Fermo tecnico

Con l’espressione “fermo tecnico” o “danno da fermo tecnico” si definisce quel particolare pregiudizio di natura patrimoniale subito dal proprietario di un veicolo in riparazione e derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata in officina. Ipotesi classica in cui viene in rilievo è quella del fermo del veicolo per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

di Valentino Aventaggiato


1. Introduzione

2. Definizione

Bibliografia

1. Introduzione

L’origine di questa posta di danno è marcatamente giurisprudenziale e piuttosto datata, tanto che le prime pronunce si rinvengono già negli anni ’50, quando però il risarcimento del “danno da fermo tecnico” era limitato al solo pregiudizio patito dalle vetture del trasporto pubblico (taxi) che venivano coinvolte in un sinistro e che, non potendo essere utilizzate nel tempo della riparazione, erano fonte di una perdita di guadagno (lucro cessante).

Con l’evoluzione della giurisprudenza, il risarcimento per “la sosta forzata in officina” è stato progressivamente esteso anche alle vetture private e non solo in riferimento al lucro cessante (cominciava infatti a farsi largo l’idea per la quale l’inutilizzabilità del veicolo fosse di per sé fonte di un pregiudizio), così che l’espressione “danno da fermo tecnico” ha inevitabilmente assunto un significato atecnico e generico, tanto da perdere univocità in termini di presupposti risarcitori e regime probatorio.

Alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, infatti, non è più revocabile in dubbio che l’espressione “danno da fermo tecnico” non identifichi delle conseguenze pregiudizievoli ben specifiche e determinate ma che sia riferibile, a seconda dei casi, a danni diversi tra loro.

E’ assolutamente opportuno, pertanto, operare un’attenta disamina delle diverse definizioni che la giurisprudenza ha ricondotto al “danno da fermo tecnico”.

2. Definizione

Essenzialmente, per la giurisprudenza, il “danno da fermo tecnico” può assumere due significati (e natura) diversi, ai quali si ricollegano altrettanti regimi probatori.

2.1. Il danno da fermo tecnico può consistere nelle spese fisse che il proprietario del veicolo ha dovuto sostenere nonostante il mancato uso della vettura, come ad esempio il pagamento dell’assicurazione e del bollo auto, la svalutazione commerciale subita dal mezzo durante la sosta forzata in officina e, infine, il pregiudizio consustanziale al mancato godimento del bene.

La giurisprudenza di legittimità è stata negli ultimi anni piuttosto ondivaga in ordine al regime probatorio di tale pregiudizio, alternando pronunce – più risalenti – in cui si riteneva che la mera privazione del veicolo fosse ex se prova del danno ad altre – più recenti – in cui si richiedeva la prova precisa e puntuale del pregiudizio.

Con riguardo alla prima impostazione (dalla sosta forzata deriva de plano un danno), che si può definire “classica”, si consideri

Cass. Civ., sez. III, sentenza 4 ottobre 2013, n. 22687: “è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.

Inteso in questi termini, il danno da fermo tecnico sarebbe risarcibile in via automatica, nel senso che il danneggiato che ne chiede il ristoro è tenuto a dimostrare solo i giorni di fermo del veicolo, senza dover fornire specifica prova dei pregiudizi patiti poiché questi sono da considerarsi conseguenza naturale e immediata della sosta forzata del veicolo (Un giorno di fermo tecnico corrisponde a otto ore di manodopera del riparatore per aggiustare il mezzo incidentato). Ovviamente, in seno a tale corrente giurisprudenziale è ammessa sul punto la prova contraria, nel senso di escludere il risarcimento di tale posta di danno qualora la parte controinteressata fornisca in giudizio idonea prova contraria.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907: “L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.

Inteso in questi termini, il danno da fermo tecnico è risarcibile in via automatica, nel senso che il danneggiato che ne chiede il ristoro è tenuto a dimostrare solo i giorni di fermo del veicolo, senza dover fornire specifica prova dei pregiudizi patiti poiché questi sono da considerarsi conseguenza naturale e immediata della sosta forzata del veicolo (Un giorno di fermo tecnico corrisponde a otto ore di manodopera del riparatore per aggiustare il mezzo incidentato). La giurisprudenza di legittimità, comunque, ammette sul punto la prova contraria, nel senso di escludere il risarcimento di tale posta di danno qualora la parte controinteressata fornisca in giudizio idonea prova contraria.

“Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica (…..). Resta salvo il diritto della parte controinteressata di fornire la prova contraria” (Cass. Civ., sentenza n. 25558/2008).

Inoltre, la quantificazione del danno e del relativo risarcimento può essere fatta dal giudice in via equitativa cioè una tantum, senza la necessità di calcolarne il preciso ammontare.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 6907: “è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”.

Per completezza appare il caso di evidenziare che tale corrente giurisprudenziale prende le mosse da un’impostazione più risalente e ben “più radicale”, in base alla quale non sarebbe necessario neppure dimostrare il periodo di sosta forzata.

La giurisprudenza degli anni 70/80 faceva ricorso al parametro dell’equità non solo per la quantificazione del danno, ma per il suo accertamento (an debeatur).

Tuttavia, il parametro dell’equità ex art. 1226 c.c. è applicabile solo sul piano del quantum, come espressamente previsto dalla norma, sicché non pare condivisibile quanto sostenuto dalla giurisprudenza più risalente (ex multis Cass. Civ., sentenza n. 4009/1978, Cass. Civ., sentenza n 3079/1983), secondo la quale l’esistenza di tale posta di danno potesse essere “valutata nella fattispecie dal giudice secondo equità e/o esperienza”, così aprendo la strada ad una concezione di danno in re ipsa, per il solo fatto del coinvolgimento in un sinistro.

Sempre in tema di equità e quantificazione del danno, i più critici (D’ARGINE) ritengono che il danneggiato sia tenuto comunque a fornire in giudizio le informazioni basilari sulle spese sostenute, affinché il giudice eserciti la propria discrezionalità nel modo migliore, rimanendo agganciato alla peculiarità della fattispecie concreta.

Sarebbe quindi utile produrre in giudizio copia dei pagamenti del bollo di circolazione e dei premi assicurativi versati, nonché valida documentazione attestante il valore di mercato del veicolo incidentato: in questo modo il giudice sarebbe in grado di liquidare un danno da fermo tecnico il più possibile vicino alla realtà, senza giungere a liquidazioni inverosimili. Nella prassi giudiziaria, tuttavia, non viene dato rilievo alcuno a tale esigenza.

In base alla seconda e più recente impostazione giurisprudenziale, il danno da fermo tecnico deve essere sempre provato, non essendo sufficiente presumerne l’esistenza per il semplice fatto che il veicolo sia stato sottoposto ad un fermo forzato.

Vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 maggio 2017, n. 13718: “In conformità al più recente orientamento, va dunque riaffermato il principio secondo cui il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita”.

Le argomentazioni a sostegno di tale conclusione sono lucidamente illustrate nella sentenza di Cassazione n. 20620/2015 del 14.10.2015, in cui si è precisato che:

a) il pagamento della tassa di circolazione è sempre dovuto, in quanto a seguito delle modifiche legislative, è stata trasformata in tassa sulla proprietà e prescinde dalla circolazione del veicolo;

b) il pagamento dell’assicurazione è sempre dovuto, in quanto il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione e, dunque ha un senso il pagamento del premio. Inoltre, durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione della polizza;

c) il deprezzamento del veicolo non può considerarsi automatica conseguenza della sosta della vettura per il limitatissimo periodo necessario alle riparazioni.

Tale recente impostazione si sottopone ad evidenti critiche (la proprietà dell’auto è comunque finalizzata alla circolazione; è impossibile sospendere l’assicurazione per brevissimi periodi; la svalutazione della vettura è una conseguenza connaturata alle vetture, tranne per quelle da collezione) e pertanto, benché il limitato valore economico del c.d. danno da fermo tecnico dissuade l’operatore dalla devoluzione della questione al giudice nomofilattico, il coinvolgimento di basilari questioni di diritto rende praticamente certo che nel futuro la Corte di Cassazione sarà nuovamente chiamata a rispondere sul tema.

2.2. In un’altra accezione di “danno da fermo tecnico” sono ricomprese anche le ulteriori ed eventuali poste di danno ricollegabili solo in via indiretta e non immediata alla sosta forzata della vettura, come ad esempio le spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura (danno emergente) o l’impossibilità di eseguire una particolare attività con il veicolo, come quella lavorativa (lucro cessante). Tali poste di danno, diverse da quelle “canoniche” di cui si è già detto, non potranno essere risarcite in via automatica, dovendo il proprietario fornire la prova specifica in merito.

Vedi Cass. Civ., sez. II, sentenza 9 agosto 2011, n. 17135: “il c.d. danno da fermo tecnico (inteso in questa seconda accezione) non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo” ma, al contrario, “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato”.

In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’escludere con fermezza il ricorso a qualsiasi criterio di carattere presuntivo che ricolleghi in via automatica alla sosta forzata del veicolo tali ulteriori poste di danno. Il danneggiato, quindi, oltre a provare “l’inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla (sua) disponibilità” e il danno, dovrà anche provare il nesso eziologico di causa tra l’impossibilità dell’utilizzazione del veicolo e il danno patito.

E’ evidente pertanto che, nel caso di sosta forzata del veicolo e in presenza di danni ulteriori rispetto a quelli (modesti) legati alle spese fisse (bollo auto e assicurazione) e alla svalutazione del mezzo, è sempre opportuno acquisire e conservare tutta la documentazione che dimostri adeguatamente gli ulteriori danni subiti (fattura dell’autonoleggio ecc.), senza la quale in giudizio non si potrà essere adeguatamente risarciti.

Sorgente: Fermo tecnico

Rc-Auto: Vicari & Renzi pro lobby assicurative

PRIMA SEDUTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI   Tutto in un decreto nel piano Destinazione Italia.

E’ bastato togliere un avverbio dalla norma firmata da Monti per spazzare via colpo di frusta, danni psichici, ferite e lesioni non riscontrabili con radiografie. La prescrizione passa da due anni a tre mesi. UnipolSai, leader del mercato, aveva lamentato “l’impatto significativo dei sinistri sulla redditività” del gruppo. Altro elemento di battaglia dell’Ania presente nel nuovo testo è il richiamo al famigerato risarcimento in forma specifica. Il preludio affinché si possa finalmente consentire alle compagnie di determinare le modalità di riparazione e non ultimo promuovere la categoria dei carrozzieri a “terzisti di pura manovalanza”, ai quali imporre il costo orario di manodopera e la lavorazione del veicolo con ricambi triangolati direttamente dalle compagnie. Inoltre, e questo non è da poco, se nell’erogazione dell’intervento riparativo si presentano due possibili soluzioni tecniche, il carrozziere convenzionato sarà sempre costretto dalla compagnia a scegliere quello meno costoso. Ultimo elemento: la clausola contrattuale in polizza per limitare – nonostante le varie pronunce avverse sentenziate dalla Corte Suprema di Cassazione – l’utilizzo dell’istituto della cessione del credito, unica arma oggi a tutela dell’autoriparatore e dell’automobilista danneggiato, che di fatto e di diritto, dovrebbe liberamente scegliere l’autoriparatore di fiducia ed ottenere da quest’ultimo una riparazione a regola d’arte del bene danneggiato.

Per il risarcimento del danno fisico alla persona, nel testo che dovrà essere convertito in legge entro il 21 febbraio, si stabilisce che l’infortunato “è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Una norma precedente, firmata dal governo Monti che già aveva aperto la strada a dubbi e contestazioni alleggerendo i costi delle compagnie (-22% la stima dell’Ivass per un risparmio di 120 milioni nel 2012) in affanno per gli effetti sulle polizze del calo delle auto in circolazione, affiancava a “strumentalmente” l’avverbio “visivamente” che l’esecutivo Letta ha invece deciso di togliere di mezzo. Addio, quindi, non solo al colpo di frusta, ma anche a danni psichici come lo stress post traumatico o a ferite e lesioni non riscontrabili via Tac e radiografia. Questo significa ammazzare per intero qualsiasi possibilità di ottenere un risarcimento per danni come per esempio il classico colpo di frusta. Quindi è una norma fatta per tagliare via tutta una serie di risarcimenti, giusti o sbagliati che siano, semplicemente per sollevare le assicurazioni. E’ rassicurante sapere che finalmente i testimoni di un sinistro, non indicati nel frettoloso e spesso incompleto rapporto della Polizia intervenuta per i rilievi, non saranno ammessi in questo modo mettendo uno stop alle testimonianze di comodo e ci regala serenità sapere che il diritto al risarcimento decadrà in caso di richiesta presentata oltre novanta giorni dal fatto e così, finalmente, le compagnie potranno archiviare il caso in modo da evitare le denunce tardive. Insomma, giustizia è fatta. Ma ci sono gli sconti per gli assicurati! Ci si chiede cosa c’entra quanto paga l’assicurato con la posizione dell’infortunato che non sempre coincidono? E poi gli sconti sono irrisori rispetto all’aumento delle polizze nell’ultimo decennio. In ogni caso il legislatore non ha bloccato i prezzi delle polizze – che non sarebbe possibile -, quindi basta aumentarli e annullare il beneficio degli sconti: non c’è alcuna garanzia su questo punto, quindi abbiamo una lesione certa dei diritti delle persone e forse degli sconticini sulle polizze ma che non si equiparano in alcun modo con quelli che sono i maggiori utili per le compagnie. Quanto ci guadagnano le assicurazioni? Difficile fare un conto preciso, ma tenendo conto che il risarcimento del colpo di frusta rappresenta tra il 60 e il 70% del risarcimento delle compagnie che quindi possono aspirare ad avere un risparmio almeno del 50% della loro esposizione complessiva sul ramo Rc Auto. Un risparmio di proporzioni enormi. Tutto all’insegna dell’incostituzionalità, ma la Corte potrebbe impiegare anni per pronunciarsi in merito. In tutto questo “teatro italico” noi tutti vorremmo capire meglio la nuova posizione assunta nel merito da Matteo Renzi, che giorno dopo giorno incarna sempre più chiaramente l’ambito ruolo a tutor dei poteri forti.

tempario.it

A day in the life: Vehicle inspector – Un giorno con: Il Perito Auto Ispettore

perito auto appraiser car

Dealing with drivers is a constant challenge for BCA vehicle inspector Andy Kendall, especially when it comes to signing for a repair estimate that may reach thousands of pounds.
Kendall has been with BCA for more than 16 years, originally starting his career in the bodyshop and then progressing to a vehicle inspector’s role.
He is one of BCA’s 45 field inspectors in the UK, who travel around the country assessing fleet vehicles either on-site or at one of BCA’s auction centres.
Their job is to estimate the total cost to restore and repair a vehicle which is being defleeted, either for the leasing company to use as a guide when setting recharges or for fleets prior to sending vehicles off to auction. All inspectors have a ready-made office in the boot of their car which includes a printer, hand-held devices and camera.
The inspection process
The inspectors use a grading process to assess a vehicle’s body and trim, with grade one being the best condition and grade five indicating that substantial repair work needs to be carried out.
“The whole thing about vehicles going into a bodyshop is time,” says Kendall.
“Time is money in terms of company vehicles, and the grading helps highlight to potential buyers how much work would be needed.
“This is invaluable so our clients know what it is going to cost them to be able to sell the vehicle.” The companies that commission BCA’s inspectors may also have requirements and standards they expect the vehicles to be returned in with their own damage checklist with different associated costs.
There will be slightly different views on wear and tear and damage between leasing companies and manufacturers. On the flip side, some may not charge for things others will.
For example, leasing companies differ on whether they issue a fine when a vehicle’s service history is missing. During a vehicle inspection, all damage is photographed and uploaded into BCA’s reporting system.
Natural light has to be present to be able to carry out the inspection correctly and all drivers are instructed to clean their vehicles beforehand.
If the inspector turns up and the car or van is too dirty, they can refuse to perform the inspection with the charge still payable by the company.
“Dealing with the driver is a particular challenge and getting a signature from them, especially when they are faced with a particularly high bill, can sometimes be difficult,” says Kendall.
“People will deny they have had an accident and say that damage has happened without their knowledge.”
Repair damage promptly and properly
Repair early and professionally is a key message the inspectors try and get through to drivers, stressing the extra costs associated with badly carried out smart repairs or damage that goes untreated.
“Quite often we do come across smart repairs that are not always done well, which then ends up being counter-productive because the client ends up paying more to get the work re-done,” says Kendall.
“The key thing for us in the broader scheme of things is the message to get repairs done early rather than later. In our experience, damage left untreated ends up costing more in the long run and causes more damage when left.”
Wheels, tyres and bumpers are the most common damages, while incidents of air vents damaged by phone holders are becoming more frequent.
Communication is key
“Our role is to deliver a transparent audit trail for the client’s asset so they can see the condition of the vehicle when it came from fleet and decide on how to cost the vehicles back,” says Kendall.
To keep vehicle recharges down, he urges fleet operators to keep communicating to drivers the importance of reporting damage and keeping vehicles in a good condition.
“It is down to good fleet management, monthly checks and good communication to keep the vehicles in good condition,” he said.
“Not having a blame culture is also a good thing, as this can make it easier for drivers to report any damage rather than avoid doing it.”

                                                           TRADUZIONE:

Trattare con i drivers è una sfida costante per l’ispettore di veicoli della BCA Andy Kendall, soprattutto quando si tratta di sottoscrivere  un preventivo di danno che può raggiungere migliaia di sterline.
Kendall è con BCA da oltre 16 anni, ha iniziato la sua carriera in carrozzeria e poi è diventato un Perito Auto Ispettore.
Egli è uno dei 45 ispettori in campo di BCA nel Regno Unito, che viaggiano in tutto il paese per valutare i veicoli della flotta sia presso i clienti che presso uno dei centri di vendita all’asta di BCA.
Il loro compito è quello di stimare il costo totale per ripristinare e riparare un veicolo che viene tolto dalla flotta, sia per la società di leasing per fissare il prezzo di vendita o per le flotte prima di inviare i veicoli all’asta.
Tutti gli ispettori hanno un ufficio pronto all’uso nel bagagliaio della loro auto, che comprende una stampante, dispositivi palmari e macchina fotografica.
Il processo di ispezione
Gli ispettori utilizzano un processo di classificazione da 1 a 5 per valutare la carrozzeria del veicolo e assegnare, con un valore tra 1 per la migliore condizione e il grado 5 che  indica che i lavori di riparazionecon sostituzione del ricambio deve essere effettuato.
“La cosa più importante per i veicoli che entrano in una carrozzeria è tempo”, dice Kendall.
“Il tempo è denaro per i veicoli aziendali, e la classificazione aiuta molto i potenziali acquirenti indicando quanto lavoro sarà necessario.
“Questo ha un valore inestimabile e i nostri clienti sanno cosa verrà a costare loro riparare il veicolo prima di venderlo.”
Le società forniscono agli ispettori della Commissione di BCA calibri di valutazione diversi che indicano come i veicoli devono essere restituiti e danno specifiche checklist con differenti costi da abbinare ad ogni singolo danno.
Ci saranno leggere differenze di valutazione  su usura e danni tra le società di leasing e produttori o NLT. Il rovescio della medaglia è che alcuni non pagheranno riparazioni che altri faranno.
Ad esempio, le società di leasing si differenziano se emettono una penale quando il libretto di manutenzione  di un veicolo è mancante.
Nel corso di una ispezione del veicolo, tutto il danno viene fotografato e caricato nel sistema di reporting di BCA.
La luce naturale deve essere presente per poter effettuare l’ispezione correttamente e tutti i driver sono incaricati di pulire i loro veicoli in anticipo.
Se l’ispettore vede  l’auto o il furgone ed è troppo sporco, può rifiutarsi di eseguire l’ispezione addebitando il costo dell’ispezione alla società.
“Trattare con il conducente è una sfida particolare e ottenere una firma da loro, soprattutto quando sono di fronte a un conto particolarmente elevato, a volte può essere difficile”, spiega Kendall.
“La gente nega di aver avuto un incidente e dice che il danno è avvenuto a loro insaputa.”
Riparare i danni prontamente e correttamente
Riparare presto e professionalmente è un messaggio chiave che gli ispettori cercano di dare attraverso i conducenti, sottolineando i costi aggiuntivi associati con le riparazioni  da fare  o  male effettuate.
“Molto spesso noi incontriamo riparazioni  che non sono sempre fatte bene, e poi finisce per essere controproducente perché il cliente finisce per pagare di più per un lavoro rifatto”, spiega Kendall.
“La cosa fondamentale per noi in linea di massima è il messaggio per ottenere riparazioni fatte presto e bene piuttosto che male o più tardi. Nella nostra esperienza, il danno non trattato finisce per costare di più nel lungo periodo e provoca più costi quando si ripara. “
Ruote, pneumatici e paraurti sono sede dei danni più comuni, mentre gli episodi di prese d’aria danneggiati dai titolari di telefonia sono sempre più frequenti.
La comunicazione è la chiave
“Il nostro ruolo è quello di fornire una linea di controllo trasparente per gli asset del cliente in modo che possano vedere la condizione del veicolo quando è arrivato dalla flotta e decidere come dare il veicoli indietro”, spiega Kendall.
Per mantenere il veicolo in forma, egli esorta i gestori di flotte per mantenere la comunicazione ai conducenti sull’importanza di riportare danni e mantenere i veicoli in buone condizioni.
“Per una buona gestione della flotta sono necessari controlli mensili e una buona comunicazione che obblighi i conducenti a  mantenere i veicoli in buone condizioni”, ha detto.
“Non avendo una cultura di responsabilità  è anche una buona cosa per i conducenti di segnalare prontamente eventuali danni, piuttosto che evitare di farlo.”

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Sinistro stradale: niente danno edonistico, è compreso in quello morale

 

Schermata 03-2456376 alle 10.11.09 Nessun ristoro autonomo per il “c.d. “danno edonistico” per la perdita del rapporto parentale; tale danno – infatti – deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio“.

A deciderlo è la Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 15491 dell’8 luglio 2014, rigettando il ricorso dei genitori di un ragazzo deceduto a seguito di un incidente stradale che avevano agito per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e iure hereditatis.

Condividendo le statuizioni della Corte d’appello, la quale ha provveduto al risarcimento del danno morale considerando sia lo stretto vincolo parentale che il grandissimo dolore per la perdita dell’unico figlio e l’estrema intensità della sofferenza subita, la S.C. ha ritenuto infondate le censure dei ricorrenti in ordine alla mancata liquidazione di un danno edonistico autonomo e distinto rispetto al pretium doloris, trattandosi di lesioni della persona costituzionalmente protetti.

Secondo la Cassazione, “il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione”.

Anche in ordine all’ulteriore censura formulata con riferimento all’errata quantificazione del danno biologico da postumi permanenti che andava, secondo i ricorrenti, commisurata a tutta la durata della vita, i Supremi Giudici hanno ritenuto corretta la sentenza impugnata.

È pacifico, infatti, per la S.C. che “nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi ‘iure hereditatis’; in questo caso, l’ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all’inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell’adeguare l’ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte“.

Pertanto, la statuizione della Corte d’appello, è conforme ai principi della stessa giurisprudenza di legittimità secondo i quali “l’ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono iure successionis, va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva”.

Per questi motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese.
Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Griffo scrive al Coordinatore del Giudice di pace su insidie e trabocchetti

  TRENTOLA (Caserta) . Il sindaco di Trentola DucentaMichele Griffo, ha scritto al Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Trentola Ducenta per portare avanti una proficua e fattiva collaborazione nell’azione di contrasto alle richieste “frodatorie” di risarcimento danni per sinistri stradali cagionati da “insidie e trabocchetti” e per notiziare circa gli esiti dell’istruttoria svolta in relazione ai tali sinistri in considerazione del fatto che l’Ufficio del Giudice di Pace è spesso investito della decisione di controversie nelle quale la domanda giudiziaria è originata da presunte insidie o trabocchetti nei quali vengono coinvolti gli autoveicoli incidentati. Evidentemente, l’intuizione che ebbe il Sindaco Griffo qualche tempo fa aveva delle solide fondamenta tanto che “l’attività istruttoria all’uopo svolta – scrive Griffo al Coordinatore – ha consentito di evidenziare delle anomalie e perplessità delle quali si intende rendere edotto codesto Ufficio. In particolare, dall’istruttoria svolta è emerso che:

a) le domande giudiziarie o relativi atti di messa in mora non vengono mai trasmesse al Comune o all’Ufficio del G.d.P. in periodo coevo a quello di verificazione del presunto sinistro. Nella quasi totalità dei casi siffatte richieste o l’introduzione del giudizio si verificano poco prima lo spirare del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, quindi, a distanza di anni dal verificarsi del presunto sinistro il che rende estremamente difficile per l’Ente l’accertamento relativo all’esistenza e dimensione della “buca” per effetto della quale si è verificato il presunto sinistro!!! Si è verificato il sinistro???;

b) il valore dei veicoli sinistrati è spesso inferiore al danno richiesto nell’atto di citazione ed a quello liquidato in sentenza;

c) i sinistri verificatisi in ragione di presunte insidie e trabocchetti, alla stregua della prospettazione offerta da parte attorea, si verificano in pieno centro abitato laddove è previsto che i veicoli procedano a moderata velocità ciò mentre i danni richiesti in giudizio sono elevati e lasciano desumere che il veicolo procedeva ad una velocità superiore a quella consentita;

d) spesso manca il nesso eziologico tra l’entità del danno lamentato e le dimensioni della buca presunta fonte di danno.

In ragione di quanto sopra accertato e considerato che lo scrivente Ente subisce notevoli esborsi per i danni che vengono liquidati nelle sentenze di definizione dei giudizi relativi ai sinistri di cui all’oggetto, si vede costretto a trasmettere all’Autorità Giudiziaria gli atti di messa in mora e le sentenze di definizione dei giudizi in oggetto, anche al fine di evitare eventuali responsabilità di natura erariale. Per simmetriche ragioni, analoga trasmissione relativa alle richieste risarcitorie “sospette” che perverranno allo scrivente Ente perverrà anche a Codesto Ufficio Giudiziario, al quale si chiede di profondere la massima collaborazione ed attenzione nell’attività dedicata all’istruzione delle cause aventi ad oggetto sinistri originati da “insidie o trabocchetti”.

Non è un caso, quindi, che l’esempio del Sindaco Griffo è stato seguito da molti suoi colleghi tra cui il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, di Pastorano e tanti altri.

Indennizzi, vincono le tabelle milanesi

Sentenza - Giurisprudenza ImcLe tabelle milanesi vincono la partita contro i parametri studiati dagli altri tribunali d’Italia. Infatti devono essere sempre applicate per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale perché sono le maggiormente rappresentative. Di più. È legittimo il ristoro in favore dei figli della vittima ridotto rispetto a quello del coniuge.

Rilanciando l’importanza della personalizzazione del pregiudizio, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014, incorona gli standard meneghini come i parametri per eccellenza.

La terza sezione civile ha quindi respinto il ricorso dei figli di una donna che lamentavano una liquidazione del danno non patrimoniale inferiore rispetto a quella accordata al padre. Lamentavano inoltre l’invalidità delle tabelle milanesi. La tesi non ha fatto breccia presso il Collegio di legittimità che ha anzi affermato come le tabelle milanesi assumono rilievo come «fonti» in base alle quali è possibile considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa.

Autore: Debora Alberici – ItaliaOggi (Estratto articolo originale)

Truffa alle assicurazioni, in 61 rinviati a giudizio

I carabinieri di Novi hanno portato alla luce la frode, denominandola “Operazione Photoscape”. Secondo gli inquirenti, il titolare di una carrozzeria di Basaluzzo, avrebbe alterato l’entità dei danni sui veicoli protagonisti di incidenti stradali ritoccandone le foto, per ottenere così risarcimenti gonfiati

NOVI LIGURE – La procura di Alessandria ha chiesto il rinvio a giudizio per 61 persone: si tratta di 54 automobilisti residenti in Novi e nel novese e di altre 7 persone, che sarebbero a vario titolo coinvolte in una ingegnosa truffa ai danni di numerose compagnie di assicurazioni.I carabinieri di Novi, che hanno portato alla luce la frode, l’hanno chiamata “Operazione Photoscape”: secondo gli inquirenti, Paolo Severino Pesce, titolare della carrozzeria “Progetto” di Basaluzzo, con la complicità di alcuni periti assicurativi, avrebbe alterato l’entità dei danni sui veicoli protagonisti di incidenti stradali attraverso un programma di fotoritocco, per ottenere così risarcimenti gonfiati dalle agenzie assicurative, con valori anche triplicati rispetto al dovuto.Il principale accusato è Pesce, che avrebbe già ammesso le proprie responsabilità: per cercare di rientrare degli ingenti investimenti effettuati nella propria azienda, a un certo punto avrebbe deciso di utilizzare sistemi irregolari. Nei guai con lui sono finiti anche due dipendenti della carrozzeria “Progetto”: Anna Maria Impronta, 56 anni, di Novi, e Davide Santacesaria, 33 anni, di Quargnento. E poi quattro periti assicurativi: Gianfranco Tromba (74 anni) e Sergio Caraturo (62 anni) di Novi, Stefano Bisoglio (46 anni) di Alessandria e Pietro Milanesi (60 anni) di Volpedo. Infine 54 automobilisti, che sarebbero stati partecipi dell’attività illegale. Il danno economico della frode si aggirerebbe intorno ai 120 mila euro. Le compagnie assicurative vittime della frode sono Allianz, Axa, Hdi, Generali, Unipol e Itas Mutua.
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Depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza che boccia la Mediazione obbligatoria

Depositata a dicembre la sentenza della Corte Costituzionale relativa  alla non obbligatorietà della Mediazione. Ricorrere alla Conciliazione anziché alla giustizia ordinaria per risolvere una controversia civile o commerciale, per la Consulta, non può essere un obbligo ma deve restare una facoltà.

Lo scorso 23 ottobre la Corte Costituzionale aveva dichiarato con un comunicato stampa l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della Mediazione.

Il procedimento finalizzato alla Conciliazione, opportunamente sfruttato da parti sensibili ai problemi della giustizia e da Mediatori adeguatamente preparati ad “aprire” l’ambito a interessi delle parti anche estranei al caso concreto esaminato, poteva essere una “scorciatoia” verso il risarcimento del danno, con notevole risparmio di tempo e denaro per tutti. Di contro lo stesso strumento, se utilizzato scorrettamente da menti esperte nel ricercare profitti da ingiustificabili ritardi nel risarcimento del danno e da Mediatori inesperti e/o scarsamente preparati, poteva condurre a un “allungamento” dei tempi del rimborso. In questo caso, dunque, sarebbe stato inutile l’aggravio di spese per una Mediazione destinata a fallire, a carico del povero – già tartassato – automobilista.

Bocciati inoltre gli emendamenti alla legge finanziaria che volevano reintrodurre l’obbligatorietà.

Diffida alle imprese di assicurazione per l’incarico di perizie in c.d. authority in difetto di regolare iscrizione RPA

Oggi, dal sito dell’associazione AICIS

Diffida:

La presidenza Aicis, avendo notizia di perizie in authority effettuate da soggetti in difetto della regolare iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi, ha trasmesso opportuna diffida.
Il testo:

Alla C.a.    dei Sigg. Presidenti

                   dei Sigg. Direttori Generali

                   dei Sigg. Direttori Sinistri                

                   delle Imprese di Assicurazione

e. p c.       Sigg.ri Pesidenti di:

                 ISVAP

                      ANIA

                     CONSAP

 

e. p c.     ADICONSUM

            ADUSBEF

            CODACONS

            ADOC

            ALTROCUNSUMO

            CONFCONSUMATORI

            FEDERCONSUMATORI

Milano, 20.12.2012                                                              

Oggetto: Cosiddetta authority, cioè perizia a distanza, sui sinistri RCA-CVT


Buongiorno,

con riferimento all’oggetto, con la presente, preso atto che il mercato assicurativo RCA-CVT sta cominciando ad utilizzare per l’accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore soggetti alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria di RCA di cui al Titolo X del D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, metodologie informatiche di verifica a distanza di fotografie e/o preventivi, senza l’accesso al veicolo per la reale verifica dei danneggiamenti, premesso che riteniamo tale pratica estremamente rischiosa rispetto all’effettivo e reale accertamento e stima del danno, con la presente siamo a comunicarvi che anche l’attività di accertamento e/o stima a distanza dei danni, rientra a tutti gli effetti tra le attività  riservate dal capo VI del Titolo X del sopra richiamato Codice delle Assicurazioni ed è pertanto di competenza del Perito iscritto nel Ruolo Nazionale.

Nel richiamare la Vs. attenzione sulla problematica, con la presente vogliamo segnalarVi che, qualora verificassimo che in qualche circostanza o comunemente, la richiamata attività sia svolta da personale non iscritto nel richiamato Ruolo, sarà nostro impegno morale segnalare la problematica alla Competente Procura della Repubblica affinché indaghi ed intervenga nei confronti tanto dell’operatore quanto del Legale Rappresentante dell’Impresa che lo ha incaricato.

La segnalazione di cui sopra sarà ovviamente effettuata anche in tutti i casi nei quali l’impresa, avvalendosi della collaborazione di Periti iscritti al Ruolo, permetta che i propri collaboratori utilizzino per interventi di accertamento o di stima, collaboratori non abilitati ai sensi di legge.

Certi del Vs. cortese e sollecito interessamento, a garanzia degli assicurati che non provocano danni e sui quali ricadono i costi di qualsiasi  mala gestio assicurativa, con l’occasione si inviano

Distinti Saluti ed i migliori Auguri per un sereno 2013

Il Presidente Aicis

Marco Mambretti                                      

LA SVALUTAZIONE COMMERCIALE

07-autostima_1_7.pdfCome si calcola la svalutazione commerciale di una vettura che ha subito un incidente stradale ed è stata riparata? La formula più usata per calcolare la svalutazione commerciale di una vettura riparata è quella messa a punto negli anni 60 da perito Tornaghi. Questa utilizza i seguenti parametri:

Svalutazione commerciale = €SV; La percentuale da applicare al valore della vettura riparata = %SV; Il valore della manodopera di lattoneria e verniciatura = €MO; Percentuale del valore di manodopera (di lattoneria e verniciatura) sul valore della vettura = %MO; Numeri fissi in base ai mesi della vettura = NF: da 0 a 3 = 2, da 3 a6=3,da6a9=4,da9a12= 5,da12a24=10,da24a48= 20; Valore Antesinistro = VA avremo

(1) %SV=%MO/NF;

inoltre

(2) %MO=€MOx100/VA;

Facendo le opportune sostituzioni si ottiene

(3) %SV=€MOx100/(VAxNF);

Siccome

(4) €SV=%SVxVA/100;

quindi

(5) €SV= (€MOx100/(VAxNF))x(VA/100);

semplificando

(6) €SV=€MO/NF.

Ci si rende conto a questo punto che, anche se alcuni parametri vengono presi in considerazione nella formula iniziale, con le semplificazioni vengono completamente trascurati. Quindi in questa formula la svalutazione commerciale, così come finora considerata, sia in via giudiziale che stragiudiziale, non tiene conto del valore antesinistro VA . Il problema è stato analizzato a fondo da vari professionisti ed associazioni professionali. La conclusione comune è stata quella di ritenere giusta l’applcazione di una percentuale invariabile di svalutazione commerciale, a parità di età della vettura e a parità di danno.

Inoltre il conteggio suesposto penalizza costi orari di manodopera più elevati favorendo quelli più economici, come si è visto (6) più alto è il costo orario più elevata è la svalutazione, come dire che più si spende per riparare l’auto, a parità di danno non altrimenti considerato, più l’auto si svaluta. L’ Associazione Periti Auto suggerisce di usare il parametro delle Ore di Manodopera OMO (lattoneria e verniciatura) dal quale dipende direttamente la percentuale di svalutazione commerciale oltre all’età della vettura espressa in mesi, parametro importante (doppio dei mesi) del quale la svalutazione è inversamente proporzionale. Quindi

(7)  %SV=OMO/(n°mesix2)

quindi

(8) €SV= OMO/(n°mesix2)x(VA/100)

MARINO

07-autostima_1_7

L’applicazione del principio di equità nella liquidazione del danno biologico

Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 08.11.2012 n° 19376 (Michele Iaselli)

L’ordinanza in argomento fornisce un ulteriore ed importante contributo alla corretta liquidazione del danno biologico e del conseguente danno morale, argomento questo molto delicato che solo di recente sta trovando un orientamento comune della giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, difatti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della parte danneggiata a seguito di un incidente, ricorda che la liquidazione del danno biologico non può violare il principio di uniformità pecuniaria del risarcimento del danno alla persona, sancito dall’art. 3 della Costituzione.

La Corte d’Appello, in effetti, ha utilizzato un metodo di quantificazione equivoco, non avendo ben specificato i criteri seguiti per la determinazione del valore punto, né chiarito se il relativo importo fosse stato o meno aggiornato al momento della liquidazione. In tal modo la stessa Corte territoriale non ha rispettato il prevalente orientamento giurisprudenziale che accoglie il criterio della liquidazione secondo equità, conforme alle disposizioni normative del codice (art. 1226 c.c.), qualora manchino criteri obiettivi per la esatta quantificazione del pregiudizio considerato (Cassazione 4 settembre 1990, n. 9118 e ss.).

Per offrire, poi, un orientamento comune ad ogni singolo giudice ed evitare quindi ingiustificate disparità di trattamento, la giurisprudenza di merito milanese ha elaborato e diffuso delle tabelle di calcolo, frutto di un’operazione di ricerca compiuta da presidenti e giudici di varie sezioni interessate. Queste tabelle nascono dal confronto tra i vari criteri elaborati dai giudici di tribunale che si sono occupati della materia del danno alla persona e tendono alla affermazione di criteri uniformi che superino le diversità dei parametri usati presso vari uffici ed eliminino le conseguenti incertezze tra gli operatori e le possibili disparità di trattamento.

In concreto, quindi, il danno biologico viene liquidato con riferimento all’invalidità temporanea che consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività ed all’invalidità permanente che viene, ormai, liquidata con riferimento, appunto, al “danno biologico”, uguale per ogni cittadino, da determinarsi con riferimento a requisiti consistenti nella età della danneggiata e nel grado di invalidità permanente (cd. punti).

La stessa Corte di Cassazione aggiunge che, nel caso specifico, negando l’applicazione delle tabelle milanesi, il giudice territoriale ha illegittimamente frustrato l’aspettativa della parte all’applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi, e ciò anche in considerazione del fatto che il diniego risulta motivato con una pretesapersonalizzazione della valutazione che tuttavia, per la sua assoluta astrattezza e apoditticità, si risolve in una mera formula di stile.

(Altalex, 3 dicembre 2012. Nota di Michele Iaselli)

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

LE OCCASIONI DI EUROPCAR

da Aute e Stima di gennaio 2009.

Apriamo il 2009 affrontando il tema molto attuale della vendita di auto usate e la dismissione di parchi auto aziendali e lo facciamo intervistando una persona estremamente esperta in materia, il Dott. Gaetano Fania, responsabile del settore “Remarketing” di Europecar. Buongiorno, Fania, Europcar è sicuramente fra le società leader nel noleggio autoveicoli ma non solo. Nello specifico voi di cosa vi occupate?

(nella foto: Gaetano Fania)

La sua affermazione è corretta. Siamo leader in Italia ed in Europa nel noleggio a breve termine. Noi, nello specifico, ci occupiamo di Remarketing, Ovvero, l’attività legata alla “dismissione” dei veicoli della nostra flotta. In termini tecnici parliamo quindi di dismissione, in quanto i veicoli che compongono la flotta Europcar autoveicoli e veicoli commerciali, rappresentano a tutti gli effetti beni strumentali necessari per l’esercizio dell’attività di impresa. In pratica, si tratta di vendita dei veicoli usati.

Come nasce l’idea del Remarketing Europcar ?
Per natura ed esigenza stessa del business del noleggio a breve termine. Infatti, la necessità di rinnovare costantemente il parco auto ci “induce” ad acquistare unità nuove per avere sempre prodotto “giovane”, e ad esitare le vetture in flotta attraverso due canali principali: il Buy Back, tramite cui le case costruttrici riacquistano una parte della flotta a condizioni già stabilite, ed il Remarketing, che attraverso un network dedicato, gestisce i volumi restanti.

Come è composto il network del Remarketing?
Da una rete capillare di validi agenti di vendita. Per esattezza, sette agenti monomandatari, che operano dalle loro sedi, su tutto il territorio nazionale con il compito di procacciare clienti, tra tutti gli operatori del settore auto.

Quali sono i vostri punti di forza?

Direi: la rete vendita, il nostro prodotto, decisamente in linea con le richieste del mercato e poi, in ultimo la nostra struttura di certo non ultima, per importanza. Dal punto di vista commerciale, come operate sul mercato?

Una buona percentuale dei nostri clienti è rappresentata da Dealers, venditori di auto multibrand, e vari salonisti. Per cui, la nostra politica commerciale è rivolta prevalentemente ad un target di commercianti di auto.

Come risponde il mercato?

La attuale congiuntura economica, le generali condizioni di incertezza che caratterizzano questo periodo, coinvolgono tutti i settori dell’economia. Il mercato dell’auto risente naturalmente, di tutto questo. La sostituzione dell’auto oggi è rimandata il più possibile, alla stessa si preferisce la riparazione ove possibile, o un acquisto meno “oneroso” con particolare orientamento all’usato in ottime condizioni. Quindi, mentre il nuovo fatica non poco rispetto al recente passato, il mercato dell’usato si mantiene sostanzialmente stabile, con una lieve flessione rispetto all’anno precedente.

Gaetano Fania

Quali progetti avete per il futuro?

Avremo un crescente numero di vetture da vendere. Quindi implementeremo e potenzieremo la rete di vendita, incrementeremo la nostra offerta attraverso nuovi canali divendita,peresempioleasteonline, già in uso nel nostro business, ma con la consapevolezza che in futuro, rappresenteranno sempre di più uno strumento utile ed efficace in questo settore. E ancora; allargheremo la base clienti attraverso campagne di direct marketing e punteremo a diventeremo sempre più “europei” orientandoci soprattutto verso i mercati emergenti.

Qual è il vostro rapporto di collaborazione con Stima S.r.l ?
A parte una infinita…“stima” nei confronti dei soci fondatori, testimoniata da una crescente e comune “voglia di fare”, attualmente la nostra collaborazione ha come oggetto la verifica tecnica dei veicoli in tutte le condizioni possibili nell’ambito del noleggio a breve termine, quindi consegna, riparazione e vendita. Non si tratta però di una mera valutazione tecnica del danno, quanto più di un servizio di consulenza mirato al raggiungimento di prefissati obiettivi di certificazione, controllo del processo e quindi Qualità. Tale particolare declinazione di processo è frutto di un congiunto lavoro di analisi che ha visto le nostre aziende lavorare a stretto contatto per molti mesi di questo anno.

Allora: perché scegliere Europcar?

Se Europcar è leader in Italia ed Europa, abbiamo già risposto! Se devo convincerLa ulteriormente, la invito ad acquistare…una delle nostre auto!!!

Intervista realizzata nel dicembre 2008, presso la sede Europcar Italia S.p.a.

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