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Il maggiordomo virtuale sbarca sulla Land Rover
Il nuovo sistema «smart assistant» riconosce chi guida dallo smartphone Studia le abitudini del conducente: se trova un appuntamento imposta il Gps
Ridurre le distrazioni
E’ il sistema che nel giro di alcuni anni arriverà sulle vetture del gruppo JLR (Jaguar e Land Rover). Si chiama «smart assistant» e riconosce il guidatore dallo smartphone non appena ci si avvicina all’auto. In un istante attiva le funzioni predisposte, tra le altre anche la gestione dell’agenda impostata sul telefonino. Se c’è un appuntamento prefissato lo «smart assistant» imposta il navigatore per arrivare puntuali a destinazione, ma è anche in grado di ricordare un’eventuale telefonata fissata a una certa ora, evidenziare un appuntamento, l’orario di un volo. I tecnici inglesi non sono arrivati ancora all’autopilota capace di guidare anche l’automobile ma la funzioni di servizio sono numerose e lo «smart assistant» col tempo riconosce le abitudini del guidatore. Per esempio quella di seguire uno stesso tragitto, ogni giorno alla medesima ora (come per raggiungere il posto di lavoro o portare i figli a scuola), predisponendo il navigatore e accendendo il programma preferito sul display o il cartone animato. Può consigliare percorsi alternativi se l’info traffico riceve notizie di ingorghi, o punti di rifornimento se il livello del carburante è scarso. Secondo Wolfgang Epple, direttore ricerca e sviluppo di JLR, «L’obiettivo principale è ridurre le distrazioni durante la guida”». Sempre presenti quando si armeggia col telefonino e con i tasti dell’auto, per regolare il climatizzatore, gli specchietti, il navigatore.
di Paolo Lorenzi
Cassazione: L’efficacia probatoria del rapporto di sinistro stradale redatto dall’operatore di polizia municipale
La Corte di Cassazione ritorna sull’efficacia probatoria del verbale redatto da un pubblico ufficiale, in riferimento agli articoli 2699 e 2700, codice civile. Oggetto della decisione della Suprema Corte di Cassazione è il rapporto di un sinistro stradale redatto da operatori di polizia municipale. Con la sentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile ha statuito che “l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti“.
Tale decisione, valida anche per i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, e per ogni altro atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, si pone in linea con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale tra un ciclomotore e un autoveicolo. Entrambi i veicoli avevano medesima percorrenza: l’autoveicolo sorpassa il ciclomotore e poco dopo svolta a destra.
L’urto avviene tra la parte anteriore del ciclomotore, che pur dovendo svoltare a destra, proseguiva invece diritto, e la parte posteriore destra dell’autoveicolo. Dal verbale di ricostruzione della dinamica del sinistro si evince che l’organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi ha contestato la violazioni degli articoli 148, comma 3, e dell’articolo 154, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a), codice della strada.
In sintesi, tali norme sanzionatorie prescrivono che:
- Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio;
- I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
- I conducenti, devono altresì, per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Nel caso di specie, l’autoveicolo ha sorpassato il ciclomotore, e nell’effettuare tale manovra di sorpasso e l’immediata successiva manovra di svolta a destra, ha causato il sinistro stradale, creando, in tal modo, pericolo e intralcio agli altri utenti della strada; inoltre, nell’effettuare la svolta a destra, l’autoveicolo non si è tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, altrimenti in sinistro non si sarebbe verificato.
Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile l’articolo 149, codice della strada, concernente la distanza di sicurezza tra veicoli. Dal punto di vista della responsabilità per la causazione del sinistro, e, di conseguenza, per il risarcimento dei danni causati a seguito dell’urto, i giudici di legittimità rammentano che “in tema di scontro tra veicolo, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro“.
Autore: Marco Massavelli – Studio Cataldi (Articolo originale)
Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA
Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti
2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.
2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.
2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.
2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.
2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.
2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .
2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.
2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:
Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.
2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.
2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo. I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.
2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.
2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .