
L’indennizzo per i danni da sinistro stradale è più basso, per le lesioni di lieve entità fino a 9 punti percentuali, rispetto ai casi in cui lo stesso danno è stato procurato in altro modo.
Se ti fai male a causa di un incidente stradale, il risarcimento è più basso rispetto al caso in cui lo stesso infortunio te lo procuri in qualsiasi altro modo. Per esempio, per una frattura del bacino dovuta a uno scontro frontale tra veicoli ti spettano circa 15.400 euro (se hai 18 anni), mentre te ne spettano ben 26mila se il danno te lo procuri cadendo su un pavimento scivoloso di un ipermercato. Almeno per quanto riguarda il danno non patrimoniale alla salute.
Perché questa discriminazione? Perché chi è coinvolto in un sinistro stradale ha una certezza in più di ottenere i soldi del ristoro: egli può contare, infatti, sul risarcimento (più o meno certo) di un’assicurazione (o, al peggio, sul fondo di garanzia), che è un’azienda solida economicamente, sempre presente. Al contrario, per gli incidenti di altro tipo ottenere un indennizzo può essere decisamente più difficile.
Ma è legittimo questo sistema che, a prima vista, può sembrare estremamente diseguale? Sì, almeno secondo una recentissima sentenza della Corte Costituzionale [1].
Si tratta di una differenza legittima per le lesioni fino a massimo 9 punti di invalidità, che così autorizza, di fatto, soglie ridotte per i risarcimenti a chi subisce lesioni lievi in un incidente stradale. È infatti legittimo calcolare gli indennizzi in base ai valori indicati dal Codice delle assicurazioni [2], anziché applicando quelli – più generosi – elaborati dalla giurisprudenza. In pratica, la Corte ha detto che il ricorso alle tabelle, in uso presso tutti i tribunali, per la liquidazione del danno alla persona, non viola alcun principio della nostra Costituzione.
La Consulta ha ritenuto ammissibile la tabella che, pur comprimendo parzialmente il diritto risarcitorio di una parte, consente di mantenere in equilibrio il sistema assicurativo e quindi di avere un “livello accettabile e sostenibile di premi assicurativi”.
Quali sono gli effetti di questa sentenza?
Dopo la decisione della Corte costituzionale, tutti i danni alla persona che derivano da sinistro stradale, che comportino conseguenze temporanee o permanenti dall’1% al 9% di danno biologico, dovranno essere risarciti esclusivamente sulla base e nei limiti della tabella ministeriale emanata in applicazione del Codice delle assicurazione [2] (da ultimo, aggiornata con il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014).
[1] C. Cost. sent. n. 235 del 16.10.2014.
[2] Art. 139 Dlgs 209/2005.
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