A quando va quella causa?

Tutte le cause in un’app

Ai CTU ed agli avvocati, ma anche ai liquidatori ed alle parti in causa, può servire sapere a che punto è una causa.

L’APP consente la consultazione pubblica, in forma anonima, dei registri civili del Ministero della Giustizia per gli uffici di: Corte d’Appello, Tribunale Ordinario, Sezione distaccata, Giudice di Pace e Tribunale per i Minorenni.

Basta sapere il numero di ruolo ed inserirlo in quest’app e molto velocemente si ottengono tutte le date delle udienze passate e quelle fissate con gli incombenti assegnati ad ogni data.

Consultazione in forma anonima, vuol dire che non ci sono i nomi delle parti e degli avvocati, ma solo le iniziali, tantomeno quelle dei CTU o dei CT di parte. Ma sapere a quando è stato messo un rinvio può evitare di recarsi in cancelleria.

C’è anche la funzione agenda per cui tutte le scadenze delle cause che si seguono sono messe automaticamente in un’agenda per avere in una schermata unica tutte le prossime udienze delle procedure che si seguono.

Registri consultabili: Contenzioso Civile, Lavoro, Volontaria Giurisdizione, Procedure concorsuali, Esecuzioni Mobiliari ed Esecuzioni Immobiliari. Il servizio è distribuito gratuitamente dal Ministero della Giustizia.

Battuta d’arresto al Disegno Di Legge Concorrenza dalla II Commissione Permanente Giustizia

foto a roma Ieri è stata una brutta giornata per la Senatrice Vicari. La sua proposta di Legge, già bocciata in vista del traguardo con la maglia Art. 8 del Decreto Legge Destinazione Italia nel 2013 rischia di fare la stessa brutta figura.

La Commissione Giustizia tira il freno a mano sull’RCA – DDL Concorrenza e fornisce un importante assist agli automobilisti e carrozzieri. Una battuta d’arresto politica per il governo e lobby assicurativa che avrà sicuramente ulteriori sviluppi.

La commissione, nel merito del disegno di legge, evidenzia sostanzialmente 5 punti critici a riguardo del risarcimento in forma specifica, sulla restrizione della cessione del credito, sull’impiego e modalità per le testimonianze dell’avvenuto sinistro, sul risarcimento del danno fisico alla persona, sulla scatola nera e infine sulle frodi.

Vediamo, con l’aiuto di Confartigianato Verona, punto per punto i passaggi più importanti, contenuti nel documento ufficiale allegato in forma integrale a fine articolo:

Primo punto, Cessione di credito e risarcimento in forma specifica

Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), si rileva una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute dal codice civile, e si attribuisce, invece, maggiore forza contrattuale all’assicuratore. La disposizione non risulta, inoltre, sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell’efficacia del contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell’istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, dovrebbe essere soppressa.

Secondo punto, le prove testimoniali

Il nuovo comma 3-bis in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione oppure quello relativo all’invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, “ovvero” dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma. Peraltro, in tale caso, analogo obbligo dovrebbe essere posto a carico delle compagnie di assicurazione, determinandosi in difetto un ingiustificabile sbilanciamento dei diritti processuali delle parti.

Terzo punto, lesioni fisiche gravi

Considerato che il comma 2 dell’articolo 7 consente comunque l’ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l’adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l’apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle c.d. Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito “danno biologico”, quindi senza l’aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito “danno morale” . La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede ( Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All’esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell’ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell’articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l’articolo.

Quarto punto, la scatola nera

L’articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l’articolo 145-bis, il cui comma 1 stabilisce che “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

Quinto punto, le frodi

L’articolo 9, nel novellare l’articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni private, estende i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all’impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento. Qualora l’impresa attivi tale procedura, rifiutandosi di formulare l’offerta di risarcimento, l’assicurato può proporre l’azione di risarcimento davanti al giudice solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive dell’impresa o in mancanza allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Tale ultima disposizione andrebbe soppressa, anche in ragione della prevista abrogazione della disposizione di cui al vigente articolo 148, comma 2 bis, del codice delle assicurazioni, che fa salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

II Commissione Permanente Giustizia 9 luglio 2015

Brindisi, truffe con falsi incidenti dieci condanne

brindisi palazzo BRINDISI  – Dieci condanne a pene comprese tra sei anni e mezzo reclusione e nove mesi, quattro assoluzioni e due sentenze di non luogo a procedere per prescrizione sono state decise oggi dal Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, al termine di un processo a carico di un gruppo di persone che tra il 2006 e il 2008 avrebbe imbastito truffe ai danni di compagnie assicurative inscenando falsi incidenti stradali.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Brindisi e condotte dalla polizia. La pena più elevata è stata comminata ad un ex carrozziere, Angelo Balestra. Sono stati ritenuti colpevoli anche gli autori materiali dei falsi incidenti stradali, i quali avrebbero peraltro simulato lesioni personali mai subite, traendo in inganno i medici del Pronto soccorso. Tutto ciò allo scopo di ottenere gli indennizzi previsti dalle assicurazioni. Il processo era iniziato nel 2010. Il tribunale ha anche riconosciuto provvisionali di alcune migliaia di euro per le tre compagnie assicurative che si erano costituite parte civile.

Evento 9 aprile

Più Concorrenza Più Diritti – Verso una riforma della RC Auto

Mercoledi 9 aprile dalle 10 alle 13.
Roma – Auletta dei gruppi parlamentari
Via di Campo Marzio 74 – Roma

Organizzazioni promotrici:

Mobast
Federcarrozzieri
Associazione Familiari Vittime Strada
Assoutenti
CUPSIT
Associazione Valore Uomo
OUA – Commissione Resposabilità Civile
UNARCA
SISMLA

La manifestazione di gennaio a Bologna e quella di febbraio a Genova, con l’ulteriore tappa di Torino del 29 marzo, sono stati un prezioso tassello per consolidare un movimento composto da artigiani, consumatori, Vittime della Strada e professionisti che si battono per un mercato assicurativo concorrenziale e in grado di garantire le opportunità di scelta del danneggiato di scegliere il proprio medico e il proprio riparatore e di ottenere un giusto ed equo risarcimento.

Il movimento che si è creato ha sparigliato le carte di rappresentanze che ragionano con logiche ambigue o consociative. Le Compagnie assicuratrici, abituate a dialogare solo con gli anelli deboli delle categorie interessate, si sono ritrovate spiazzate. L’inedita coalizione della Carta di Bologna ha fatto comprendere al Legislatore che le proposte avanzate non erano frutto di un ragionamento corporativo ma di una elaborazione complessa e sofisticata di proposte liberali e del tutto in linea con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e legislativi sia in Italia che all’estero.

I punti della carta di Bologna diventeranno una proposta di legge che sarà presentata a Roma il prossimo 9 aprile nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari, il luogo più prestigioso e ampio per far percepire ai parlamentari la nostra presenza. Sarà un giorno memorabile dove la nostra protesta diventerà una proposta, dove la nostra partecipazione attiva sarà il segno del nostro interesse a proseguire uniti per una seria riforma della RC Auto.

Di seguito il programma provvisorio e il form di registrazione che dovrà essere scrupolosamente compilato per agevolare le procedure di registrazione che saranno gestite dal personale della Camera previa presentazione di un documento di identità.

IL CONVEGNO HA NATURA FORMATIVA

Considerato il luogo è consigliabile (non obbligatorio) indossare giacca e cravatta.

PROGRAMMA DRAFT

9:30 – 10:00 Registrazione
A seguire fino alle 13:00 Rappresentanti delle Associazioni PromotriciProf.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni – Presidente AIFVS Associazione Familiari Vittime della StradaDott. Furio Truzzi – Presidente AssoutentiDott. Stefano Mannacio – Presidente CUPSIT Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali ItalianiDavide Galli – Presidente FedercarrozzieriAvv. Settimio Catalisano – Coordinatore Commissione Responsabilità Civile Organismo Unitario dell’AvvocaturaAvv. Marco Bona – PEOPIL, Pan-European Organisation of Personal Injury LawyersMario De Crescenzio – Presidente MO BAST!Avv. Giuseppe Mazzucchiello – Presidente Associazione Valore UomoAvv. Francesco d’Agata – Portavoce Sportello dei Diritti

Avv. Massimo Perrini – Responsabile scientifico UNARCA

Dott. Giampaolo Bizzarri – Confederazione Libertà del Danneggiato

Prof. Dott. Raffaele Zinno – Segretario SISMLA Sindacato italiano specialisti medicina legale e delle assicurazioni

Ivano Vernazzano – Consorzio fra Carrozzieri della provincia di Genova

Dott.ssa Annamaria Gandolfi – Inretecar

Dott. Enrico Pedoja – Segretario SMLT Società Medico Legale del Triveneto

Dott. Claudio Cangialosi – Direttore SicurAUTO.it

Avv. Matteo Mion – Giornalista Quotidiano Libero

Esponenti politiciDott. Cosimo Maria Ferri – Sottosegretario Ministero GiustiziaSen. Altero Matteoli (Forza Italia) – Presidente Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni – SenatoOn. Daniele Capezzone (Forza Italia) – Presidente Commissione Finanze – CameraOn. Alessandro Bonafede (Movimento 5 Stelle) – Vice presidente Commissione Giustizia – CameraOn Antonio Boccuzzi (Partito Democratico) – Commissione Lavoro – CameraOn. Andrea Colletti (Movimento 5 Stelle) – Commissione Giustizia – CameraOn. Marco Di Stefano (Partito Democratico) – Commissione Finanze – CameraOn. Leonardo Impegno (Partito Democratico) – Commissione Attività Produttive – CameraOn. Giovanna Palma (Partito Democratico) – Commissione Agricoltura – Camera

Sen. Sergio Puglia (Movimento 5 Stelle) – Commissione Lavoro – Senato

On. Mario Sberna (Per l’Italia) – Commissione Finanze – Camera

On. Paolo Russo (Forza Italia) – Commissione Agricoltura – Camera

Moderatore: Tommaso Caravani (Car Carrozzeria)

Promotori della Carta di Bologna

partecipanti all'evento

Aderenti alla carta di Bologna

partecipanti all`evento

partecipanti all`evento

CARTA DI BOLGNA

CARTA DI BOLGNA

Depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza che boccia la Mediazione obbligatoria

Depositata a dicembre la sentenza della Corte Costituzionale relativa  alla non obbligatorietà della Mediazione. Ricorrere alla Conciliazione anziché alla giustizia ordinaria per risolvere una controversia civile o commerciale, per la Consulta, non può essere un obbligo ma deve restare una facoltà.

Lo scorso 23 ottobre la Corte Costituzionale aveva dichiarato con un comunicato stampa l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della Mediazione.

Il procedimento finalizzato alla Conciliazione, opportunamente sfruttato da parti sensibili ai problemi della giustizia e da Mediatori adeguatamente preparati ad “aprire” l’ambito a interessi delle parti anche estranei al caso concreto esaminato, poteva essere una “scorciatoia” verso il risarcimento del danno, con notevole risparmio di tempo e denaro per tutti. Di contro lo stesso strumento, se utilizzato scorrettamente da menti esperte nel ricercare profitti da ingiustificabili ritardi nel risarcimento del danno e da Mediatori inesperti e/o scarsamente preparati, poteva condurre a un “allungamento” dei tempi del rimborso. In questo caso, dunque, sarebbe stato inutile l’aggravio di spese per una Mediazione destinata a fallire, a carico del povero – già tartassato – automobilista.

Bocciati inoltre gli emendamenti alla legge finanziaria che volevano reintrodurre l’obbligatorietà.