Esercizio abusivo della professione: Periti Napoli istituisce commissione contrasto

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Sansone: “Tuteliamo i nostri iscritti”

Via libera dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli alla Commissione di Indagine sull’esercizio abusivo della professione. L’organismo interno, che sarà istituito a tutela degli iscritti all’ente, avrà il compito di monitorare, su segnalazione, i casi di esercizio abusivo nelle diverse specializzazioni previste dall’ordinamento ordinistico interno (meccanico, edile, tessile, infortunistica stradale, chimica, informatica, elettronica, elettrotecnica, ecc). La Commissione, secondo quanto previsto dall’atto istitutivo che sarà approvato nella prossima riunione del Direttivo, si riunirà su documentata segnalazione degli iscritti, potrà proporre al Presidente del Collegio eventuali denunce alle autorità competenti e dovrà redigere una relazione annuale. “Tuteliamo i nostri iscritti – spiega il presidente del Collegio dei Periti Industriali partenopei Maurizio Sansone – ma soprattutto garantiamo chi si avvale delle nostre professionalità e delle nostre specializzazioni da sgradite sorprese da parte di quanti non hanno titolo all’esercizio di una specifica professione pur svolgendola in violazione della legge o addirittura sedendosi ai tavoli istituzionali” . “Abbiamo il dovere di tenere gli elenchi degli iscritti abilitati a norma di legge, – sottolinea il presidente Sansone – e ci occupiamo del loro aggiornamento professionale e dunque anche della crescita qualitativa delle relative competenze. Vedere avvocati che si improvvisano periti di infortunistica stradale, rappresentanti di stoffe che si spacciano per periti tessili, appassionati di computer che si inventano periti informatici, giusto per citare qualche esempio, non può vederci spettatori silenti”.
ilvelino.it

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE per stabilire il costo di esercizio di un veicolo

 Per “costo di esercizio del veicolo”, è inteso l’insieme delle spese che l’automobilista sostiene per l’uso del veicolo, più le quote di ammortamento (quota capitale e quota interessi) del capitale necessario all’acquisto del veicolo, ammortizzato in un determinato periodo d’uso espresso in Km (vita tecnica).

Il complesso delle spese d’uso più le quote d’ammortamento, riferito ad alcuni valori convenzionali standard di percorrenza media annua, fornisce l’ammontare complessivo del costo di esercizio di un veicolo espresso in “euro per Km”.

Sono state convenzionalmente adottate le seguenti percorrenze medie annue:

  • Per le autovetture (e fuoristrada) a benzina: da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 Km annui, suddivise in fasce di 5.000 Km;
  • Per le autovetture (e fuoristrada) a gasolio: da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 Km annui, suddivise in fasce di 10.000 Km;
  • Per i ciclomotori e motocicli: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 Km annui, suddivise in fasce di 2.500 Km.
  • Per gli autofurgoni: da un minimo di 20.000 ad un massimo di 90.000 Km annui, suddivise in fasce di 10.000 Km

Ai fini del calcolo dei costi chilometrici di esercizio le spese di gestione sono state suddivise in due gruppi fondamentali:

1. Costi annui non proporzionali alla percorrenza

2. Costi annui proporzionali alla percorrenza.

Sono compresi nel primo gruppo tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, mentre nel secondo sono compresi i costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

COSTI ANNUI NON PROPORZIONALI ALLA PERCORRENZA

Sono composti da:

􀂉 Quota interessi sul capitale di acquisto:

Ammortamento economico del capitale d’acquisto (vedi paragrafo “Ammortamento”)

􀂉 Tassa automobilistica:

Gli importi della tassa automobilistica, come previsto dalla normativa vigente, fanno riferimento ai Kw o alla portata posseduti da ogni veicolo, ipotizzando il pagamento annuale in unica soluzione.

Per le autovetture e per i motoveicoli il dato relativo alla potenza motore (Kw), specificato generalmente nel libretto di circolazione di ogni veicolo, deve essere moltiplicato per un importo in euro che varia in funzione della categoria del veicolo.

Per gli autofurgoni il dato di riferimento è la portata utile: gli importi della tassa automobilistica variano a seconda della classe di portata utile alla quale il veicolo appartiene. Inoltre nel calcolo si fa riferimento alla zona tariffaria comprendente le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Veneto, Marche e Piemonte.

􀂉 Assicurazione R.C.A.:

Essendo, ormai da anni, in vigore il sistema liberalizzato delle tariffe, i premi potranno differire, in misura anche sensibile, a seconda delle politiche tariffarie delle compagnie, delle zone territoriali, del sesso e dell’età dell’assicurato ecc…

Nel calcolo dei costi di esercizio, a titolo orientativo, sono state considerate per le autovetture e per i motoveicoli tariffe standard al netto degli oneri fiscali praticate per la zona di Roma, classe di merito 14 e per il massimale unico di € 800.000,00; per gli autofurgoni le tariffe si riferiscono alla zona di Roma, massimale unico di € 1.000.000,00 e senza alcuna franchigia.

Si precisa ancora che gli importi sono da considerare a titolo orientativo.

Qualora l’automobilista si trovi in situazioni diverse da quelle indicate, potrà agevolmente procedere ad un adeguamento dei costi sostituendo l’importo del premio RCA indicato nella tabella analitica con quello a proprio carico ed ottenere il nuovo costo di esercizio, con facili operazioni, come di seguito descritto:

• Dal totale costi non proporzionali: sottrarre l’importo del premio assicurativo considerato nel calcolo e sommare il valore effettivamente pagato; si otterrà il nuovo totale dei costi non proporzionali.

• Dividere l’importo così ottenuto per la percorrenza media annua relativa al proprio veicolo.

• Il valore così ottenuto, in euro/Km, va sommato al totale dei costi proporzionali alla percorrenza, ottenendo così il nuovo costo chilometrico personalizzato.

COSTI ANNUI PROPORZIONALI ALLA PERCORRENZA

Sono composti da:

􀂉 Quota “Ammortamento capitale”:

in euro per Km (vedi paragrafo “Ammortamento”)

􀂉 Carburante:

Per la stima dei consumi specifici di carburante si è tenuto conto dei consumi medi riportati nelle schede di omologazione dei veicoli, adeguando tale valutazione, in considerazione del fatto che essi sono determinati in particolari condizioni di messa a punto del veicolo.

Pertanto i consumi in litri per 100 km indicati per ogni autovettura sono stimati in base alla media dei valori a 90km/h, 120 km/h e ciclo urbano nel caso che il veicolo sia omologato secondo la normativa CEE 80/1268 o in base alla media dei valori di ciclo extraurbano ed urbano nel caso che il veicolo sia omologato secondo la normativa CEE 93/116.

I valori così ottenuti sono peggiorati del 22% circa nel primo caso e del 10% circa nel secondo.

Per il calcolo del costo del carburante in euro al Km si fa riferimento ai prezzi dei carburanti in vigore alla data di pubblicazione del CD-ROM. Sono considerati i valori mediani dei prezzi consigliati dalle principali società petrolifere, senza tenere conto dei previsti differenziali geografici.

􀂉 Pneumatici:

I prezzi considerati sono quelli indicati nei listini delle principali aziende del settore, al momento del calcolo. I valori vengono in media ridotti del 15%, in relazione al normale sconto praticato dai rivenditori.

Per le autovetture la durata media di ciascun pneumatico è stimata pari a 35 mila Km, per i fuoristrada pari a 30 mila Km, per gli autofurgoni pari a 40 mila Km, mentre per i ciclomotori e motocicli è pari a 25 mila Km.

Tali durate rappresentano un dato medio di larga approssimazione.

Esse variano notevolmente in relazione a molteplici fattori e possono essere sensibilmente ridotte in caso d’impiego su strade con fondo in cattive condizioni, per velocità eccessiva, per errato sistema di guida, per scarsa cura nella manutenzione ecc..

􀂉 Manutenzione e riparazioni:

Sono comprese in tale gruppo le spese per operazioni di manutenzione “ordinaria” e “straordinaria” da effettuarsi nell’arco di vita del veicolo, al fine di mantenerlo in condizioni di piena efficienza.

Per quel che concerne le operazioni di manutenzione “ordinaria” s’è tenuto conto delle istruzioni del costruttore relative ai tagliandi periodici di manutenzione, mentre per ciò che concerne le operazioni di manutenzione “straordinaria” s’è tenuto conto di un insieme di operazioni che usualmente vanno effettuate dopo un certo periodo d’impiego del veicolo onde ristabilirne la piena efficienza; tra queste la revisione del sistema frenante, la sostituzione degli ammortizzatori, la revisione del gruppo frizione ecc.., nonché alcune spese di carrozzeria dovute all’uso cittadino dell’autovettura (piccoli tamponamenti, graffiature ecc.).

I costi sono stati calcolati considerando i “tempi di lavoro” necessari alle diverse operazioni come indicati nei “tempari” delle case costruttrici, valutati ad una tariffa media oraria (pari a € 25,82 + IVA), e il costo delle parti di ricambio.

Tenendo conto della periodicità, in termini di Km, con la quale le singole operazioni vanno eseguite, è calcolato il “costo in euro per Km delle spese per manutenzione e riparazioni”.

Il reperimento dei parametri di base viene effettuato con la collaborazione delle case automobilistiche e della DAT Italia s.p.a.

In mancanza di tali elementi per calcolare con ragionevole esattezza questa voce, il costo di manutenzione viene stimato sulla base di modelli di autovetture similari.

E’ da sottolineare che questo costo, una volta disponibili tutte le informazioni, potrà variare anche di molto rispetto alla stima iniziale.

Ricordiamo che in questa voce è stata inglobata il costo per lubrificanti, che fino al 2003 era calcolato come voce separata.

Dopo queste precisazioni relative alle modalità di calcolo, è opportuno sottolineare che i costi chilometrici riportati nelle tabelle, pur essendo stati determinati con la massima cura, hanno un valore indicativo in quanto calcolati sulla base di valori medi.

Tali costi, nella pratica, possono variare sensibilmente in relazione a molteplici fattori connessi con le particolari condizioni in cui si compie ogni tragitto, tra i quali segnaliamo lo stato del fondo stradale del percorso, le condizioni atmosferiche stagionali, l’intensità del traffico, lo stato di efficienza del veicolo, l’abilità nella guida ecc..

PERCORRENZE MEDIE ANNUALI

La percorrenza media annuale dei veicoli costituisce un fattore di rilevante importanza in quanto il costo complessivo d’esercizio varia in funzione di essa.

Per percorrenza media annuale si intende il numero di chilometri effettuati nel corso dell’anno dal veicolo, indipendentemente dall’uso, che può essere lavorativo o personale.

L’insieme dei “costi proporzionali alla percorrenza” (costi dei carburanti, pneumatici e spese per la manutenzione e le riparazioni) costituisce il costo calcolato unitariamente e basato sul grado d’impiego del veicolo, che espresso in euro per Km risulta costante; viceversa al variare della percorrenza media annua l’entità dei “costi non proporzionali alla percorrenza” si riduce: in definitiva più strada si pe rcorre in un anno, minore risulta l’ammontare del costo d’esercizio complessivo espresso in euro per Km, in quanto i costi fissi annui (quota interessi sul capitale d’acquisto, tassa di circolazione e assicurazione R.C.A.) si ripartiscono in un arco più ampio di Km.

Per tale motivo, e per adeguare il più possibile le tabelle ai casi concreti, per ciascun veicolo preso in esame sono stati indicati differenti costi chilometrici in corrispondenza di una percorrenza media annua variabile di 5 mila in 5 mila Km per le autovetture a benzina, di 10 mila in 10 mila Km per quelle a gasolio e per gli autofurgoni, e di 2.500 in 2.500 Km per i ciclomotori e i motocicli.

Comunque è opportuno rilevare che l’analisi dettagliata delle singole voci che concorrono alla formazione del costo d’esercizio, ed in particolare la loro suddivisione nelle due categorie principali di costi annui non proporzionali alla percorrenza e di costi proporzionali alla percorrenza, consente di ricavare, mediante un calcolo elementare, il costo chilometrico corrispondente a qualsiasi percorrenza media annua.

Tale costo si otterrà dividendo la somma dei costi non proporzionali per la percorrenza media annua che interessa e aggiungendo al valore ottenuto il costo proporzionale alla percorrenza già calcolato in €/Km.

AMMORTAMENTO

I dati relativi all’ammortamento del capitale investito nell’acquisto del veicolo, vengono distinti nelle loro componenti classiche: ” quota capitale” e “quota interessi“.

L’ammontare di tali quote fa riferimento al ripristino di una situazione iniziale per il recupero del capitale d’acquisto impiegato ad un conveniente saggio d’interesse dopo un determinato periodo d’uso del veicolo.

L’importo delle quote è calcolato secondo le seguenti formule:

1) Ammortamento tecnico: Q(At) = Q(Ac) + Q(i)

2) Quota ammortamento capitale: Q(Ac) = (V0 – Vn) / K

3) Quota interessi: Q(i) = (V0 + Vn) * i / 2

per cui si avrà:

Ammortamento tecnico: Q(At) = (V0 – Vn) / K + (V0 + Vn) * i / 2

in cui:

V0 = prezzo di listino + spese d’immatricolazione collaudo e trasporto, IVA compresa; escluso il valore del treno pneumatici.

Vn = valore residuo stimato pari al 20% di V0.

K = vita tecnica convenzionale massima ipotizzabile del veicolo.

i = saggio d’interesse pari alla media dei tassi applicati per le operazioni di finanziamento a medio termine.

La vita tecnica massima convenzionale è stabilita a seconda dell’alimentazione e della cilindrata: per le autovetture a benzina fino a 1.000 cc é stimata pari a 120.000 Km, per quelle da 1.001 a 1.500 cc é pari a 130.000 Km e per quelle oltre 1.500 cc é pari a 150.000 Km. Per le autovetture a gasolio fino a 1.500 cc é pari a 250.000 Km e per quelle oltre 1.500 cc é pari a 300.000 Km. Per gli autofurgoni la vita tecnica è ipotizzata in base alla p.u.: pari a 150.000 Km per portata utile fino a 1.000 Kg, pari a 200.000 Km per portata utile da 1.000 a 3.500 Kg. Per i ciclomotori la vita tecnica è pari a 40.000 Km, per i motocicli fino a 350 cc è pari a 60.000 Km e per quelli oltre 350 cc è pari a 80.000 Km

Aggiungiamo, infine, che per le autovetture fuori produzione il saggio d’interesse utilizzato per il calcolo della Q(i) rimane quello in vigore alla data dell’ultimo listino nel quale il modello risultava ancora presente.

Rc professionali al via

20130618-075446.jpgDal 15 agosto 2013 diventa obbligatoria la polizza per i professionisti

Ferragosto: scatta l’obbligo dell’assicurazione. La proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR n. 137/2012) ha fatto slittare di un anno quanto disposto dalla legge n. 148/2011 (che conferma quanto previsto dall’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011) che così recita «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti».

Dunque, entro il 15 agosto prossimo, tutti i professionisti iscritti a un Albo dovranno aver stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In generale, l’assicurazione andrà a coprire le responsabilità in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imprerizia che possono comprendere, ad esempio, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli ricevuti in custodia dal cliente oppure errori nella tenuta dei registri contabili. La polizza non coppre naturalmente il professionista che compia volontariamente un atto illecito.

L’obbligo di assicurarsi, come specificato dalla legge, è mirato alla tutela del cliente, il quale dovrà essere informato dal professionista degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale (DL n. 1/2012, art. 9) al momento dell’assunzione dell’incarico, ma è chiaro che l’assicurazione tutela al contempo anche il patrimonio del professionista. Va poi ricordato che non adempiere a tale disposizione e non informare il cliente circa l’assicurazione professionale costituiscono illecito disciplinare deontologico che sarà valutato dall’Ordine professionale dì competenza.

Nell’area giuridica, l’obbligo di polizza assicurativa era già previsto per i notai. La legge n. 89/1913, poi modificata dal D.Lgs. n. 182/2006, dispone infatti negli articoli 19 e 20 che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per rutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio e che l’impresa assicuratrice debba essere scelta con procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, la legge prevede che «nell’ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese» e che «gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto». Infine, la legge specifica che «se mancano le forme collettive di assicurazione di cui all’articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale» e che «in caso di mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare».

L’assicurazione professionale obbligatoria costituisce però una novità per la categoria degli avvocati, finora esentati da questa disposizione. Invece la Riforma forense (legge n. 247/2012), non solo ha previsto con l’articolo 12 la stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per il professionista, associazioni o società di professionisti, ma ha altresì introdotto l’obbligo di stipula di un’assicurazione a copertura degli eventuali infortuni legati all’attività professionale, svolta anche fuori i locali dello studio, sia dal titolare che da tutti i suoi collaboratori, praticanti e dipendenti. L’avvocato dovrà peraltro comunicare gli estremi dell’assicurazione e ogni possibile modifica non solo al cliente, ma anche al Consiglio Nazionale Forense.

La consulenza del broker

Con l’arrivo delle nuove norme, il professionista si trova perciò a dover scegliere la soluzione assicurativa a lui più confacente, anche se può capitare che le formule presenti sul mercato o le coperture proposte dagli Ordini, frutto di convenzioni con compagnie assicurative, non siano modificabili e che la differenza principale risieda, ad esempio, nel massimale indicato. «Le coperture assicurative offerte dalle convenzioni sono molto differenziate fra loro: alcuni Ordini professionali hanno scelto dì offrire coperture essenziali e quindi mirare al maggior numero possibile di adesioni con la possibilità di integrare individualmente la copertura assicurativa, altri Ordini hanno scelto soluzioni più complete – spiega Francesco G. Paparella, presidente di AIBA, l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione -. E’ importante che ciascun sottoscrittore verifichi l’adeguatezza della soluzione rispetto alle sue caratteristiche professionali. Non è semplice valutare senza l’aiuto di un esperto l’adeguatezza di una polizza perché gli elementi da valutare sono molteplici e non tutti di immediata comprensione».

Infatti, per barcamenarsi nel mare delle Rc professionali, può essere strategico avvalersi dell’aiuto di un broker. Il broker d’assicurazioni è un intermediario indipendente e specializzato che offre consulenza mirata aiutando il cliente a individuare, sul mercato nazionale ed estero, la soluzione a lui più adatta e lo rappresenta di fronte alle compagnie per ottenere la copertura assicurativa più idonea e vantaggiosa. Oltre ad agire dunque nell’interesse del cliente, poiché non ha vincoli con le società assicurative, il broker consente di risparmiare su tempi e costi in quanto percepisce le commissioni dalla compagnia assicurativa prescelta al termine delle valutazioni. Un’attività che viene sempre più apprezzata, conferma Paparella: «Se è vero che anche nel 2012 il mercato assicurativo italiano ha chiuso, complice la crisi, con una raccolta premi in diminuzione del 4,3%, i broker di assicurazione hanno aumentato la loro quota di mercato, dimostrando di aver saputo dare concreta percezione alla clientela del proprio valore professionale e della capacità di guidarla nelle scelte consapevoli di tutela: non è un caso che almeno il 70% dei rischi riferìbili al comparto industriale sia gestito dai broker».

Come si concretizza, dunque, il lavoro del broker? «Con procedure di risk management e continui scambi di informazioni identifichiamo con precisione le reali esigenze e le aree di rischio che devono essere assicurate» spiega Mauro Oriana, responsabile risk management di Mansutti, società di brokeraggio assicurativo con specializzazione nel settore delle Rc professionali per avvocati e commercialisti. «Inoltre – continua Oriana – offriamo servizi mirati quale, ad esempio, l’Insurance Compliance and Cost Review che permette di analizzare le coperture in essere identificando eventuali lacune e ottimizzando al massimo i costi delle polizze. Molte compagnie, poi, non offrono una corretta Deeming clause (clausola secondo la quale vengono considerati come sinistri anche qualsiasi circostanza di cui l’assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicurato), il che rende conseguentemente la polizza non adatta a coprire queste tipologie di rischio». La pensa così anche Gioacchino Acampora, broker assicurativo per importanti associazioni di categoria, che aggiunge come «valutare attentamente le esigenze del cliente è possibile solo attraverso un’attenta analisi dei rischi basata, ad esempio, sulle esperienze assicurative del professionista, su eventuali sinistri che hanno colpito la sua attività professionale, sulla verifica degli incarichi in essere o futuri. Ciò rende possibile un’offerta tailor made che rispetti il criterio fondamentale dell’adeguatezza».

A ciascuno la sua polizza

In alternativa alle soluzioni assicurative proposte in convenzione con gli Ordini professionali, il professionista può quindi optare per una polizza individuale, cosiddetta tailor made, ovvero personalizzata sulle sue specifiche esigenze, ma soprattutto in questo caso occorre prestare attenzione. Oggi il mercato del settore assicurativo è sempre più variegato, poiché accanto alle compagnie di assicurazioni generaliste, vi sono compagnie specializzate (in particolare dell’area anglosassone) e, negli ultimi tempi, si sono proposti come nuovi operatori anche le banche e le Poste.

Come orientarsi? «I prodotti sono generalmente All Risk – spiega il presidente di AIBA, Paparella – ma non mancano le differenze: quelli di matrice anglosassone hanno un’impostazione All Inclusive, mentre quelli nazionali sono caratterizzati da numerose specifiche per singole attività o Funzioni svolte dal professionista. Questo comporta spesso la presenza di sottolimiti, franchigie e scoperti per sinistri specifici e quindi diventa molto importante verificare l’adeguatezza della soluzione anche nei dettagli». A tal proposito, Ezio Valagussa di Assiconsulenze consiglia che «garanzie importanti per valutare una polizza sono: la Claims made, che permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza Rc professionale originate da errori professionali non noti al professionista fino a quel momento; la “retroattività”, che rende operante la copertura assicurativa della polizza anche per fatti avvenuti prima della stipula della stessa (importante è avere una retroattività di almeno 5 anni, anche se l’ottimale è una retroattività illimitata); la “postuma”, che assicura che le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza siano comprese dopo la cessazione dell’assicurazione per gli anni indicati in polizza».

L’offerta assicurativa è dunque vasta, ma per il professionista la polizza rappresenta un costo ulteriore in un periodo davvero non facile. Luca Polli, sales manager di Trust Risk Group, società di brokeraggio assicurativo specializzata nella gestione dei rischi sanitari e professionali, nota che «sul fronte dei professionisti sembra consolidata la tendenza a ricorrere a “schemi” assicurativi nella ricerca di soluzioni più economiche e tecnicamente ad ampio raggio quantomeno per la percentuale maggiore degli utenti. In questo senso pertanto le organizzazioni sindacali, gli Ordini, le società scientifiche rappresentano veicoli che sono stati investiti, o si sono cadidati spontaneamente per farsene carico, del compito di trattare con il mercato assicurativo con maggior forza contrattuale, generalmente con il supporto tecnico dei brokers. Quindi nella maggior parte dei casi questi programmi assicurativi “strutturati” sono in grado di garantire risposte mediamente efficaci a costi contenuti. Ovviamente tali strumenti hanno approccio massivo, pertanto tendono inevitabilmente a standardizzare la platea dei destinatari cui non sempre i professionisti si riconoscono e qui ritorniamo a quanto sia importante, anche in questi casi, poter contare su di un consulente calato nel mercato, competente e in grado quindi di consigliare al meglio il proprio cliente».

Ma quali particolari caratteristiche dovrebbe avere una Rc professionale per un avvocato, un commercialista o un consulente del lavoro? «La scelta va orientata e quindi proposta in base alle specifiche esigenze del professionista – chiarisce Alessandro Panizza di Alessandro Panizza Insurance Broker -. La polizza di Rc professionale deve assicurare tutte le attività previste dalla legge per le singole professioni o l’attività limitata svolta dal professionista e dai suoi collaboratori, con estensione alla responsabilità derivante dalla conduzione e/o proprietà dell’ufficio o laboratorio».

Prezioso il suggerimento di Fabrizio Callarà, CEO di AEC Wholesale Group, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker, grossista che elabora soluzioni per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza. «In generale – precisa Callarà – un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a: Attività assicurata, la polizza deve coprire tutte le attività professionali previste per legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia; Ampiezza della garanzia, piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali); Massimale, in funzione sia del volume d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi (una distinzione va sicuramente fatta tra assicurati persone fisiche e persone giuridiche); Sottolimiti, evitare ove possibile i sottolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso non fosse possibile, si consiglia di considerare il valore del sottolimite più basso quale massimale di polizza ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto: Franchigia, prediligere un importo fìsso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo; si suggerisce di prediligere coperture in cui sia prevista la clausola di non opponibilità della franchigia ai terzi; Assicuratori, preferire assicuratori che abbiamo maturato una consistente esperienza nel settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze».

Autore: Barbara Lacchini – Il Sole 24 Ore

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

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 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati