Fondo di garanzia: platea ampliata anche alle Società di Periti

  dal 13 gennaio 2021 è stata ufficializzata l’estensione e l’ammissione della platea dei beneficiari al Fondo di garanzia.

Le garanzie in questione, quindi, possono essere estese a società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia (codici ATECO 66.19.20, 66.19.21, 66.19.22)  e società disciplinate dal Testo Unico Bancario identificate dal codice ATECO 66.21.00
(periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni).

Ai sensi del comma 216) dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021, è possibile presentare le richieste di ammissione con durata fino a quindici anni.
Mentre ai sensi del comma 217) dell’art.1 della Legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere, per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021, il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni.

Alleghiamo la CIRCOLARE N. 1/2021 – Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a).

Sorgente: Fondo di garanzia: platea ampliata anche alle Società di Periti – AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni

APAID Compra Auto con i Concessionari Auto Locali

striscione compriamo auto

Dopo il boom dei Compro Oro, arriva quello dei Compro Auto. Con il perdurare della crisi, dopo l’oro gli italiani si vendono le macchine.

Sempre più italiani hanno bisogno di vendere l’auto per realizzare subito un capitale per pagare altre inpellenze e poi comprarne una più economica. Oppure semplicemente per toglierne una da una casa dove ce ne sono altre.

C’è anche il caso di chi vuole comprarne un’altra da un privato e vuole vendere velocemente la propria.

Invece che rivolgersi direttamente ad un commerciante può essere conveniente rivolgersi ad APAID, associazione di periti auto indipendenti, dove un perito incaricato super partes valuta la vettura e la propone a più commercianti, ottenendo in soli tre giorni la miglior quotazione di mercato.

La prima valutazione, da remoto è gratuita collegandosi al sito partner http://www.autobiz-usato.it/. In caso di accordo su quel valore un perito dell’associazione si incontra con un nostro perito. Questa perizia è anche gratuita in caso di cessione. Se non si realizza la vendita ha un costo visibile qui  http://stimaonline.it/preventivo.php? in caso si desideri avere il documento di perizia in mano,  oppure del 50% del costo indicato se la scheda di perizia non sia necessaria.

La vettura verrà poi trasportata al nuovo acquirente con la procedura Logisticar, partner dell’associazione.

La parte economica è lasciata al concessionario che acquista la vettura. La logistica a Rentek srl

Sulle vetture periziate e cedute ai privati, può essere richiesta in convenzione la garanzia guasti Easy Drive, l’assistenza Road24h, il finanziamento e la polizza assicurativa Incendio Furo e Kasco pluriennale.

Per info ai privati tel. 010 0984400

Per i commercianti info@cuagency.it

I Periti Auto associati in regola con l’associazione sono invitati a comunicare le loro tariffe dettagliate per comune di competenza a info@apaid.it

Patto Chiaro tra Venditore ed Acquirente di un auto usata di ADICONSUM

adiconsum L’acquisto di un’auto usata è spesso una soluzione conveniente, ma il Consumatore è spesso e volentieri titubante all’acquisto da un commerciante, per le tante storie sentite nel passato, su “dolorosi” imprevisti verificatisi dopo l’acquisto. Nella pratica la proposta di un veicolo usato è spesso accompagnata da dichiarazioni rassicuranti e roboanti sulle eccezionali qualità dello specifico veicolo, che sfociano spesso in amare delusioni, a cui il Consumatore non può cercare rimedio, a meno di imbarcarsi in cause civili che si chiudono in tempi biblici, tali da scoraggiare anche il più determinato dei Consumatori. In realtà l’acquisto di un’auto usata significa l’acquisto di una percorrenza residua; il costo chilometrico non è molto diverso da quello di un’auto nuova, ma con pesi diversi di due fattori chiave: In sostanza nell’acquisto dell’usato la chiave è non dover affrontare costi per riparazioni non prevedibili. Se si tiene conto che le Case Costruttrici progettano i moderni veicoli per una percorrenza utile di circa 350.000 Km, purché il veicolo sia sottoposto alla regolare manutenzione, un veicolo che abbia percorso circa 100.000 Km in quattro anni, ha ancora 2/3 della sua vita utile a disposizione, ma ha un valore largamente inferiore alla metà del corrispondente veicolo a nuovo. Ed allora? Da oggi il Consumatore può contare sulle innovazioni del D.L. 24 del 2/2/2002 che hanno come finalità primaria la tutela del Consumatore, nei riguardi della Garanzia sui beni di consumo, nuovi ed usati. Il commercio dell’auto usata diventa trasparente, e sicuro come quello del nuovo, e le amare sorprese del passato devono diventare un ricordo. Oggi la legge prescrive obblighi specifici per i Venditori, e definisce con chiarezza i diritti del Consumatore acquirente. Questa guida vi indica i nuovi diritti, e come fare per trarne il dovuto vantaggio.

OGNI CLAUSOLA CHE LIMITASSE I DIRITTI DEL CONSUMATORE PREVISTI DALLA LEGGE E’ VESSATORIA E NULLA DI FRONTE AL GIUDICE.

SCARICA IL MANUALE E LE TABELLE

La Garanzia Ulteriore è sempre più determinante nella vendita

auto-acquisto-risparmioE’ quanto emerge da un’intervista* realizzata ad un campione di 1.574 acquirenti di veicoli e motoveicoli usati. Sempre più Venditori di Usato si avvalgono della garanzia ulteriore, estendibile anche per più anni, consentendo così ai Clienti di abbassare la soglia di diffidenza storicamente presente nel settore.
Dall’intervista è anche emerso che il Cliente rinuncia di buon grado allo sconto in cambio della Garanzia Ulteriore. Senza contare che al momento dell’acquisto di un veicolo usato, il 78% degli intervistati si sarebbe aspettato una proposta.

La proposta è giunta al 47% degli intervistati, di questi, gli acquirenti di un veicolo usato con la garanzia Ulteriore è l’83% ha acquistato, di cui il 29% ha esteso la garanzia per più anni.
EASYDRIVE attenta da sempre a queste segnalazioni provenienti dal mercato si posiziona nella zona baricentrica tra il Dealer e l’acquirente, proponendo un approccio consulenziale che va nella direzione di alimentare la fiducia per entrambi, nonchè la reciproca soddisfazione.
Tutto questo con supporti e processi professionali nel sales ed after sales.
*intervista realizzata per conto di MO.VI SpA da gennaio a dicembre 2015

Interviene la polizza RCA anche se l’autogru sta sollevando un cassone

IN-CORMACH-2---METTERE-POSTO-DELL'AEREO La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 29 aprile 2015 ha emesso la sentenza n 8620.

La suddetta Sentenza ha come oggetto i danni causati dalle macchine operatrici, o da veicoli ad uso speciale, durante l’esercizio delle proprie attività. Come noto la copertura di tali danni, rientrava totalmente nell’ambito della garanzia RCT. Con l’emissione della indicata Sentenza viene ampliato l’ambito di operatività della garanzia RC Auto e di fatto riducendo correlativamente quello della garanzia RCT.

Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’articolo 2054 del c.c è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o commesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la rca è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area a essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere». Questo è il principio di diritto con cui le sezioni unite hanno sciolto i dubbi sull’operatività della garanzia per la rca in caso di sosta del veicolo. Nella fattispecie, si trattava di un incidente causato da una autogru mentre stava sollevando un cassone metallico

Suprema Corte di Cassazione sentenza 8620

Annunci efficaci e corretti

 

Vendere un auto è ormai alla portata di molti. Con internet ed i vari siti di commercio specializzato o generico si può inserire l’auto che si desidera vendere ed attendere le offerte di altri privati o anche  commercianti.

Un perito auto può dare una mano, ed aiutare i privati che vogliono far fare le foto ad un professionista ed eventualmente quantificare un danno presente sull’auto per evitare discussioni col potenziale acquirente. Ci si può rivolgere ad un perito della nostra associazione trovandolo tra i periti auto per provincia nel menu di questo sito oppure a società specializzate in perizie auto sul territorio come, Dekra, Tuv, Aci Global o  Logisticar solo per citarne alcune. Rentek, proprietaria del marchio Logisticar ad esempio oltre alla perizia può occuparsi del trasporto e della garanzia.

Importanti sono le foto.  Autoscout 24 ci insegna come farle e ci da altri utili consigli.

autoscout

Se vuoi vendere la tua auto in fretta, fai le cose con calma. Presentala correttamente, ma nel modo migliore possibile!

In dettaglio

“Non è così importante che inserisca nell’annuncio anche l’optional più insignificante”. Chi pensa così durante la compilazione di un annuncio sta facendo un errore: forse è proprio quel dettaglio che attrarrà un potenziale compratore. Per questa ragione, descrivi l’auto nel modo più dettagliato possibile. In internet hai tutto lo spazio che ti serve per una descrizione completa: cerca di sfruttarlo meglio che puoi.

Accuratezza

Prima di pubblicare un annuncio, compila accuratamente tutti i campi della maschera di inserimento. Controlla più volte di aver segnalato tutte le caratteristiche e ricorda che quello che scrivi sarà vincolante. Un esempio: se indichi nel tuo annuncio che l’auto ha un sistema di controllo elettronico della stabilità, il compratore pretenderà che tale caratteristica sia effettivamente presente nell’auto che acquista.

Non incidentata

Se sei il primo proprietario del veicolo, puoi confermare senza alcun dubbio se l’auto è incidentata o meno. Se sei il secondo o il terzo proprietario, devi fare attenzione a quanto dichiari. Se assicuri che l’auto non è incidentata, ciò si riferisce anche a danni precedenti dei quali potresti non essere a conoscenza.

Foto dell’esterno

Il migliore biglietto da visita della tua auto sono le foto che pubblichi insieme all’annuncio. Come prima cosa l’auto deve essere pulitissima quando fai le foto. Poi, cerca uno spazio ampio con uno sfondo libero e meno elementi di disturbo possibile: ad esempio, un luogo adatto potrebbe essere un parcheggio di un centro commerciale vuoto, magari la domenica mattina. Anche la luce è importante: la migliore è un cielo leggermente coperto in cui il sole brilla in lontananza. In piena luce devi evitare il mezzogiorno, la mattina presto e il tardo pomeriggio. Nelle foto di tre quarti, gira il volante per mostrare i cerchi. Se questi sono particolarmente importanti poi, fai una fotografia in primo piano della ruota.

Foto dell’interno

Non dimenticare le foto dell’interno. Fai attenzione che il volante sia diritto e che non si vedano ombre. Se è così, scegli un angolo all’ombra e utilizza il flash nonostante la luce del giorno: vedrai quanto la foto risulterà migliore. Naturalmente, anche l’interno dell’auto deve essere perfettamente pulito. Fai sparire giornali, scontrini ed altri elementi che creano disordine.

Controllo

Prima di inserire un annuncio in internet, controlla tutte le informazioni accuratamente ancora una volta.

Consigli
  • Utilizza quanti più dettagli possibile nella descrizione dell’auto.
  • Fotografa la tua auto nel migliore dei modi.
  • Fai attenzione ad utilizzare l’affermazione “non incidentata” se non sei il primo proprietario.
AutoScout24 Service

GARANZIA  ACQUISTO  AUTO  USATA 

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Che  cos’  è?

Il Codice del Consumo prevede la garanzia  legale  di  conformità  anche  per  i  beni  usati.   Il Codice del consumo è entrato in vigore in data 23 ottobre 2005. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007), ed è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Stabilisce tra l’altro che il   venditore   ha   l’  obbligo   di   consegnare   al   consumatore  beni   conformi   al   contratto   di   vendita. Nel caso di auto  usate deve essere tenuto  nel  debito  conto  il  tempo  del  pregresso  utilizzo,  limitatamente ai  difetti  non  derivanti  dall’  uso  normale  della  vettura. In altre parole, il consumatore acquirente non dovrebbe  spendere,  per  la  manutenzione  del  veicolo  successiva  all’acquisto,  più  di  quanto  avrebbe speso  se  avesse  acquistato  a  suo  tempo  lo  stesso  veicolo  nuovo.  L  acquirente  deve  quindi  sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, ovvero se esiste la necessità di eventuali interventi  rispetto al programma di manutenzione ordinaria o l  eventuale presenza di difetti prima dell’acquisto.

La garanzia  legale  di  conformità è di 24 mesi ed è prestata dal professionista che vende l  auto  usata (concessionario,  rivenditore,  importatore  di  auto  usate,  ecc..),  tuttavia,  per  i  beni  usati,  la  legge prevede  che,  con  l  accordo  delle  parti,  possa  essere ridotta   a   12   mesi.  La  garanzia  non  può  essere limitata o negata e laddove nel contratto di vendita fossero inserite clausole simili risulterebbero nulle.

La  garanzia  di  conformità  è  applicabile  solo  alle  vendite  tra  professionista  e  consumatore,  non  si applica  alle  vendite  tra  consumatori,  ovvero  quando  si  acquista  da  un  privato.  Se  però  la  vendita avviene attraverso la mediazione  di  un  professionista (che, ad es., espone nei propri locali la vettura) quest’  ultimo non può esimersi dal prestare  la  garanzia, anche se il passaggio di proprietà, sulla carta, avviene direttamente tra privati.

Diritti  del  consumatore

Se l’ autovettura usata dovesse mancare di conformità rispetto al contratto di vendita il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:

• riparazione;

• sostituzione;

• riduzione del prezzo;

• risoluzione del contratto.

La riparazione e la sostituzione devono avvenire senza spese a carico del consumatore ed entro tempi congrui. Naturalmente, vista la natura di bene usato del veicolo, nel caso in cui non sia possibile, ad esempio, trovare un pezzo di ricambio usato conforme alla vetustà ed al pregresso utilizzo del veicolo, il venditore potrà chiedere una partecipazione alla spesa dell’  acquisto del ricambio nuovo.

Queste problematiche vengono affrontate a cura e spese dell’ente venditore che può delegare questa attività a società di servizi quali ad esempio Fidesa s.r.l. di Latina.

Spesso il venditore invece di gestire questa attività nella maniera imposta dalla legge citata, vende o regala al cliente una garanzia commerciale sia assicurativa (una polizza guasti) o di servizio.  Sono tante le società che offrono pacchetti di garanzie più o meno ampi. Parliamo di Mapfre, Car Garantie, TWG, Easy Drive, Allianz, TargaSys  solo per citarne alcune. Questi sono ottimi prodotti che dovrebbero però essere accessori alla garanzia di conformità, ma spesso il venditore cerca di indurre l’acquirente nel credere che quella è l’unica garanzia di cui il cliente ha diritto.

Adiconsum ed altre associazioni di consumatori offrono assistenza in questi frangenti. Periti Auto ed Avvocati curano molti casi specifici di consulenza, contraddittorio o contenzioso.

Assicurazione auto, il 31% degli italiani vuole l’assistenza stradale per non rimanere a piedi

Fra le garanzie accessorie per l’assicurazione auto, la preferita dagli italiani è quella per l’assistenza stradale.

Secondo quanto emerso dallo studio, infatti, fra le garanzie accessorie per l’assicurazione auto, l’assistenza stradale è quella più richiesta e preferita rispetto alle classiche “furto e incendio”, “cristalli” e “infortuni conducente”. A integrare la polizza assicurativa per l’auto, infatti, è possibile stipulare una di queste garanzie aggiuntive che offre la copertura su una serie di eventi come appunto il furto, l’incendio, la rottura dei vetri o i danni alla propria persona.

Andando per ordine, seguendo i dati dell’Osservatorio SuperMoney, la garanzia “assistenza stradale” è richiesta dal 31% degli automobilisti, la “infortuni conducente” dal 29%, la “furto e incendio” dal 14% e la “cristalli” dal 13% del campione. Fa specie il dato che riguarda la polizza Kasko, che può rimborsare il conducente per ogni danno avvenuto durante la circolazione (dalla collisione al ribaltamento): questa garanzia accessoria è desiderata solo dall’1% degli utenti considerati, probabilmente anche per il costo piuttosto elevato.

“Contrariamente a quanto si possa pensare, per gli italiani è più importante essere sicuri di non dover pagare di tasca propria un intervento del carro attrezzi che la sostituzione di un finestrino rotto – commenta Andrea Manfredi, Amministratore Delegato di SuperMoney – Stupisce però che la Kasko riscuota così poco successo: il suo costo è sì più alto rispetto alle altre garanzie, ma sicuramente più basso delle riparazioni, ad esempio, per un eventuale ribaltamento del veicolo. Siamo sicuri – conclude Manfredi – che sia prudente per tutti gli automobilisti scartare a priori questa copertura?”

Se si vanno a guardare i dati relativi alle singole regioni italiane è interessante notare come la garanzia sull’assistenza stradale sia fortemente richiesta in Friuli Venezia Giulia e Liguria, dove la percentuale di utenti che la scelgono sale al 40%. Sempre in queste regioni, poi, sono molto alte le percentuali anche per quanto riguarda le polizze furto e incendio, cristalli, eventi atmosferici, infortuni conducente e Kasko, a testimoniare la particolare prudenza degli automobilisti friulani e liguri.

Carglass acquisisce Doctor Glass Group

Carglass acquisisce Doctor Glass Group  09/01/2013 | La Doctor Glass Group è stata ceduta alla società BELRON ITALIA, a cui fanno capo i marchi CARGLASS e ORIGLASS.

Questa è la notizia data oggi dal magazine Car Carrozzeria 

La Doctor Glass Group è stata ceduta alla società BELRON ITALIA, a cui fanno capo i marchi CARGLASS e ORIGLASS. Anche le attività Vetri Auto Busto e Vetro Auto Piacenza sono state cedute al medesimo gruppo. La notizia è stata comunicata dal sito periti auto, che ha pubblicato la comunicazione che i soci di Doctor Glass hanno inviato agli affiliati.
Nella comunicazione viene espressa la “consapevolezza di aver ceduto il Gruppo alla Società leader del settore nel mondo”. “Siamo certi della positività del piano strategico di investimenti che BELRON Italia ha identificato, che darà a tutto il gruppo, Doctor Glass Group compresa, maggiore sviluppo e continuità”.
Belron Italia, si legge nella comunicazione, non solo ha la volontà di continuare ad investire sul marchio Doctor Glass e sulla sua struttura di Partnership, al fine di garantire la capillarità della presenza sul territorio italiano, ma anche la volontà di mantenere la società Doctor Glass indipendente, rimanendo un’entità separata, legalmente e operativamente, da Belron Italia. “La sana competizione che ci ha visto in questi anni gareggiare continuerà, col fine di permettere ai clienti di poter scegliere ed avere garanzia di una sempre maggiore qualità del servizio”.

Diffida alle imprese di assicurazione per l’incarico di perizie in c.d. authority in difetto di regolare iscrizione RPA

Oggi, dal sito dell’associazione AICIS

Diffida:

La presidenza Aicis, avendo notizia di perizie in authority effettuate da soggetti in difetto della regolare iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi, ha trasmesso opportuna diffida.
Il testo:

Alla C.a.    dei Sigg. Presidenti

                   dei Sigg. Direttori Generali

                   dei Sigg. Direttori Sinistri                

                   delle Imprese di Assicurazione

e. p c.       Sigg.ri Pesidenti di:

                 ISVAP

                      ANIA

                     CONSAP

 

e. p c.     ADICONSUM

            ADUSBEF

            CODACONS

            ADOC

            ALTROCUNSUMO

            CONFCONSUMATORI

            FEDERCONSUMATORI

Milano, 20.12.2012                                                              

Oggetto: Cosiddetta authority, cioè perizia a distanza, sui sinistri RCA-CVT


Buongiorno,

con riferimento all’oggetto, con la presente, preso atto che il mercato assicurativo RCA-CVT sta cominciando ad utilizzare per l’accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore soggetti alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria di RCA di cui al Titolo X del D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, metodologie informatiche di verifica a distanza di fotografie e/o preventivi, senza l’accesso al veicolo per la reale verifica dei danneggiamenti, premesso che riteniamo tale pratica estremamente rischiosa rispetto all’effettivo e reale accertamento e stima del danno, con la presente siamo a comunicarvi che anche l’attività di accertamento e/o stima a distanza dei danni, rientra a tutti gli effetti tra le attività  riservate dal capo VI del Titolo X del sopra richiamato Codice delle Assicurazioni ed è pertanto di competenza del Perito iscritto nel Ruolo Nazionale.

Nel richiamare la Vs. attenzione sulla problematica, con la presente vogliamo segnalarVi che, qualora verificassimo che in qualche circostanza o comunemente, la richiamata attività sia svolta da personale non iscritto nel richiamato Ruolo, sarà nostro impegno morale segnalare la problematica alla Competente Procura della Repubblica affinché indaghi ed intervenga nei confronti tanto dell’operatore quanto del Legale Rappresentante dell’Impresa che lo ha incaricato.

La segnalazione di cui sopra sarà ovviamente effettuata anche in tutti i casi nei quali l’impresa, avvalendosi della collaborazione di Periti iscritti al Ruolo, permetta che i propri collaboratori utilizzino per interventi di accertamento o di stima, collaboratori non abilitati ai sensi di legge.

Certi del Vs. cortese e sollecito interessamento, a garanzia degli assicurati che non provocano danni e sui quali ricadono i costi di qualsiasi  mala gestio assicurativa, con l’occasione si inviano

Distinti Saluti ed i migliori Auguri per un sereno 2013

Il Presidente Aicis

Marco Mambretti