Rc professionali al via

20130618-075446.jpgDal 15 agosto 2013 diventa obbligatoria la polizza per i professionisti

Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti».

Dunque, entro il 15 agosto prossimo, tutti i professionisti iscritti a un Albo dovranno aver stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imprerizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non coppre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.

L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale dì competenza.

Nell’area giuridica, l’obbligo di polizza assicurativa era già previsto per i notai. La legge n. 89/1913, poi modificata dal D.Lgs. n. 182/2006, dispone infatti negli articoli 19 e 20 che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per rutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio e che l’impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la legge prevede che «nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese» e che «gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto». Infine, la legge specifica che «se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all’articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale» e che «in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare».

L’assicurazione professionale obbligatoria costituisce però una novità per la categoria degli avvocati, finora esentati da questa disposizione. Invece la Riforma forense (legge n. 247/2012), non solo ha previsto con l’articolo 12 la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per il professionista, associazioni o società di professionisti, ma ha altresì introdotto l’obbligo di stipula di un’assicurazione a copertura degli eventuali infortuni legati all’attività professionale, svolta anche fuori i locali dello studio, sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. L’avvocato dovrà peraltro comunicare gli estremi dell’assicurazione e ogni possibile modifica non solo al cliente, ma anche al Consiglio Nazionale Forense.

La consulenza del broker

Con l’arrivo delle nuove norme, il professionista si trova perciò a dover scegliere la soluzione assicurativa a lui più confacente, anche se può capitare che le formule presenti sul mercato o le coperture proposte dagli Ordini, frutto di convenzioni con compagnie assicurative, non siano modificabili e che la differenza principale risieda, ad esempio, nel massimale indicato. «Le coperture assicurative offerte dalle convenzioni sono molto differenziate fra loro: alcuni Ordini professionali hanno scelto dì offrire coperture essenziali e quindi mirare al maggior numero possibile di adesioni con la possibilità di integrare individualmente la copertura assicurativa, altri Ordini hanno scelto soluzioni più complete – spiega Francesco G. Paparella, presidente di AIBA, l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione -. E’ importante che ciascun sottoscrittore verifichi l’adeguatezza della soluzione rispetto alle sue caratteristiche professionali. Non è semplice valutare senza l’aiuto di un esperto l’adeguatezza di una polizza perché gli elementi da valutare sono molteplici e non tutti di immediata comprensione».

Infatti, per barcamenarsi nel mare delle Rc professionali, può essere strategico avvalersi dell’aiuto di un broker. Il broker d’assicurazioni è un intermediario indipendente e specializzato che offre consulenza mirata aiutando il cliente a individuare, sul mercato nazionale ed estero, la soluzione a lui più adatta e lo rappresenta di fronte alle compagnie per ottenere la copertura assicurativa più idonea e vantaggiosa. Oltre ad agire dunque nell’interesse del cliente, poiché non ha vincoli con le società assicurative, il broker consente di risparmiare su tempi e costi in quanto percepisce le commissioni dalla compagnia assicurativa prescelta al termine delle valutazioni. Un’attività che viene sempre più apprezzata, conferma Paparella: «Se è vero che anche nel 2012 il mercato assicurativo italiano ha chiuso, complice la crisi, con una raccolta premi in diminuzione del 4,3%, i broker di assicurazione hanno aumentato la loro quota di mercato, dimostrando di aver saputo dare concreta percezione alla clientela del proprio valore professionale e della capacità di guidarla nelle scelte consapevoli di tutela: non è un caso che almeno il 70% dei rischi riferìbili al comparto industriale sia gestito dai broker».

Come si concretizza, dunque, il lavoro del broker? «Con procedure di risk management e continui scambi di informazioni identifichiamo con precisione le reali esigenze e le aree di rischio che devono essere assicurate» spiega Mauro Oriana, responsabile risk management di Mansutti, società di brokeraggio assicurativo con specializzazione nel settore delle Rc professionali per avvocati e commercialisti. «Inoltre – continua Oriana – offriamo servizi mirati quale, ad esempio, l’Insurance Compliance and Cost Review che permette di analizzare le coperture in essere identificando eventuali lacune e ottimizzando al massimo i costi delle polizze. Molte compagnie, poi, non offrono una corretta Deeming clause (clausola secondo la quale vengono considerati come sinistri anche qualsiasi circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato), il che rende conseguentemente la polizza non adatta a coprire queste tipologie di rischio». La pensa così anche Gioacchino Acampora, broker assicurativo per importanti associazioni di categoria, che aggiunge come «valutare attentamente le esigenze del cliente è possibile solo attraverso un’attenta analisi dei rischi basata, ad esempio, sulle esperienze assicurative del professionista, su eventuali sinistri che hanno colpito la sua attività professionale, sulla verifica degli incarichi in essere o futuri. Ciò rende possibile un’offerta tailor made che rispetti il criterio fondamentale dell’adeguatezza».

A ciascuno la sua polizza

In alternativa alle soluzioni assicurative proposte in convenzione con gli Ordini professionali, il professionista può quindi optare per una polizza individuale, cosiddetta tailor made, ovvero personalizzata sulle sue specifiche esigenze, ma soprattutto in questo caso occorre prestare attenzione. Oggi il mercato del settore assicurativo è sempre più variegato, poiché accanto alle compagnie di assicurazioni generaliste, vi sono compagnie specializzate (in particolare dell’area anglosassone) e, negli ultimi tempi, si sono proposti come nuovi operatori anche le banche e le Poste.

Come orientarsi? «I prodotti sono generalmente All Risk – spiega il presidente di AIBA, Paparella – ma non mancano le differenze: quelli di matrice anglosassone hanno un’impostazione All Inclusive, mentre quelli nazionali sono caratterizzati da numerose specifiche per singole attività o Funzioni svolte dal professionista. Questo comporta spesso la presenza di sottolimiti, franchigie e scoperti per sinistri specifici e quindi diventa molto importante verificare l’adeguatezza della soluzione anche nei dettagli». A tal proposito, Ezio Valagussa di Assiconsulenze consiglia che «garanzie importanti per valutare una polizza sono: la Claims made, che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza Rc professionale originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento; la “retroattività”, che rende operante la copertura assicurativa della polizza anche per fatti avvenuti prima della stipula della stessa (importante è avere una retroattività di almeno 5 anni, anche se l’ottimale è una retroattività illimitata); la “postuma”, che assicura che le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza siano comprese dopo la cessazione dell’assicurazione per gli anni indicati in polizza».

L’offerta assicurativa è dunque vasta, ma per il professionista la polizza rappresenta un costo ulteriore in un periodo davvero non facile. Luca Polli, sales manager di Trust Risk Group, società di brokeraggio assicurativo specializzata nella gestione dei rischi sanitari e professionali, nota che «sul fronte dei professionisti sembra consolidata la tendenza a ricorrere a “schemi” assicurativi nella ricerca di soluzioni più economiche e tecnicamente ad ampio raggio quantomeno per la percentuale maggiore degli utenti. In questo senso pertanto le organizzazioni sindacali, gli Ordini, le società scientifiche rappresentano veicoli che sono stati investiti, o si sono cadidati spontaneamente per farsene carico, del compito di trattare con il mercato assicurativo con maggior forza contrattuale, generalmente con il supporto tecnico dei brokers. Quindi nella maggior parte dei casi questi programmi assicurativi “strutturati” sono in grado di garantire risposte mediamente efficaci a costi contenuti. Ovviamente tali strumenti hanno approccio massivo, pertanto tendono inevitabilmente a standardizzare la platea dei destinatari cui non sempre i professionisti si riconoscono e qui ritorniamo a quanto sia importante, anche in questi casi, poter contare su di un consulente calato nel mercato, competente e in grado quindi di consigliare al meglio il proprio cliente».

Ma quali particolari caratteristiche dovrebbe avere una Rc professionale per un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro? «La scelta va orientata e quindi proposta in base alle specifiche esigenze del professionista – chiarisce Alessandro Panizza di Alessandro Panizza Insurance Broker -. La polizza di Rc professionale deve assicurare tutte le attività previste dalla legge per le singole professioni o l’attività limitata svolta dal professionista e dai suoi collaboratori, con estensione alla responsabilità derivante dalla conduzione e/o proprietà dell’ufficio o laboratorio».

Prezioso il suggerimento di Fabrizio Callarà, CEO di AEC Wholesale Group, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker, grossista che elabora soluzioni per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza. «In generale – precisa Callarà – un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a: Attività assicurata, la polizza deve coprire tutte le attività professionali previste per legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia; Ampiezza della garanzia, piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali); Massimale, in funzione sia del volume d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi (una distinzione va sicuramente fatta tra assicurati persone fisiche e persone giuridiche); Sottolimiti, evitare ove possibile i sottolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso non fosse possibile, si consiglia di considerare il valore del sottolimite più basso quale massimale di polizza ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto: Franchigia, prediligere un importo fìsso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo; si suggerisce di prediligere coperture in cui sia prevista la clausola di non opponibilità della franchigia ai terzi; Assicuratori, preferire assicuratori che abbiamo maturato una consistente esperienza nel settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze».

Autore: Barbara Lacchini – Il Sole 24 Ore

R: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

Riceviamo e pubblichiamo.

Cordiali Saluti / Best regards
Il team di
PERITI AUTO
www.peritiauto.it
info@peritiauto.it
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Da: Rolando Fabio [mailto:studio.rolando@gmail.com]
Inviato: martedì 8 gennaio 2013 09:39
A: mambrettifax@tin.it
Cc: Marino, Roberto; DE TITTA Paolo; DE TITTA Paolo (Perito); CPC (Periti); CPC (Periti); VIAZZI Giorgio; Viazzi Giorgio; Verona Francesco (indirizzo principale); Verona Francesco (perito); veronaec@fastwebnet.it; ‘A.L.P.A. srl’; COCCIARDO Giacomo (Indirizzo personale); Cocciardo Giacomo (Perito); Cocciardo Giacomo (Perito); Cocciardo Giacomo (Perito); Tessadri Domenico (Perito); morone laura; MORONE Laura (Perito Assicurativo indirizzo personale); MORONE Laura (Perito); Scuteri Paolo (Perito); XITI (Studio Tecnico Periti); Xiti Snc di Firriolo, Scuteri, Bellantonio e Tobia
Oggetto: Re: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

Carissimo collega M. Mambretti, allego il modulo sottoscritto e firmato.

Ho lavorato in passato con i principali gruppi assicurativi, alla fine ho sempre dovuto soccombere per motivi legati alle magre parcelle, ultimamente insignificanti che ledono la dignità della categoria.

Puoi riferire agli assicuratori che il malcontento dilagante potrebbe portare alla nascita di un nuovo gruppo di colleghi, denominato “Periti Assicurativi Indipendenti”.

Nominando un rappresentante esterno che non faccia parte dei Periti, con obbligo dei doveri deontologici e di sottoscrivere la parcella minima, inadempienza la radiazione dall’associazione.

Corsi di aggiornamento professionali dal vivo presso le carrozzerie per rifare tutto da capo, parcelle, tempario e prezziario.

I colleghi hanno ancora difficoltà a capire che il mercato è il nostro e non degli assicuratori che ad oggi hanno fatto strapotere.

Non ho potuto al momento dedicarmi a questa attività senza profitto, poichè anche avendo smesso di lavorare da poco tempo per le compagnie il lavoro per i privati e gli uffici giudiziari è aumentato.

Mi auspico che l’associazione questa volta faccia qualcosa di concreto, portando la parcella non solo a prezzi aggiornati, ma anche di livello degno del Ns. trascurato lavoro.

Ti osservo con fiducia e porgo cordiali saluti.

Fabio ROLANDO

http://www.studiorolando.altervista.org

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—– Original Message —–

From: Marco Mambretti
To: ‘aicis’
Sent: Monday, January 07, 2013 9:30 PM
Subject: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

     

 A

Tutti i colleghi che hanno già sottoscritto
 
 
     
       
Oggetto Seguito sottoscrizione per richiesta di adeguamento delle tariffe PP.AA.
 
 
   
Caro collega,
nel ringraziarti per l’adesione all’iniziativa della quale AICIS si è fatto organizzatore raccogliendo le sollecitazioni che pervenivano da molti Periti Assicurativi, iscritti e non iscritti all’Associazione, nel dubbio che per problematiche legate alle comunicazioni web, non ti si pervenuto, ti re-inoltro il testo della comunicazione che verrà iviata, se raggiungeremo entro i prossimi 20 giorni il numero consistente di sottoscrizioni necessarie per dare forza all’iniziativa.
 
I Colleghi, che ad ogni occasione si lamentano e stigmatizzano l’aumento dei costi e della diminuzione della rimuneratività della nostra professione, in particolare negli ultimi dieci anni, in molti casi ancora non si sono occupati d’aderire all’iniziativa che abbiamo ritenuto di promuovere, con uno sforzo di AICIS finalizzato ad un obbiettivo di tutti i Periti Assicurativi, né alcun impegno si è visto da parte di altre organizzazioni, che pur hanno inviato comunicazioni rivendicando la paternità dell’idea.
 
Al fine valorizzare il tuo prezioso contributo all’iniziativa, ti chiedo di farti parte attiva nel coinvolgimento dei colleghi che conosci e coi quali sei in contatto, stimolandone l’adesione.
 
A tal fine potrai stampare il modulo di sottoscrizione e proporlo ai colleghi, o inoltralo loro tramite mail, inviantandoli pure a compilarlo interamente anche via web collegandosi al link in calce e raccomandandogli di porre attenzione nella compilazione di ogni campo, in quanto altrimenti l’invio non va a buon fine.
 
http://2478417.polldaddy.com/s/sottoscrizione-per-richiesta-di-adeguamento-delle-tariffe-pp-aa
 
Se conosci qualcuno che ha già aderito all’iniziativa, ma non ha ricevuto questa mail, segnalagli che significa che la compilazione web non è andata a buon fine ed invitalo ad attivarsi nuovamente.
 
Se raccogli direttamente delle adesioni puoi inoltrarle via fax al n. 06233202889 oppure via mail all’indirizzo segreteria@aicis.it
 
Nella mia veste di Presidente pro tempore AICIS non posso che concludere invitandoti ad aderire all’Associazione
o comunque a seguirne le iniziative sulla pagina web http://www.aicis.it    
e/o su Facebook http://www.facebook.com/AssItalConsInfortunisticaStradale   
 
Ringraziando per l’attenzione prestatami,  Ti auguro buon lavoro ed un sereno 2013
 
Marco Mambretti
Presidente AICIS
 
 

 

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Associazione Italiana Consulenti
Infortunistica Stradale
Via Piranesi, 31 – 20137 Milano
Tel. 02 7381850   Fax 06 233202889
segreteria@aicis.it
www.aicis.it
   
   
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