Che cosa succede se avviene un incidente ad un’auto già danneggiata secondo leggi 2021

Che cosa succede se avviene un incidente

Incidente a un’auto già danneggiata, cosa succede?

La compagnia di assicurazione si trova davanti a un bivio: liquidare completamente il danno o svalutarli poiché le componenti da riparare erano già danneggiate. In questo caso spetta ai periti assicurativi trovare la soluzione e lo possono fare con maggiore sicurezza se l’automobilista danneggiata è in grado di esibire ricevute o fatture per la riparazione di danni precedentemente subiti.

Si tratta di una delle situazione che è storicamente oggetto di controversie. Non solo tra automobilisti, ma anche tra il danneggiato e la compagnia di assicurazione chiamata a risarcire i danni provocati dall’assicurato.

Cosa succede nel caso viene coinvolta in un incidente un’auto già danneggiata. Al centro della controversi c’è il danneggiamento di parti già danneggiate. Non si tratta di un gioco di parole, ma di una circostanza che potrebbe verificarsi nel caso in cui il veicolo fosse già stato protagonista di altri sinistri stradali senza che sia seguita la riparazione. Ecco quindi che diventa inevitabili chiedersi come si comporta la società di assicurazione e qual è la procedura prevista in questi casi. Vediamo in questo articolo:
  • Incidente a un’auto già danneggiata, cosa succede
  • Incidente ad un’auto già danneggiata, quale procedura

A essere interessato dal risarcimento danni nel caso di coinvolgimento di un’auto già danneggiata è proprio l’automobilista che deve farsi liquidare la somma corrispondente per la riparazione del veicolo. La questione non è affatto di immediata risoluzione poiché la compagnia di assicurazione si trova davanti a un bivio: liquidare completamente il danno o svalutarli poiché le componenti da riparare erano già danneggiate.

In questo caso spetta ai periti assicurativi trovare la soluzione e lo possono fare con maggiore sicurezza se l’automobilista danneggiata è in grado di esibire ricevute o fatture per la riparazione di danni precedentemente subiti. In caso contrario, l’assicuratore potrebbe procedere al ribasso ovvero proporre un’offerta di risarcimento inferiore rispetto a quanto spetterebbe per danni su un’auto intatta.

Se il danno non è mai stato riparato e dunque non c’è alcun documento da mostrare, è difficile dimostrare che i danni subiti dall’incidente non risalgono a un precedente sinistro. La decisione spetta quindi al perito assicurativo, che – ricordiamolo – è comunque una figura fiduciaria della compagnia di assicurazione.
Incidente ad un’auto già danneggiata, quale procedura

L’assicurato è chiamato a denunciare il sinistro in tempi brevi. La compagnia di assicurazione, una volta ricevuta la richiesta danni, verifica con la controparte la dinamica dell’incidente.

Di conseguenza la denuncia deve contenere i nomi e i recapiti degli assicurati, le targhe dei veicoli coinvolti, la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione, la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro, le generalità e i recapiti di eventuali testimoni, l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia. E ancora: il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia di accertamento dell’entità del danno.

Nel caso di lesioni subite dai conducenti, bisogna indicare pure età, attività e reddito del danneggiato, entità delle lesioni subite, dichiarazione relativa a prestazioni erogate da istituti di assicurazione sociale obbligatoria, attestazione medica comprovante l’avventa guarigione ed eventuale consulenza, medico legale di parte.

Ricevuta la richiesta danni, la compagnia di assicurazione comunica al danneggiato la propria offerta di risarcimento del danno o i motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento. I tempi sono certi: 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro; 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose in assenza di constatazione amichevole compilata e firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente; 90 giorni nel caso di lesioni laddove venga prodotta tutta la documentazione richiesta.

Nel caso in cui l’incidente stradale non rientri nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia di assicurazione informa l’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta danni e trasmette alla compagnia di controparte la richiesta accompagnata dalla documentazione acquisita.

SORGENTE: https://www.businessonline.it/articoli/che-cosa-succede-se-avviene-un-incidente-ad-unauto-gia-danneggiata-secondo-leggi-.html

COLLABORA CON NOI

Sempre più spesso per incarichi urgenti e specifici, i Periti Auto registrati vengono contattati da privati e società per fare perizie di ogni tipo, ovviamente quelli che hanno lasciato i recapiti.

Ora stiamo ultimando la copertura territoriale per la verbalizzazione del sinistro appena successo. La copertura è sufficiente per garantire un intervento in tempi accettabili, ma lo standard deve essere uguale a quello del soccorso stradale per cui 23 minuti di media con tolleranza sino a 40 minuti.

app periti auto PAI

Per questo obbiettivo ci servono altri nominativi.

VI INVITIAMO A DARCI LA VOSTRA DISPONIBILITA’.  LA TARIFFA PER ORA E’ LIBERA!

 

Ovviamente sono privilegiati i PAI più efficaci, economici e vicini al luogo del sinistro.

In collaborazione con ACI Global, Assicure, Rentek e Security Group  abbiamo realizzato il programma illustrato qui  https://peritiauto.wordpress.com/2014/03/30/in-arrivo-la-app-di-periti-auto/  e la pagina www.peritiauto.it/pai da cui registrarsi.

Dall’ Apple Store e da Google Play si può già scaricare la App che serve ad individuare il luogo del sinistro e le persone che chiedono assistenza.

Se vi eravate già registrati ma non avevate ricevuto la scheda di conferma, vi invitiamo  a ripetere l’operazione dopo esservi iscritti al sito.

Per maggiori informazioni info@peritiauto.it

Così cambiano le regole sulle patenti di guida

In vigore da sabato 19 gennaio la direttiva europea che rivoluziona il codice della strada e introduce nuovi esami

ROMA – La nuova direttiva Si chiama Terza Direttiva Patenti il nuovo protocollo dell’Unione Europea che entrerà in vigore sabato 19 gennaio e cambierà completamente, dal punto di vista normativo, le prospettive e gli obblighi dei motociclisti: interesserà tutti i centauri con l’unica eccezione di chi, a oggi, è già in possesso della patente A senza limitazioni.
Le età – Per poter conseguire direttamente (ossia senza passare da licenze inferiori) la patente illimitata occorreranno non più 21 bensì 24 anni di età. Se invece si è già titolari di patente A2 (ottenibile come in passato dai 18 anni) serviranno i due canonici anni di “apprendistato” ma con una sostanziale differenza: il passaggio alla A “senza limiti” non sarà più automatico ma bisognerà sostenere una prova pratica. Esami pratici (con tanto di visita medica) saranno sempre obbligatori per tutti i passaggi di livello, in modo che si possa dimostrare dimestichezza con la moto della categoria superiore a quella guidata fino a quel momento. Resta invece invariata l’età necessarie a conseguire la A1 (16 anni, abilita a condurre scooter e moto di 125 cc fino a 11 kW/15 Cv di potenza).
Patentino addio, arriva la Am – La nuova patente Am per i ciclomotori si conseguirà a 14 anni (ma all’estero sarà valida solo a partire dai 16 anni), vedrà una differenziazione degli esami a seconda che si voglia guidare il motorino o la minicar e non sarà più un semplice “patentino” ma una vera e propria licenza di guida, soggetta alla decurtazione di punti in caso di infrazioni, da conseguire presso un’autoscuola, mentre prima si tenevano corsi anche nelle scuole superiori con un notevole risparmio di denaro per le famiglie. Resta invariata la norma che impedisce ai minorenni di portare passeggeri su moto, ciclomotori, tricicli e minicar.
Più potenza per i diciottenni – I cambiamenti riguardano soprattutto i veicoli guidabili con la patente A2: i limiti di potenza si alzano in modo consistente, per cui i diciottenni potranno guidare moto con potenza massima di 35 kW/48 Cv (il limite attuale è 25 Cv/34 Cv) e un rapporto potenza-peso non superiore a 0,2 kW/ kg (invece degli 0,16 kW/kg oggi in vigore). Saranno quindi, di fatto, escluse le moto sportive specialistiche. Sarà ancora possibile guidare moto depotenziate ma queste non dovranno derivare da modelli che, in versione «full power», superino i 70 kW: misura che dovrebbe limitare una pratica diffusa e pericolosa, cioè l’utilizzo da parte dei diciottenni di maximoto “depotenziate” solo sul libretto e non nei fatti.
Limiti per i neopatentati – Per tre anni dal conseguimento della licenza di guida, i neopatentati dovranno attenersi a particolari limiti di velocità: in autostrada non potranno superare i 100 km/h, su strade extraurbane i 90 km/h.

Fabio Cormio

14 gennaio 2013 (modifica il 15 gennaio 2013)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

Logo-Consap.pngI periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP

Dal 1 gennaio 2013 ISVAP è stato chiuso e le gestioni sono passate al neocostituito IVASS e alla CONSAP. Il Ruolo Periti Assicurativi è passato a CONSAP S.p.a, mentre gli intermediari e le Compagnie sono passate sotto il controllo di IVASS.
Il Ruolo P.A. contiene gli estremi di ciascun perito iscritto (nome, cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale e sedi operative) ed è consultabile dal sito di consap www.consap.it . Nello stesso sito c’è la sezione informativa aggiornata per ogni perito o per aspirante tale.

Ruolo dei Periti Assicurativi

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap alla data di subentro dell’Ivass nelle funzioni precedentemente attribuite a Isvap.

Aspetti Generali

Il Ruolo (già Ruolo Nazionale dei periti assicurativi ex legge 17.2.1992 n. 166) è stato istituito con Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successivamente disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, che ha stabilito le procedure di iscrizione, di cancellazione e reiscrizione dei periti assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo. I periti iscritti nel ruolo di cui alla citata Legge 17 febbraio 1992 n.166 sono iscritti di diritto nel Ruolo ai sensi dell’art.344 del Codice delle Assicurazioni.

Informazioni e Procedure

A. Per il cittadino

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

Consap, attraverso il ruolo dei periti assicurativi, detiene i dati dei soggetti (persone fisiche) abilitati a svolgere, in proprio, l’attività professionale volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, Consap assicura l’aggiornamento dei dati (nome e cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale, sedi operative) contenuti nel Ruolo, attraverso un’applicazione web presente sul sito aziendale. È possibile pertanto, consultare l’elenco degli iscritti al Ruolo secondo le seguenti chiavi di ricerca:

  • nome e cognome;
  • numero di iscrizione al Ruolo;
  • regione o provincia della sede operativa.

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

B. Per i candidati al Ruolo

Al Ruolo dei periti assicurativi possono essere iscritti i soggetti che esercitano attività peritale in proprio e che abbiano effettuato il previsto tirocinio e superato la specifica prova di idoneità formalmente prevista al comma 3 dell’art. 158 del Codice delle Assicurazioni.

Per ottenere informazioni relativamente ai requisiti e alle modalità di iscrizione al ruolo e al tirocinio clicca qui.

Per visualizzare l’esito della prova di idoneità 2011 accedi all’area riservata dell’applicazione web.

C. Per gli iscritti al Ruolo

Per ottenere informazioni relativamente agli adempimenti, agli obblighi di comunicazione, alla cancellazione e alla reiscrizione, nonché sul tirocinio e sulla prova di idoneità clicca qui.

R: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

Riceviamo e pubblichiamo.

Cordiali Saluti / Best regards
Il team di
PERITI AUTO
www.peritiauto.it
info@peritiauto.it
http://www.linkedin.com/groups?gid=3833730&trk=myg_ugrp_ovr

__________________________________________________________________________ 

Da: Rolando Fabio [mailto:studio.rolando@gmail.com]
Inviato: martedì 8 gennaio 2013 09:39
A: mambrettifax@tin.it
Cc: Marino, Roberto; DE TITTA Paolo; DE TITTA Paolo (Perito); CPC (Periti); CPC (Periti); VIAZZI Giorgio; Viazzi Giorgio; Verona Francesco (indirizzo principale); Verona Francesco (perito); veronaec@fastwebnet.it; ‘A.L.P.A. srl’; COCCIARDO Giacomo (Indirizzo personale); Cocciardo Giacomo (Perito); Cocciardo Giacomo (Perito); Cocciardo Giacomo (Perito); Tessadri Domenico (Perito); morone laura; MORONE Laura (Perito Assicurativo indirizzo personale); MORONE Laura (Perito); Scuteri Paolo (Perito); XITI (Studio Tecnico Periti); Xiti Snc di Firriolo, Scuteri, Bellantonio e Tobia
Oggetto: Re: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

Carissimo collega M. Mambretti, allego il modulo sottoscritto e firmato.

Ho lavorato in passato con i principali gruppi assicurativi, alla fine ho sempre dovuto soccombere per motivi legati alle magre parcelle, ultimamente insignificanti che ledono la dignità della categoria.

Puoi riferire agli assicuratori che il malcontento dilagante potrebbe portare alla nascita di un nuovo gruppo di colleghi, denominato “Periti Assicurativi Indipendenti”.

Nominando un rappresentante esterno che non faccia parte dei Periti, con obbligo dei doveri deontologici e di sottoscrivere la parcella minima, inadempienza la radiazione dall’associazione.

Corsi di aggiornamento professionali dal vivo presso le carrozzerie per rifare tutto da capo, parcelle, tempario e prezziario.

I colleghi hanno ancora difficoltà a capire che il mercato è il nostro e non degli assicuratori che ad oggi hanno fatto strapotere.

Non ho potuto al momento dedicarmi a questa attività senza profitto, poichè anche avendo smesso di lavorare da poco tempo per le compagnie il lavoro per i privati e gli uffici giudiziari è aumentato.

Mi auspico che l’associazione questa volta faccia qualcosa di concreto, portando la parcella non solo a prezzi aggiornati, ma anche di livello degno del Ns. trascurato lavoro.

Ti osservo con fiducia e porgo cordiali saluti.

Fabio ROLANDO

http://www.studiorolando.altervista.org

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—– Original Message —–

From: Marco Mambretti
To: ‘aicis’
Sent: Monday, January 07, 2013 9:30 PM
Subject: seguito sottoscrizione per richiesta adeguamento delle tariffe dei PPAA

     

 A

Tutti i colleghi che hanno già sottoscritto
 
 
     
       
Oggetto Seguito sottoscrizione per richiesta di adeguamento delle tariffe PP.AA.
 
 
   
Caro collega,
nel ringraziarti per l’adesione all’iniziativa della quale AICIS si è fatto organizzatore raccogliendo le sollecitazioni che pervenivano da molti Periti Assicurativi, iscritti e non iscritti all’Associazione, nel dubbio che per problematiche legate alle comunicazioni web, non ti si pervenuto, ti re-inoltro il testo della comunicazione che verrà iviata, se raggiungeremo entro i prossimi 20 giorni il numero consistente di sottoscrizioni necessarie per dare forza all’iniziativa.
 
I Colleghi, che ad ogni occasione si lamentano e stigmatizzano l’aumento dei costi e della diminuzione della rimuneratività della nostra professione, in particolare negli ultimi dieci anni, in molti casi ancora non si sono occupati d’aderire all’iniziativa che abbiamo ritenuto di promuovere, con uno sforzo di AICIS finalizzato ad un obbiettivo di tutti i Periti Assicurativi, né alcun impegno si è visto da parte di altre organizzazioni, che pur hanno inviato comunicazioni rivendicando la paternità dell’idea.
 
Al fine valorizzare il tuo prezioso contributo all’iniziativa, ti chiedo di farti parte attiva nel coinvolgimento dei colleghi che conosci e coi quali sei in contatto, stimolandone l’adesione.
 
A tal fine potrai stampare il modulo di sottoscrizione e proporlo ai colleghi, o inoltralo loro tramite mail, inviantandoli pure a compilarlo interamente anche via web collegandosi al link in calce e raccomandandogli di porre attenzione nella compilazione di ogni campo, in quanto altrimenti l’invio non va a buon fine.
 
http://2478417.polldaddy.com/s/sottoscrizione-per-richiesta-di-adeguamento-delle-tariffe-pp-aa
 
Se conosci qualcuno che ha già aderito all’iniziativa, ma non ha ricevuto questa mail, segnalagli che significa che la compilazione web non è andata a buon fine ed invitalo ad attivarsi nuovamente.
 
Se raccogli direttamente delle adesioni puoi inoltrarle via fax al n. 06233202889 oppure via mail all’indirizzo segreteria@aicis.it
 
Nella mia veste di Presidente pro tempore AICIS non posso che concludere invitandoti ad aderire all’Associazione
o comunque a seguirne le iniziative sulla pagina web http://www.aicis.it    
e/o su Facebook http://www.facebook.com/AssItalConsInfortunisticaStradale   
 
Ringraziando per l’attenzione prestatami,  Ti auguro buon lavoro ed un sereno 2013
 
Marco Mambretti
Presidente AICIS
 
 

 

aicis logo  

Segretria Nazionale
 
 
Associazione Italiana Consulenti
Infortunistica Stradale
Via Piranesi, 31 – 20137 Milano
Tel. 02 7381850   Fax 06 233202889
segreteria@aicis.it
www.aicis.it
   
   
AVVISO di RISERVATEZZA Questa comunicazione ed i relativi allegati contenuti sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate nella lista dei destinatari, e possono contenere delle informazioni confidenziali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, sappiate che qualsiasi utilizzo del suo contenuto è proibito. In tal caso si prega di avvisare immediatamente il mittente, e cancellare qualsiasi copia della comunicazione.
 
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VIAGGIO NEL FUTURO

Girare il mondo mi piace per questo. Il più delle volte sembra di viaggiare nel tempo, tanta è la differenza tra il nostro paese e quello che si incontra. A volte si va nel passato, visitando paesi dell’Africa o del sud America. Altre volte si va nel futuro andando in certe città dove sono già stati risolti problemi che invece a noi ancora ci impegnano.

Qui siamo a Miami. Potremmo dire Italia del nord 2040?

Non un’auto in sosta per strada. Tutte in silos che sembrano palazzi. Poco traffico. Poche auto in centro. Come mai? Il trasporto pubblico funziona!

Gratuito, frequente, comodo, bello ed ecologico.

Gratuito: non si paga. È a carico della collettività, anche di quelli che usano la macchina. Comunque la spesa più grossa, quella del personale, non c’è. Si guida da solo come un ascensore.

Frequente ne passa uno ogni 5 minuti.

Comodo, ci sono tante fermate e trovi sempre posto a sedere.

Bello, è un circuito che gira intorno alla città, tutto sopraelevato.

Ecologico, è elettrico senza emissioni.

Miami MetromoverQuesta è  Metromover per il centro, ma attenzione, c’è anche Metrorail la metropolitana normale!

Voi cosa ne pensate?

Psa e GM finalmente sposi

Il gruppo francese e quello americano hanno siglato l’accordo definitivo

Psa citroen peugeot opel logo
 
Il gruppo francese Psa e l’americano GM hanno confermato oggi di aver firmato l’accordo per perfezionare l’annunciata (nel febbraio scorso) alleanza tra i due gruppi. Dopo tanti preliminari, finalmente, l’unione è partita e il documento tratteggia le caratteristiche dei primi tre modelli (sono previsti per il 2016) che nasceranno da questa alleanza che per certi versi ricorda quella che c’è fra Renault e Nissan.

All’inizio sarà varata una joint per la realizzazione da una piattaforma comune di segmento C da cui nascerà una mpv (una monovolume) con marchio Opel e Vauxhall e una crossover (che dovrebbe sostituire la 3008) per Peugeot. Altro passo sarà lo sviluppo di una base per la realizzazione nelsegmento B (quello delle piccole) di una monovolume destinata a tutti i marchi dei due gruppi. Ultimo step di questa fase d’avio, l’upgrade di un pianale di segmento B già esistente e di origine Opel,per sviluppare un modello destinato ai mercati di tutto il mondo (compreso quello europeo).

Nel documento firmato dai due gruppi si legge anche che l’intesa prevede una strategia comune negli acquisti in modo tale da realizzare forti economie di scala per le produzioni europee.

Inoltre si afferma che i due partner annunciano la loro intenzione di allargare l’intesa a iniziative a livello globale per aumentare le opportunità che questo accordo può offrire. Si parla di sviluppo congiunto di piccoli e molto efficienti motori turbo a benzina derivati dagli attuali propulsori di Peugeot e Citroën e di nuove iniziative in America latina per far crescere la penetrazione dei due gruppi su quel promettente mercato.

Gianni Antoniella
http://www.gentemotori.it 

Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

SITI DI VENDITA AUTO ON LINE E ASTE AUTO

Le vendite di auto on line hanno preso da tempo il sopravvento su quelle fatte de visu. È comodo ed anche conveniente vedere un’auto su internet e poterla scegliere quale proprio veicolo per i prossimi anni. Ci sono tanti affari in ogni parte d’Europa, ma anche qualche fregatura. Come evitarla? È proprio questo il settore nel quale i periti auto devono investire buona parte delle proprie risorse, perché è già molto diffuso, e lo sarà sempre di più questo modo di vendere ed acquistare vetture, sia per i privati che per le società ed i commercianti.
Un modo per poter offrire il proprio servizio è quello di fare pubblicità sui siti stessi. Con    almeno 500 €, quasi ognuno di questi siti mette il banner del perito e bisogna aspettare le richieste. Oppure ci si può riunire in gruppi. Questo gruppo, il blog dei Periti Auto http://www.peritiauto.it , offre la possibilità di proporsi, senza spese e senza nessuna attività se non quella di registrarsi. Il costo della perizia lo concorda direttamente con chi vuole acquistare un’auto a distanza.
Per gli utenti vuol dire avere un amico che ci va a vedere l’auto e ci consiglia sulla serietà del venditore e sulla qualità dell’oggetto dei nostri desideri. Se se ci sono delle zone lasciate scoperte dai Periti Auto,  sia nazionali che estere, si può chiedere un preventivo o fare la perizia QUI

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La vera storia dell’auto elettrica. Quando nel 1900 circolavano a New york in car sharing

Oggi le auto elettriche sono meno dell’1% del mercato. Nulla rispetto agli investimenti che l’industria sta sostenendo in un settore in profonda crisi. Ma è sorprendente sapereche in un passato lontano, nel 1900, il 34% della auto circolanti tra New york, Boston e Chicago erano elettriche! Cosa è successo allora? David Kirsch, professore associato dell’Università del Maryland nel suo libro “The Electric Vehicle and the Burden History” illustra una teoria tanto semplice quanto vera anche nei nostri giorni. Un’industria potente ha “soppresso” la tecnologia elettrica in favore di un’altra (a benzina in questo caso), spostando massicci investimenti in quella direzione e sviluppando i motori a combustione.

Il libro spiega come anche ai nostri giorni, le tecnologie che si diffondono non sono sempre necessariamente le “migliori”, ma sono quelle che hanno dietro maggiori forze (politiche, economiche o culturali), che modellano i comportamenti (o in taluni casi vengono modellati dalle abitudini). Torniamo all’auto elettrica, ai primi del ’900 quel prodotto era più semplice da guidare, non emettevano fumi inquinanti e richiedevano molte meno manutenzione, percorrendo per lo più piccole distanze (ideale per le ridotte

source: electricauto.org

autonomie). Ma le sorprese non finiscono. La compagnia elettrica (The electric vehicle company) dell’epoca era anche il più grosso produttore e possessore di auto degli Stati Uniti. Infatti già allora i veicoli erano per lo più forniti sotto forma di noleggio, a breve (poche ore) o per settimane o mesi. Quindi oltre 100 anni fa il mercato aveva già sviluppato forme di car sharing elettrico. E c’è voluto oltre un secolo per accorgersi che, forse, era un sistema intelligente per la mobilità nelle città. Purtroppo, le lobby industriali di allora (anche le regole non scritte del mercato esistevano già)  in pochi anni hanno portato la compagnia alla bancarotta ed ecco comparse le case automobilistiche che in breve tempo hanno sviluppato prodotti più economici e performanti. E tutti ci siamo semplicemente abituati a questo concetto di automobile.

Questa analisi evidenzia il concetto di Socio-tecnologia, cioè come le innovazioni tecnologiche in realtà siano soggette a diretto influenzamento da parte di variabili sociologiche e culturali, apparentemente irrazionali. L’auto elettrica non è l’unico caso. Lo storico americano Ruth Schwartz Cowan scrisse un saggio dove dimostrò la diffusione di massa dei frigoriferi elettrici in funzione delle enormi somme investite da parte di GE (General Electric), mentre esistevano in commercio anche frigoriferi a gas altrettanto performanti e silenziosi. Anche i sistemi di riciclo dei rifiuti sono soggette a queste dinamiche. Le tecnologie per il riuso del vetro, metalli e carta, esiste dal 1960, ma solo negli ultimi anni la gente realmente fa la raccolta differenziata. E non certo per soldi, ma perchè ha maturato la consapevolezza di un problema ambientale e, lentamente, adatta i propri comportamenti.

Ma ora come si può andare avanti.. o forse meglio dire..tornare indietro? In assenza della macchina del tempo, la via più

source: 20somethingfinance.com

efficace per il prof Kirsch è quella di avvicinare i consumatori alle nuove tecnologie rendendole sempre più simili a quanto di consuetudinario. Sarà difficile fare il “salto” completo verso l’auto elettrica al 100% mentre molto più facilmente si potrà avvicinare il pubblico alle auto ibride, che nell’accezione comune si presentano a tutti gli effetti come auto tradizionali  con qualche tecnologia in più. Forse per questo, in attesa dei numeri di mercato, gli investimenti delle case auto sempre di più si indirizzano verso gli ibridi. A meno che qualche mega lobby di nuove tecnologie (a idrogeno o ad aria compressa ad esempio) non decida di ripetere la storia.

(thanks to Maggie Koerth-Baker – BoingBoing)

La vera storia dell’auto elettrica. Quando nel 1900 circolavano a New york in car sharing.

http://greenvalueblog.wordpress.com/2012/10/03/la-vera-storia-dellauto-elettrica-quando-nel-1900-circolavano-a-new-york-in-car-sharing/

LE OCCASIONI DI EUROPCAR

da Aute e Stima di gennaio 2009.

Apriamo il 2009 affrontando il tema molto attuale della vendita di auto usate e la dismissione di parchi auto aziendali e lo facciamo intervistando una persona estremamente esperta in materia, il Dott. Gaetano Fania, responsabile del settore “Remarketing” di Europecar. Buongiorno, Fania, Europcar è sicuramente fra le società leader nel noleggio autoveicoli ma non solo. Nello specifico voi di cosa vi occupate?

(nella foto: Gaetano Fania)

La sua affermazione è corretta. Siamo leader in Italia ed in Europa nel noleggio a breve termine. Noi, nello specifico, ci occupiamo di Remarketing, Ovvero, l’attività legata alla “dismissione” dei veicoli della nostra flotta. In termini tecnici parliamo quindi di dismissione, in quanto i veicoli che compongono la flotta Europcar autoveicoli e veicoli commerciali, rappresentano a tutti gli effetti beni strumentali necessari per l’esercizio dell’attività di impresa. In pratica, si tratta di vendita dei veicoli usati.

Come nasce l’idea del Remarketing Europcar ?
Per natura ed esigenza stessa del business del noleggio a breve termine. Infatti, la necessità di rinnovare costantemente il parco auto ci “induce” ad acquistare unità nuove per avere sempre prodotto “giovane”, e ad esitare le vetture in flotta attraverso due canali principali: il Buy Back, tramite cui le case costruttrici riacquistano una parte della flotta a condizioni già stabilite, ed il Remarketing, che attraverso un network dedicato, gestisce i volumi restanti.

Come è composto il network del Remarketing?
Da una rete capillare di validi agenti di vendita. Per esattezza, sette agenti monomandatari, che operano dalle loro sedi, su tutto il territorio nazionale con il compito di procacciare clienti, tra tutti gli operatori del settore auto.

Quali sono i vostri punti di forza?

Direi: la rete vendita, il nostro prodotto, decisamente in linea con le richieste del mercato e poi, in ultimo la nostra struttura di certo non ultima, per importanza. Dal punto di vista commerciale, come operate sul mercato?

Una buona percentuale dei nostri clienti è rappresentata da Dealers, venditori di auto multibrand, e vari salonisti. Per cui, la nostra politica commerciale è rivolta prevalentemente ad un target di commercianti di auto.

Come risponde il mercato?

La attuale congiuntura economica, le generali condizioni di incertezza che caratterizzano questo periodo, coinvolgono tutti i settori dell’economia. Il mercato dell’auto risente naturalmente, di tutto questo. La sostituzione dell’auto oggi è rimandata il più possibile, alla stessa si preferisce la riparazione ove possibile, o un acquisto meno “oneroso” con particolare orientamento all’usato in ottime condizioni. Quindi, mentre il nuovo fatica non poco rispetto al recente passato, il mercato dell’usato si mantiene sostanzialmente stabile, con una lieve flessione rispetto all’anno precedente.

Gaetano Fania

Quali progetti avete per il futuro?

Avremo un crescente numero di vetture da vendere. Quindi implementeremo e potenzieremo la rete di vendita, incrementeremo la nostra offerta attraverso nuovi canali divendita,peresempioleasteonline, già in uso nel nostro business, ma con la consapevolezza che in futuro, rappresenteranno sempre di più uno strumento utile ed efficace in questo settore. E ancora; allargheremo la base clienti attraverso campagne di direct marketing e punteremo a diventeremo sempre più “europei” orientandoci soprattutto verso i mercati emergenti.

Qual è il vostro rapporto di collaborazione con Stima S.r.l ?
A parte una infinita…“stima” nei confronti dei soci fondatori, testimoniata da una crescente e comune “voglia di fare”, attualmente la nostra collaborazione ha come oggetto la verifica tecnica dei veicoli in tutte le condizioni possibili nell’ambito del noleggio a breve termine, quindi consegna, riparazione e vendita. Non si tratta però di una mera valutazione tecnica del danno, quanto più di un servizio di consulenza mirato al raggiungimento di prefissati obiettivi di certificazione, controllo del processo e quindi Qualità. Tale particolare declinazione di processo è frutto di un congiunto lavoro di analisi che ha visto le nostre aziende lavorare a stretto contatto per molti mesi di questo anno.

Allora: perché scegliere Europcar?

Se Europcar è leader in Italia ed Europa, abbiamo già risposto! Se devo convincerLa ulteriormente, la invito ad acquistare…una delle nostre auto!!!

Intervista realizzata nel dicembre 2008, presso la sede Europcar Italia S.p.a.