base e nei limiti della tabella ministeriale emanata in applicazione del Codice delle assicurazione [2] (da ultimo, aggiornata con il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014).

[1] C. Cost. sent. n. 235 del 16.10.2014.

[2] Art. 139 Dlgs 209/2005.

© Riproduzione riservata

– See more at: http://www.laleggepertutti.it/58607_incidenti-stradali-risarcimenti-piu-bassi-per-i-danni#sthash.fsJAiiMk.dpuf

ESEMPIO Relazione di Consulenza tecnica: ricostruzione cinematica sinistro con lesioni gravi

Published by studio_evangelista
ricostruzione cinematica sinistro con lesioni gravi, analisi dei danni, analisi delel testimonianze, calcolo della velocità e di altri parametri fisici fondamentali
Immagine ricostruzione

ESEMPIO Relazione di Consulenza tecnica: ricostruzione cinematica sinistro con lesioni gravi

Indennizzi, vincono le tabelle milanesi

Sentenza - Giurisprudenza ImcLe tabelle milanesi vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali d’Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché sono le maggiormente rappresentative. Di più. È legittimo il ristoro in favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge.

Rilanciando l’importanza della personalizzazione del pregiudizio, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014, incorona gli standard meneghini come i parametri per eccellenza.

La terza sezione civile ha quindi respinto il ricorso dei figli di una donna che lamentavano una liquidazione del danno non patrimoniale inferiore rispetto a quella accordata al padre. Lamentavano inoltre l’invalidità delle tabelle milanesi. La tesi non ha fatto breccia presso il Collegio di legittimità che ha anzi affermato come le tabelle milanesi assumono rilievo come «fonti» in base alle quali è possibile considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa.

Autore: Debora Alberici – ItaliaOggi (Estratto articolo originale)

ANIA e PD tagliano il danno da morte e alla persona

danno da morte

A pagare i profitti delle compagnie assicurative saranno le vittime della strada e gli artigiani carrozzieri, costretti a stringere patti con le compagnie per sopravvivere.

Continua il dibattito sulla riforma delle RC Auto e sull’introduzione di nuovi parametri di riferimento per il calcolo del risarcimento in caso di sinistro stradale. Unica costante nella vicenda, però, sembra essere il tentativo di favorire la lobby delle compagnie assicurative a spese dei contribuenti e delle vittime.Il Gruppo Pd, infatti, anziché concentrarsi sui punti contenuti nella Carta di Bologna, sostenuta da oltre 30 associazioni del settore, ha deciso di sposare l’emendamento presentato in Parlamento da CNA e le Confederazioni, tramite rete Imprese Italia che obbligherà i riparatori a concordare preventivamente il costo della riparazione con il perito assicurativo.E’ stata inoltre manifestata la volontà di intervenire sulle lesioni gravi e gravissime e sul danno da morte.

“Questi emendamenti uccideranno un’intera categoria di artigiani, i carrozzieri, e il diritto delle vittime ad essere risarcite. – Ha commentato Stefano Mannacio, membro CUPSIT – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. – Ora succederà ciò che è già successo per i colpi di frusta: i periti saranno istruiti dalle direzioni generali a risarcire sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalle compagnie. Le trattative stragiudiziali si bloccheranno. Per ottenere un risarcimento integrale bisognerà fare cause defatiganti. E, come se questo non fosse un quadro già abbastanza tragico, ben presto le compagnie avranno in pugno anche gli artigiani carrozzieri, costretti a piegarsi alle loro richieste per mantenere in vita la propria officina.”

“Stanno cercando di svendere il nostro lavoro al miglior offerente, ma Federcarrozzieri venderà cara la pelle dei propri associati! – Ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Federcarrozzieri. – Il settore degli artigiani carrozzieri si trova in un momento di profonda difficoltà, con la più alta pressione fiscale d’Europa, che uccide ogni giorno decine di officine e limita la concorrenza, favorendo il lavoro sommerso, ingrassando le tasche di artigiani abusivi e favorendo le aziende che hanno personale a nero. Con i nuovi emendamenti saranno le Compagnie a stabilire il costo del nostro lavoro. Abbiamo incontrato tutti, dalla commissione finanza alla senatrice Vicari, ora è rimasto sola una persona da incontrare, appuntamento confermato.

Consegneremo le chiavi delle carrozzerie associate e i documenti dei consorzi che insieme a Federcarrozzieri prendono le distanze dalle confederazioni invitando i propri iscritti ad abbandonare la nave non rinnovando le
tessere confederali.”

Indignato il commento alla vicenda da parte dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada Onlus, che ha deciso di inviare una lettera aperta ai rappresentanti delle Istituzioni e dei Partiti presenti in parlamento. “Siete ancora in tempo per riaffermare agli occhi dei cittadini la Vostra dignità e il vostro ruolo di rappresentanza sociale, impedendo che si compia un vergognoso colpo di mano nella definizione del decreto “Destinazione Italia”, a danno delle vittime. – Scrive il Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. – Non possiamo accettare che addirittura la sinistra sia a favore della diminuzione dei risarcimenti alle vittime. Smettetela di raccontare la favola dei risarcimenti e delle tariffe più basse in Europa rispetto all’Italia.”

Di seguito l’elenco completo dei punti contenuti all’interno della Carta di Bologna:

1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon )

2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici

3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust

4. Rottamazione risarcimento diretto

5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon )

6. Libera circolazione dei diritti di credito

7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti

8. Libertà di scelta nelle cure

9. Libertà di valutazione del medico legale

10. Pene certe per i pirati della strada

11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva

12. Agenzia antifrode in campo assicurativo

La Carta di Bologna è stata promossa da: Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada

(AIFVS), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), Assoutenti, il

Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (CUPSIT), la Commissione RC dell’Organismo Unitario

dell’Avvocatura (OUA), l’Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa (UNARCA), l’Associazione

Culturale Mo Bast!, l’Associazione Valore Uomo e lo Sportello dei Diritti.

Oltre alle associazioni promotrici, hanno sostenuto l’iniziativa Associazioni Carrozzieri Sardegna, Banca del

Veicolo, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Artigiani, Consorzio Carrozzieri Bresciani,

Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio In Rete Car, Rete Amica Carrozzeria della Val d’Aosta,

Associazione Periti Campani, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio TUO Torino, Carrozzeria Aperta,

Centro Tutela Consumatori Risparmiatori, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzeria

Italiane, Rete Carrozzeria Trasparente, SISCESA CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore

Assicurativo, SISPA UGL – Sindacato Italiano Periti Assicurativi, UNILPI – Unione Nazionale Italiana Liberi

Professionisti e Infortunistiche, Consorzio Carrozzerie Riunite, Associazioni Carrozzieri della Provincia di

Genova, Centro Artigiano di Revisione, Gruppo Autoriparatori Uniti e SicurAUTO.it.

Colpo di frusta e lievi lesioni da sinistro stradale: addio risarcimento dalle Assicurazioni

colpo di frusta Con le modifiche introdotte nel 2012, le Assicurazioni non saranno più tenute a risarcire i danni in caso di piccole lesioni che non siano accertabili (cosiddette lesioni micropermanenti).

Nell’intento di limitare il fenomeno delle truffe alle assicurazioni e ridurre i costi dei sinistri con danni lievi alla persona, spesso oggetto di speculazione (si pensi al frequentissimo colpo di frusta), una legge del 2012 (il famigerato decreto “Salva Italia”) [1] ha posto un limite alla risarcibilità del danno biologico di lieve entità: quelle cioè che vengono detti “lesioni micropermanenti” ovvero pari o inferiori ai nove punti di invalidità.

Si parla innanzitutto di “lesioni”, ossia il tipo di patologia traumatica causata nella immediatezza dal sinistro. Diversa cosa sono le “menomazioni” che possono, eventualmente, discendere dalle prime.

La legge prevede dunque che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente. Ciò vale anche quando la vittima lamenta sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica.

In pratica non saranno risarcite tutte quelle menomazioni, oggetto di una mera sintomatologia dolorosa soggettiva, non verificabili a un esame clinico e non accertabili a seguito di esami strumentali.

In tali ipotesi, non potrà dunque procedersi al risarcimento del danno biologico permanente, bensì, eventualmente, al solo danno da inabilità temporanea e alle spese mediche prodotte (quelle per le visite, i medicinali, la riabilitazione, ecc.).

Si pensi, ad esempio, agli esiti da trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo (che comportano una liquidazione fino al 2%) oppure agli esiti dolorosi di lesioni di spalla, anca, ginocchio e caviglia (che prevedono una liquidazione fino al 3-4%).

Il problema di tali lesioni è che non hanno mai trovato un riscontro in documentazioni mediche significative. Esse erano più il frutto di un dolore soggettivo non riscontrabile oggettivamente. In pratica, si operava quasi più sulla “fiducia”, una sorta di presunzione di danno (per dirla in termini approssimativi). Tali menomazioni venivano così accertate dai medici attraverso la documentazione sanitaria relativa al periodo di malattia, l’esecuzione di una terapia di riabilitazione, la dinamica e l’efficienza lesiva del trauma subito (modalità di urto ed entità del danno riportato dai mezzi coinvolti), ma anche la sussistenza di precedenti patologie o traumi e l’eventuale astensione dal lavoro.

Oggi la norma richiede di constatare la menomazione, di accertarla clinicamente, verificando, ad esempio, una contrattura muscolare, la compromissione di un legamento, il risentimento neurologico ecc.

© Riproduzione riservata

http://www.laleggepertutti.it/43095_colpo-di-frusta-e-lievi-lesioni-da-sinistro-stradale-addio-risarcimento-dalle-assicurazioni

Colpo di frusta e lievi lesioni da sinistro stradale: addio risarcimento dalle Assicurazioni


 


  1983   14  

  7  Blogger2 stampa

richiedi consulenza

Con le modifiche introdotte nel 2012, le Assicurazioni non saranno più tenute a risarcire i danni in caso di piccole lesioni che non siano accertabili (cosiddette lesioni micropermanenti).

Nell’intento di limitare il fenomeno delle truffe alle assicurazioni e ridurre i costi dei sinistri con danni lievi alla persona, spesso oggetto di speculazione (si pensi al frequentissimo colpo di frusta), una legge del 2012 (il famigerato decreto “Salva Italia”) [1] ha posto un limite alla risarcibilità del danno biologico di lieve entità: quelle cioè che vengono detti “lesioni micropermanenti” ovvero pari o inferiori ai nove punti di invalidità.

Si parla innanzitutto di “lesioni”, ossia il tipo di patologia traumatica causata nella immediatezza dal sinistro. Diversa cosa sono le “menomazioni” che possono, eventualmente, discendere dalle prime.

La legge prevede dunque che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente. Ciò vale anche quando la vittima lamenta sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente in una patologia clinica.

In pratica non saranno risarcite tutte quelle menomazioni, oggetto di una mera sintomatologia dolorosa soggettiva, non verificabili a un esame clinico e non accertabili a seguito di esami strumentali.

In tali ipotesi, non potrà dunque procedersi al risarcimento del danno biologico permanente, bensì, eventualmente, al solo danno da inabilità temporanea e alle spese mediche prodotte (quelle per le visite, i medicinali, la riabilitazione, ecc.).

Si pensi, ad esempio, agli esiti da trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo (che comportano una liquidazione fino al 2%) oppure agli esiti dolorosi di lesioni di spalla, anca, ginocchio e caviglia (che prevedono una liquidazione fino al 3-4%).

Il problema di tali lesioni è che non hanno mai trovato un riscontro in documentazioni mediche significative. Esse erano più il frutto di un dolore soggettivo non riscontrabile oggettivamente. In pratica, si operava quasi più sulla “fiducia”, una sorta di presunzione di danno (per dirla in termini approssimativi). Tali menomazioni venivano così accertate dai medici attraverso la documentazione sanitaria relativa al periodo di malattia, l’esecuzione di una terapia di riabilitazione, la dinamica e l’efficienza lesiva del trauma subito (modalità di urto ed entità del danno riportato dai mezzi coinvolti), ma anche la sussistenza di precedenti patologie o traumi e l’eventuale astensione dal lavoro.

Oggi la norma richiede di constatare la menomazione, di accertarla clinicamente, verificando, ad esempio, una contrattura muscolare, la compromissione di un legamento, il risentimento neurologico ecc.

[1] Commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 legge 24 marzo 2012, n. 27.

Autore foto: 123rf.com

© Riproduzione riservata


– See more at: http://www.laleggepertutti.it/43095_colpo-di-frusta-e-lievi-lesioni-da-sinistro-stradale-addio-risarcimento-dalle-assicurazioni#sthash.PknsIx4c.dpuf

Le microlesioni: Tabelle fìsse ma il giudice può concedere di più

Colpo di frusta (2) Imc  Per situazioni particolari il risarcimento può essere alzato fino al 20%

Decenni di incertezze e polemiche, poi finalmente parametri nazionali. Così il risarcimento del danno biologico di lieve entità ha smesso di essere il principale oggetto di polemica nei dibattiti sulla Rc auto e i suoi alti costi. Resta il problema delle truffe: in questo tipo di danno rientra anche il cosiddetto colpo di frusta, diffusissimo nelle richieste di risarcimento alle assicurazioni. Perciò, dall’anno scorso è obbligatorio che il danno sia dimostrato con un «accertamento clinico strumentale obiettivo».

Il calcolo va fatto su precisi parametri tabellari, fissati dal Codice delle assicurazioni private (Digs 209/2005, articolo 139), che però salvaguarda anche la discrezionalità del giudice: gli da la possibilità di aumentare fino al 20% il risarcimento in situazioni particolari, valutando «con equo e motivato apprezzamento» le «condizioni soggettive del danneggiato».

I calcoli sulle “micropermanenti

Al danneggiato viene riconosciuto un importo che cresce – in modo più che proporzionale – in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Il numero di punti viene determinato dai medici in base a una tabella fissata dal Dm Salute del 3 luglio 2003, che attribuisce un punteggio a ciascun tipo di menomazione; il Codice delle assicurazioni prevede l’emanazione di un Dpr, in attesa del quale si continua ad applicare il decreto ministeriale del 2003, “figlio” della disciplina precedente (legge 57/2001).

L’importo da risarcire si calcola applicando a ciascun punto percentuale di invalidità un coefficiente stabilito dall’articolo 139 (che cresce in modo più che proporzionale rispetto ai punti d’invalidità). Al risultato, infine, si applica una riduzione tanto più alta quanto maggiore è l’età del soggetto. Il taglio è dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’11esimo anno di età. Il valore del primo punto è di 791,95 euro ed è soggetto ad adeguamenti annuali in base all’inflazione (variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’Istat). L’ultimo adeguamento è stato fissato col decreto emanato dal ministero dello Sviluppo economico il 6 giugno, che ha previsto un aumento dell’1,1% rispetto al 2012.

Il danno temporaneo

L’articolo 139 regola pure la quantificazione del danno biologico quando è temporaneo: 46,20 euro per ogni giorno di inabilità assoluta. In caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Per esempio, qualora venisse accertata un’inabilità temporanea del 50%, il risarcimento giornaliero sarebbe di 23,10 euro (il 50% dell’importo pieno).

L’accertamento obiettivo

Da aprile 2012, con la conversione in legge del decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012, articolo 32, comma 3-quater), il danno alla persona per lesioni di lieve entità non può essere risarcito se non viene dimostrato con un «riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione». Un tentativo di frenare le truffe, favorite del fatto che spesso queste lesioni sono riscontrabili solo con dispendio di tempo e soldi eccessivo in rapporto all’entità del risarcimento.

Secondo le prime stime dell’Ania questa stretta ha funzionato, determinando l’1,1% del ribasso tariffario del 4,5% registrato finora nel 2013 rispetto al 2012. Ma le truffe restano possibili, anche perché ci sono oggettivi problemi tecnico-giuridici nell’applicare l’obbligo di accertamento obiettivo.

Autore: Maurizio Caprino – Il Sole 24 Ore Supplemento

ASSICURAZIONI RCA, IL “LIBRO NERO” DI ANEIS

Aneis presenta il suo “Libro nero delle assicurazioni” e denuncia la mancanza di ogni attività di garanzia a tutela dei consumatori e la tendenza a voler comprimere i diritti delle vittime della strada.

Luigi Cipriano Imc Dura denuncia da parte dell’ANEIS – Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale – contro le compagnie assicuratrici, accusate di “farsi legge” ignorando il diritto vivente e procedendo a colpi di provvedimenti e prassi unilaterali verso i propri obiettivi, mettendo il proprio profitto davanti agli interessi delle vittime.

Una situazione, questa, che l’associazione denuncia da anni, lamentando, inoltre, “la mancanza di controlli e di garanzie per i consumatori, costretti a pagare premi assicurativi sempre più alti a fronte di risarcimenti in caso di sinistri sempre più contenuti”, come illustrato nel dossier redatto dall’ANEIS a cura dell’Avv. Marco Bordoni.

Nel documento l’avvocato evidenzia come negli ultimi anni “la lobby assicurativa è riuscita a far approvare alcuni provvedimenti normativi che, di fatto, comprimono in modo sostanziale l’entità dei risarcimenti in caso di lesioni riportate in incidenti stradali. I risarcimenti vengono infatti trattati con procedure simili a quelle applicate per le polizze infortuni, con una franchigia mascherata che nega il risarcimento a decine di migliaia di persone che ogni anni subiscono incidenti con lesioni permanenti. Anche i risarcimenti in casi di macrolesioni invalidanti sono attualmente oggetto di pressioni intese ad ottenerne la riduzione per decreto”.

Sempre nel dossier, viene denunciata la pratica del “risarcimento diretto”, che consente alla compagnia del danneggiato di risarcire i sinistri in sostituzione del responsabile materiale. Grazie a questa procedura le compagnie “stanno tentando di limitare alcuni diritti che spettano al danneggiato, come quello di riparare il mezzo presso un’officina di sua fiducia, farsi curare dai suoi medici, noleggiare un’auto sostitutiva e avvalersi di un patrocinatore. In uno scenario simile gli accordi tra compagnie assicuratrici ed alcuni centri per le riparazioni auto, stanno decretando, di fatto, la fine delle autofficine indipendenti a discapito degli interessi dell’assicurato”.

La sinistrosità italiana delle vetture nel settore privato è scesa negli ultimi 5 anni di quasi un quarto: dall’8,41% del 2007 al 6,13% del 2012; se si estende l’analisi alla metà degli anni novanta il dato è ancora più significativo: il calo risulta di circa il 40% – Ha commentato Luigi Cipriano (nella foto), Presidente ANEIS. – A tale riduzione non ha corrisposto una diminuzione dei costi dei premi assicurativi, anzi. Secondo uno studio Adusbef Federconsumatori a tale calo non è corrisposta una diminuzione dei prezzi delle polizze: anzi, a partire dalla liberalizzazione del 1994 il costo dell’r.c. auto risulta lievitato del 245%”.

Va, inoltre, sottolineato come questa compressione dei diritti degli assicurati e questa situazione di accordi al limite della legalità stabiliti tra compagnie assicuratrici e autofficine, oltre ad essere moralmente criticabile, non ha avuto alcun beneficio per la comunità, ma solamente per le casse delle compagnie assicuratrici” ha concluso Cipriano.

Intermedia Channel

Fondazione Simona Galletto Onlus: per chi ha avuto una lesione grave un aiuto importante

mezzadriAbbiamo incontrato il dott. Giorgio Mezzadri, Direttore Generale della Fondazione Simona Galletto Onlus che si prefigge di assistere le persone  che abbiano subìto gravi traumi e  lesioni invalidanti.

 

Buongiorno dott. Mezzadri,  quando è stata costituita la Fondazione e quale ne è lo scopo ?

È stata fondata nel 2012 ed inizierà la sua attività nel corso di quest’anno.  È stata voluta dal  Fondatore Rag. Corrado Galletto e nasce dall’esigenza di  prestare supporto a tutti coloro i quali abbiano subito gravi traumi invalidati di qualunque tipo, stradali o di altra natura.  In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere ricerche e studi nei settori dell’ innovazione della ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al miglioramento della qualità della vita; favorire ed incrementare l’ istruzione e l’ attività di coloro i quali desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività tecnico – scientifiche, mediche e di assistenza, promuovendo e sviluppando, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi, ogni iniziativa tesa ad approfondire e diffonderne la conoscenza; attuare e sostenere ogni iniziativa utile all’ assistenza e alla cura del malato; svolgere un’ azione di divulgazione e informazione atta a suscitare interesse, solidarietà e partecipazione sui problemi che rientrano nello scopo sociale .

Nei confronti dell’ esterno, la prima iniziativa avviata dalla Fondazione si concretizza nel supporto prestato  fin dal momento in cui si verifica l’incidente tramite l’attivazione di un call center che risponde al numero unico nazionale 199.240.033  il quale con competenza mirata sarà in grado, allorché interpellato, di fornire  le referenze e di indirizzare il richiedente presso strutture convenzionate e personale  medico di eccellenza in relazione alla tipologia del trauma subito. Ulteriore obiettivo della Fondazione è quello di proseguire a indirizzare adeguatamente e sostenere  la persona che ha subito il trauma e la sua famiglia a livello clinico e psicologico e per quanto possibile sull’individuazione del supporto teso a sopperire eventuali disagi che si dovessero manifestare nella vita di un nucleo familiare, segnato  pesantemente dalla debilitazione di un suo componente.

 

Quali sono le persone che contribuiscono al raggiungimento di questa nobile obiettivo?   

Oltre a quello del fondatore, rilevante supporto è dato dal Direttore Scientifico dott. Giorgio Bernini, medico legale di Sara Assicurazioni che coordina a livello medico l’attività della Fondazione, dal presidente del comitato di sostegno, Dott.sa Silvia Galletto e dal segretario Carlo Pagliolico .

 

Il Fondatore, Rag. Galletto, di cosa si occupa?

Il Rag. Corrado Galletto ,  coadiuvato dalla figlia Silvia, è  fortemente impegnato  nella  riuscita dello scopo della Fondazione, che sente fortemente anche in ragione delle vicissitudini che hanno interessato e interessano tutt’ oggi la propria famiglia .  Ed è proprio l’osservazione dello stato e delle circostanze dirette che vivono le persone che subiscono gravi traumi e le relative conseguenze sulle loro famiglie, che hanno dato lo spunto e l’ impulso per dare avvio alla presente iniziativa filantropica .

 

Come è organizzata l’attività?

La sede è a Manta, nel cuneese, alle porte di Saluzzo. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Rag. Corrado Galletto. Tra gli altri ne fanno parte il figlio Dott. Stefano Galletto,  l’Avv. Giorgio Germani di Pavia e il Dott. Giovanni Battista Parodi di Genova.

E’ stato costituito il comitato di sostegno che si occupa prevalentemente dell’attività di promozione e diffusione della conoscenza delle iniziative promosse dalla Fondazione nonché del fund rising. La parte gestionale è affidata al sottoscritto, quale Direttore Generale.

Il comitato scientifico poi studia ed analizza le iniziative di carattere scientifico e si avvale della grande esperienza del presidente dott. Giorgio Bernini per individuare strutture e personale medico di eccellenza al quale la Fondazione possa indirizzare coloro i quali a questa si rivolgono. Vaglia le iniziative segnalate e ne propone di nuove, anche in cooperazione e collaborazione con altre organizzazione filantropiche che abbiano scopi complementari ai propri.

Il segretario Sig. Carlo Pagliolico coordina le diverse attività .

 

E’ possibile avere materiale divulgativo?

Lo stiamo preparando. Anche il sito è al varo: questo il link http://fondazionesimonagalletto.org . Presto  avrà luogo la presentazione del programma e dello staff operativo della Fondazione.

Nella foto:

Dott. Giorgio Mezzadri
nato a Genova il 19/02/1958
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Genova
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova
Revisore Contabile ex D.Lgs27/01/1992 n. 88
mezzadri@consultge.com