Rc professionale obbligatoria: La recita è ancora a soggetto

Mancano due mesi all’obbligo, ma il mercato non si muove. Dal 15 agosto necessaria la polizza a tutela dei clienti Medici e notai già coperti, ingegneri e architetti «freddi»

Nel testo di riforma delle professioni ordinistiche, un punto chiave era dedicato all’istituzione dell’assicurazione professionale obbligatoria. Per rendere il vincolo ancora più stretto si pensò di far sì che, in caso di richiesta di preventivo, non si potessero rilasciare documenti senza indicare il numero della propria polizza professionale.

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I vecchi e nuovi clienti

L’obbligatorietà è stata poi procrastinata e oggi siamo di nuovo alla vigilia dell’entrata in vigore. Dal prossimo 15 agosto, infatti, tutti i professionisti appartenenti a un Ordine dovranno dotarsi di una polizza di responsabilità civile che li metta al riparo contro danni arrecati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni.

Malgrado l’entrata in vigore della copertura obbligatoria sia ormai alle porte, risulta essere davvero ridotta la percentuale di professionisti che hanno sottoscritta una copertura assicurativa. «Sul tema però andrebbero fatti alcuni distinguo — spiega Gianni Turci, presidente diMarsh, società di intermediazione assicurativa e consulenza sui rischi —. I dati raccolti dicono che ci sono alcune categorie che da sempre sono sensibili alla copertura assicurativa: è il caso di medici, notai e commercialisti. I medici per l’alto rischio delle loro attività, i notai perché è prassi ormai consolidata e i commercialisti perché sono sempre maggiori i rischi di errori in tema di fisco che permettono ai clienti di rifarsi sul professionista».

Molto meno propense altre categorie che pure corrono rischi legati alla loro attività: è il caso di avvocati, geometri, architetti. «Si tratta di categorie — continua Turci — nelle quali non abbiamo rilevato alcun aumento delle polizze dopo l’entrata in vigore della legge e l’avvicinarsi della scadenza. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile nasce per tutelare il professionista da eventuali azioni legali contro di lui, ma anche per offrire una strada di rimborso ai clienti che risultassero danneggiati da errori dovuti a colpa o colpa grave del proprio professionista. Giusto per dare un’idea, tra i geometri risulta assicurato appena il 10/15 per cento, stessa quota vale per gli architetti e appena il 22 per cento per gli ingegneri».

Avvocati e scadenze

Discorso a parte meritano gli avvocati: una buona metà è già coperta. «Si tratta di un numero accettabile — conferma il presidente di Marsh — perché molti di loro non svolgono la professione a tempo pieno e molti altri lavorano presso grandi studi legali che si dotano di un’assicurazione per tutti i componenti dello staff. Per tutti però si avvicina il momento dell’obbligatorietà della copertura e solo allora potremo avere un quadro davvero completo». Probabilmente dopo l’entrata in vigore della norma si potrà sapere anche l’esatta diffusione delle polizze professionali e magari pensare a formule mirate.

«Sicuramente — concorda Turci — quando potremo avere uno screening completo della nuova platea sarà possibile pensare a coperture adeguate in base al rischio. Un meccanismo che già oggi accade con le categorie più esposte, quelle dell’area sanitaria: l’ortopedia, la ginecologia e la chirurgia. Naturalmente l’attuale ritrosia dei professionisti si spiega con i costi che le polizze comportano, ma siamo convinti che la creazione dei prodotti nati per coprire i rischi più specifici di ciascuna categoria potrà portare a soluzioni davvero su misura».

Autore: Isidoro Trovato – CorrierEconomia

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

Logo-Consap.pngI periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP

Dal 1 gennaio 2013 ISVAP è stato chiuso e le gestioni sono passate al neocostituito IVASS e alla CONSAP. Il Ruolo Periti Assicurativi è passato a CONSAP S.p.a, mentre gli intermediari e le Compagnie sono passate sotto il controllo di IVASS.
Il Ruolo P.A. contiene gli estremi di ciascun perito iscritto (nome, cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale e sedi operative) ed è consultabile dal sito di consap www.consap.it . Nello stesso sito c’è la sezione informativa aggiornata per ogni perito o per aspirante tale.

Ruolo dei Periti Assicurativi

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap alla data di subentro dell’Ivass nelle funzioni precedentemente attribuite a Isvap.

Aspetti Generali

Il Ruolo (già Ruolo Nazionale dei periti assicurativi ex legge 17.2.1992 n. 166) è stato istituito con Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successivamente disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, che ha stabilito le procedure di iscrizione, di cancellazione e reiscrizione dei periti assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo. I periti iscritti nel ruolo di cui alla citata Legge 17 febbraio 1992 n.166 sono iscritti di diritto nel Ruolo ai sensi dell’art.344 del Codice delle Assicurazioni.

Informazioni e Procedure

A. Per il cittadino

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

Consap, attraverso il ruolo dei periti assicurativi, detiene i dati dei soggetti (persone fisiche) abilitati a svolgere, in proprio, l’attività professionale volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, Consap assicura l’aggiornamento dei dati (nome e cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale, sedi operative) contenuti nel Ruolo, attraverso un’applicazione web presente sul sito aziendale. È possibile pertanto, consultare l’elenco degli iscritti al Ruolo secondo le seguenti chiavi di ricerca:

  • nome e cognome;
  • numero di iscrizione al Ruolo;
  • regione o provincia della sede operativa.

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

B. Per i candidati al Ruolo

Al Ruolo dei periti assicurativi possono essere iscritti i soggetti che esercitano attività peritale in proprio e che abbiano effettuato il previsto tirocinio e superato la specifica prova di idoneità formalmente prevista al comma 3 dell’art. 158 del Codice delle Assicurazioni.

Per ottenere informazioni relativamente ai requisiti e alle modalità di iscrizione al ruolo e al tirocinio clicca qui.

Per visualizzare l’esito della prova di idoneità 2011 accedi all’area riservata dell’applicazione web.

C. Per gli iscritti al Ruolo

Per ottenere informazioni relativamente agli adempimenti, agli obblighi di comunicazione, alla cancellazione e alla reiscrizione, nonché sul tirocinio e sulla prova di idoneità clicca qui.