SMCV. Dura vita per gli avvocati ‘imbroglioni’: ecco la ‘camera-car’

Da pochi giorni gira per le strade di Santa Maria Capua Vetere un veicolo equipaggiato con fotocamere e sistemi di posizionamento Gps: è partita l’operazione contro i falsi sinistri

Santa Maria Capua VetereUn veicolo, equipaggiato con fotocamere e sistemi di posizionamento Gps, per «fotografare» lo stato di fatto della rete viaria del Comune di Santa Maria Capua Vetere. Da pochi giorni gira per le strade della città del Foro un veicolo ad alta tecnologia attraverso il quale l’Ente di Palazzo Lucarelli ha avviato il servizio di monitoraggio della qualità delle strade, sul territorio comunale, al fine di contrastare il fenomeno della denuncia di falsi sinistri stradali. Contestualmente le «fotografie» scattate dal veicolo fungeranno da supporto agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali. Si concretizza, in questo modo, un obiettivo prioritario che l’Ente intende perseguire: la riduzione drastica delle richieste di risarcimento danni presentate a carico del Comune che, negli ultimi mesi, sono aumentate a dismisura e che hanno rischiato di causare un concreto danno alle casse comunali. Si tratta di un piano avviato fin dai primi giorni dell’insediamento dell’amministrazione Di Muro su impulso dell’assessore e vicesindaco Antonio Scirocco e dell’ufficio legale di Palazzo Lucarelli. Il costo dell’operazione, con il servizio di monitoraggio affidato alla ditta Mersec, si aggira intorno ai 40mila euro ma consente un enorme risparmio in termini di spese che l’Ente andrebbe ad affrontare in sede giudiziaria. Le intenzioni dell’amministrazione Di Muro, finalizzate al contrasto delle denunce di falsi sinistri stradali, hanno raccolto i propri frutti. Basti pensare che le denunce presentate del 2008 furono 190 ma le richieste di risarcimento danni avanzate nei confronti del Comune aumentarono sensibilmente nel biennio successivo toccando quota 547 nel 2010. Nel 2011, primo anno del governo Di Muro, le persone che chiesero di essere risarcite per danni fisici o alle vetture causati dalle condizioni delle strade furono «soltanto» 327, per dimezzarsi – 160 – nel 2012, fino a toccare il minimo di 125 richieste di risarcimento danni presentate nel 2013. Un piano, appunto, concordato e frutto di una combinazione di iniziative quali la riduzione degli incarichi legali esterni, la manutenzione delle strade e accorgimenti attuati dall’ufficio legale del Comune ad esempio il ricorso a google map o alle indagini sul campo per «stanare» le denunce sospette.

Vincenzo Altieri in Attualita’

Strade più sicure grazie al cloud: In Svezia le auto si parlano

Computer segnalano strade ghiacciate e buche agli automobilisti in arrivo

carplay  Il sistema Carplay sviluppato da Apple
Volvo assieme all’Ente dei Trasporti Svedese (Trafikverket) e quello per la Gestione della Rete Stradale Pubblica norvegese (Statens Vegvesen) mette a punto un progetto di sicurezza stradale con la tecnologia «cloud». L’idea è realizzare un sistema in cui le informazioni sulle condizioni del fondo stradale provenienti dalle singole auto siano condivise attraverso il Web e quindi disponibili per tutti gli automobilisti scandinavi. Il Cooperative ITS (Sistema di Trasporto Intelligente Cooperativo) utilizza i dati rilevati in tempo reale sui tratti stradali con fondo scivoloso sia per avvertire i veicoli in transito nelle vicinanze sia per aumentare l’efficienza della manutenzione stradale nel periodo invernale.
Notizie in tempo reale
Quando un’auto utilizzata per il test segnala un tratto di strada ghiacciato o con fondo scivoloso, l’informazione è trasmessa ad un database centrale attraverso Internet. Dopo essere stato elaborato da un computer centrale, il dato è poi condiviso in tempo reale con gli altri veicoli in transito nella zona, per consentire agli automobilisti d’evitare la situazione critica. L’avviso avviene con un segnale sul quadro strumenti, la grafica riflette il livello di pericolosità della situazione, tenendo conto della velocità dei veicolo e delle condizioni stradali del momento. «Attualmente sono 50 le auto circolanti che partecipano al progetto e il prossimo inverno questo numero crescerà. Il nostro obiettivo è quello di mettere questa tecnologia a disposizione dei nostri clienti nel giro di pochi anni» chiarisce Erik Israelsson, Responsabile Volvo del Sistema di Trasporto Intelligente Cooperativo. «Questo progetto pilota è uno dei primi esempi pratici di come la comunicazione fra veicoli attraverso la rete mobile consenta a questi di «dialogare» fra loro e con il contesto di traffico circostante. Ciò può contribuire a rendere più sicure le strade» continua Israelsson.
I dati servono a tenere le strade pulite
Su un altro fronte, le informazioni raccolte sono trasmesse anche alla società di gestione della manutenzione stradale e vanno a complemento dei dati forniti dalle centraline di misurazione esistenti. «Nel momento in cui l’ente che gestisce la rete stradale ha accesso a informazioni provenienti da un numero elevato di veicoli, i dati possono essere utilizzati per rendere più efficiente la manutenzione stradale durante il periodo invernale» continua Erik Israelsson. L’intenzione della casa svedese è quella d’utilizzare in futuro questi servizi cloud non solo per la segnalazione di problemi sul manto stradale, ma anche con altre applicazioni. «Il potenziale in quest’area è notevole e include la possibilità di rendere il traffico più sicuro, la guida più agevole e il flusso automobilistico più scorrevole» conclude Israelsson. Sul fronte della privacy Volvo assicura che i dati aggregati riguardano solo le condizioni della strada e non il singolo veicolo, però considerata la delicatezza delle informazioni e il numero dei soggetti coinvolti, rimane qualche perplessità in merito alle future applicazioni di questo sistema.

Lino Garbellini

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BUCHE SULLE STRADE E INCIDENTI. CHI PAGA?

buche-per-strada rid   I sinistri causati dalla cattiva manutenzione stradale sono sempre di moda. Bisogna sapere che in questi casi è possibile richiedere il risarcimento del danno all’Ente proprietario del tratto di strada incriminato.

La richiesta presuppone la prova del fatto e la legittimazione passiva dell’Ente, ciò l’esistenza di un rapporto di proprietà o custodia tra l’Ente e la strada.

I casi più comuni sono quelli delle auto che a causa di una buca scoppiano una ruota o piegano il cerchio e vanno a sbattere contro ostacoli fissi o altre vetture. Oppure, più frequenti, motocicli o biciclette che cadono a terra a causa di buche o crepe. Anche le buche sui marciapiedi spesso sono fatali,  per le caviglie dei pedoni.

In questi casi la responsabilità dell’Ente proprietario o custode della strada, del marciapiede e della buca quindi, è compromessa ed il risarcimento dovuto (art. 14 C.d.S. D.Lgs. 285/92) da parte dei vari, Comuni, Provincie, ecc.

Come si richiede il risarcimento?

Innanzitutto bisogna provare il fatto, per cui l’evento va verbalizzato da parte della Polizia Locale o Stradale. Inoltre è opportuno scattare delle fotografie concomitanti della buca e del danno e meglio di ogni cosa, recuperare i riferimenti di eventuali testimoni al fatto.

Se dal fatto ne sono derivate lesioni fisiche è meglio andare al Pronto Soccorso per le medicazioni e la certificazione della prognosi. Se i danni sono solo materiali basta una perizia o un preventivo. In molti casi è meglio affidarsi ad un collega Perito Assicurativo che curi l’attivo, saprà lui qual è la migliore “strada” da intraprendere senza intoppi.

Individuato l’ente si invia la raccomandata entro il termine di decadenza di 5 anni (non è un RC Auto) e ci si informa sulla compagnia o la società che gestisce il danno per definire il risarcimento.

 

Intervista al dott. Stefano Re, nuovo direttore di UCI Ufficio Centrale Italiano (Carta Verde)

Mappa dei paesi in cui è operativo il servizio Carta Verde. Si segnala il recente ingresso del Montenegro come Bureau autonomo, la richiesta di ingresso da parte di Kazhakhstan (prevista per il 2014), di Armenia e Georgia (in fase di analisi), mentre rimane sempre sospesa la questione Kossovo, che ha tutte le carte in regola salvo il riconoscimento da parte dell’ONU quale Stato indipendente.

Il dott. Silvio Lovetti, da molti anni Direttore dell’UCI, Ufficio Centrale Italiano, ha terminato l’attività ed il dott. Stefano Re, funzionario dello stesso ente, ne ha assunto le mansioni.
Cos’è l’UCI è la prima domanda che nasce spontanea.
L’UCI è un ente nazionale che opera dal 1953 quale ufficio italiano per la gestione della Carta Verde. Le sue attività sono disciplinate per legge in concerto con gli altri uffici nazionali europei ed extraeuropei detti Bureaux.
L’ Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.
Costituito nel 1953, opera come Bureau per l’Italia nell’ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l’Europa dell’ONU.
L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle assicurazioni private ).
L’UCI si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia. L’UCI è anche responsabile degli incidenti provocati all’estero da veicoli italiani, in relazione ai quali è tenuto a rimborsare gli omologhi uffici esteri.
Tutto questo avviene appunto sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
L’UCI è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
L’impegno comporta per l’UCI l’obbligo di liquidare i danni e di pagare agli aventi diritto i relativi risarcimenti. Ha sede a Milano ed occupa circa 30 persone.
Chi sono i soci di UCI?
Sono le compagnie di assicurazione che esercitano il ramo auto in Italia, sia Italiane che estere, purché autorizzate. Quelle che lo sono da anni e quelle che vogliono entrare nel mercato che chiedono di essere soci provvisori per un anno, sottoscrivendo 1000 quote per 510 €, sino al perfezionamento della pratica, dopo l’autorizzazione diventano di diritto soci di UCI.
Con tutti questi soci, alle riunioni ci sarà un sacco di gente?
Una volta era così, oggi con 7 gruppi assicurativi che coprono il 92% del mercato, non c’è neanche bisogno che andiamo a fare le riunioni in un altro locale.
Quanti sinistri gestisce UCI ogni anno?
Sono circa 50.000, affidati alle varie compagnie o società mandatarie delle compagnie estere. Solo circa 3.000 sono gestiti direttamente da UCI e sono quelli che hanno alcune problematiche di gestione. O sono causati da veicoli esteri non assicurati o sono stati restituiti dalle varie società mandatarie.
Come si diventa società mandataria di una compagnia estera?
Anzitutto è necessario sottoscrivere una convenzione con l’UCI, impegnandosi a rispettare le norme a cui è sottoposto l’UCI e fornendo delle qualifiche e garanzie. Va poi contattata direttamente una compagnia estera non rappresentata per proporre la propria candidatura e sottoscrivere con essa un contratto per la gestione dei sinistri avvenuti in Italia con tale compagnia estera non rappresentata. Poiché il mandatario dovrà anticipare i risarcimenti ai danneggiati per conto della Compagnia estera, il contratto dovrà prevedere delle garanzie di ritorno dei capitali.
Ottenuto il mandato di una compagnia estera, questa segnalerà al proprio Bureau nazionale l’intenzione di nominare un mandatario in Italia. Tale richiesta nomina verrà comunicata ad UCI, dopodiché si sottoscrive un accordo con UCI per accettare le regole della procedura ed UCI a quel punto accetterà la nomina dandone conferma al Bureau estero.
Inoltre, ma qui l’UCI non è coinvolto, si può diventare mandatari anche per i sinistri occorsi ad un assicurato italiano con una compagnia estera avvenuta all’estero. Questi ultimi sono i sinistri regolati dalla IV direttiva Auto della Comunità Europea.
Quali sono i paesi che riconoscono la Carta Verde sono scritti sulle varie carte verdi presenti in ognuna delle nostre auto. Ma i confini sono stabili?
No, si era partiti negli anni 60 con alcune delle nazioni europee e ora siamo arrivati a tutto il continente. Le nuove frontiere sono quelle dei paesi dell’ex Unione Sovietica e dei Balcani. Nel 2009 quando è entrata la Russia pensavamo che avendo oltre 150.000 di veicoli avremmo avuto un forte impatto. Fortunatamente l’incremento è stato solo di 2000 sinistri.
Qual è il corrispettivo che una compagnia paga per la gestione di un sinistro?
La tariffa è del 15% del valore liquidato con un minimo di 200 € ed un massimo di 3.500. Ma è possibile, in base ai volumi gestiti o altri parametri di valutazione, che le società mandatarie e le compagnie estere si accordino diversamente.
Date anche un servizio di informazione all’utenza?
Questa attività era demandata per legge all’ISVAP che con le nuove regolamentazioni sta cedendo l’incarico alla CONSAP che è diventato organismo di indennizzo per tutti i sinistri. Noi diamo informazioni solo per i sinistri che derivano dalla gestione della Carta Verde. Non dimentichiamo che il servizio Carta Verde è nato come servizio privato e non pubblico. Anche dopo il 69 con l’RCA obbligatoria, la Carta Verde era facoltativa. Veniva venduta solo in alcune agenzia convenzionate ed ai posti di frontiera. Poi è stato fatto un accordo con le associazioni delle compagnie ed infine è stato regolamentato per legge.
Sul nostro sito è possibile trovare ulteriori informazioni sull’UCI: www.ucimi.it

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

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 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

Assicurazioni, l’Isvap diventa Ivass

29 Ott 16:51

(Finanza.com) Contro l’aumento dei prezzi delle tariffe Rca, arriva l’Ivass. Almeno nelle intenzioni del governo. “Ivass” non è altro che il nuovo istituto di diritto pubblico che si sostituirà ? e ingloberà ? l’Isvap, l’ente di vigilanza sulle tariffe assicurative. Il nuovo organo di vigilanza ha lo scopo di instaurare una vigilanza unica e di intensificare i controlli per abbattere i costi del settore assicurativo e, di conseguenza, delle tariffe. “C’e’ molto da fare in questo settore, perché c’è bisogno di un più attento controllo sulla stabilità finanziaria delle compagnie assicurative e sui cambiamenti di gestione e di governance”, ha affermato a Corriere Economia Fabrizio Saccomanni, direttore generale di Bankitalia e futuro presidente del nuovo ente. “Si pensa spesso che le assicurazioni non corrano rischi o comunque che ne corrano meno delle banche. Non è così, come purtroppo anche episodi recenti mostrano”. L’Ivass diverrà ufficiale il prossimo 4 novembre, data entro la quale si metterà a punto lo statuto e saranno definite le nomine, mentre la piena operatività sarà raggiunta alla fine dell’anno. Il nuovo istituto avrà ampi poteri contro le frodi e migliorerà l’efficienza dei sistemi di liquidazione dei sinistri.

SITI DI VENDITA AUTO ON LINE E ASTE AUTO

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SI ALLEGANO IL LINK DI TUTTI I SITI NEI QUALI E’ POSSIBILE PUBBLICARE LE VENDITE DI AUTO E QUINDI FARSI TROVARE

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