Cassazione: le spese per le consulenze tecniche (d’ufficio e di parte) gravano sul soccombente

 

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 1771 del 28 Gennaio 2014. Principio generale di ogni provvedimento giudiziale – salvo i casi stabiliti dalla legge – è che ogni atto deve essere motivato. Il giudice di legittimità – oltre che al giudice del merito – può infatti procedere ad un controllo sulla logicità e la ragionevolezza della motivazione, individuando altresì i casi in cui la stessa sia del tutto carente. E’ ciò che ha fatto la Suprema Corte nella sentenza in oggetto, riguardante impugnazione di sentenza resa dal giudice del merito in esito a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare.

Secondo giurisprudenza costante, le spese per il c.t.u.rientrano “tra quelle al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa”. Non si capisce quindi come abbia potuto il giudice dell’opposizione, in fase di merito, pur accogliendo parzialmente l’opposizione e condannando di conseguenza il creditore procedente alla rifusione delle spese processuali, porre provvisoriamente a carico di entrambe le parti le spese di consulenza tecnica d’ufficio. Va cassata la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia del giudice del merito, relativamente alla liquidazione delle spese di c.t.u. e consulenza di parte (poiché anche di queste spese la parte vittoriosa ha diritto al rimborso, stante la sua natura di allegazione difensiva tecnica). La mancata motivazione della liquidazione provvisoria a carico di entrambe le parti contrasta con il principio generale della soccombenza, relativamente al pagamento delle spese di lite.

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ANTITRUST, RC AUTO: CHIUSA INDAGINE CONOSCITIVA

  Per ridurre gli oneri a carico degli automobilisti bisogna riformare il sistema del risarcimento diretto e introdurre nuovi modelli contrattuali finalizzati al controllo dei costi per ridurre i premi. Facilitare la mobilità tra una compagnia e l’altra, introducendo sistemi di confronto semplici e rivedendo il meccanismo delle classi di merito interne. In Italia polizze più care che negli altri paesi europei, più sinistri ma minori frodi scoperte. Maggiori anche i costi dei risarcimenti. Pensionati, giovani e quarantenni i più penalizzati

 

 Modificare il sistema del risarcimento diretto introducendo meccanismi che incentivino il controllo dei costi da parte delle compagnie assicurative, per recuperare efficienza e trasferirne i benefici ai consumatori in termini di premi più bassi. Prevedere, inoltre, nuovi modelli contrattuali che consentano, a fronte di sconti consistenti da garantire all’assicurato, la riduzione dei costi tramite lo sviluppo del risarcimento in forma specifica o dietro fattura. Sono alcune delle proposte avanzate dall’Antitrust nella chiusura dell’indagine conoscitiva sulla Rc Auto, decisa il 6 febbraio scorso, finalizzate a rendere meno onerose le polizze obbligatorie che gravano sugli automobilisti.

L’Autorità – riporta il comunicato ufficiale – suggerisce anche soluzioni che facilitino la mobilità tra un’assicurazione e un’altra, rivedendo il meccanismo delle classi di merito interne e mettendo a punto preventivatori che aiutino i consumatori a scegliere la polizza più conveniente. Vediamole in sintesi:

GLI INTERVENTI POSSIBILI

L’indagine, svolta su un campione rappresentativo dell’82% del mercato e delle polizze effettivamente pagate, conferma numerose criticità di natura concorrenziale che si riflettono, da una parte, in livelli, tassi di crescita e variabilità dei premi non concorrenziali; dall’altra, in strutture dei risarcimenti a carico delle compagnie non efficienti in senso produttivo, anch’esse proprie di un equilibrio non concorrenziale. L’introduzione della procedura di risarcimento diretto nel 2007 non sembra aver interrotto questo circolo vizioso.

Gli ultimi interventi normativi, che vanno nella giusta direzione, richiedono ulteriori perfezionamenti oltreché la loro puntuale attuazione e un’attenta verifica. L’Antitrust suggerisce tra l’altro:

  1. Il rimborso alla compagnia che risarcisce il proprio assicurato danneggiato dovrebbe avvenire, sempre tramite stanza di compensazione, come accade oggi, sulla base di un forfait definito secondo le modalità attualmente in vigore, ma decurtato di una percentuale (cd. il “recupero di efficienza“). Andrebbero in sostanza previsti livelli via via decrescenti all’ammontare che oggi le compagnie si pagano reciprocamente a fronte di un danno causato da un proprio assicurato. Ciò avverrebbe introducendo un “cap” sul forfait, così modificando l’attuale sistema di rimborso basato sul mero costo storico. Verrebbe in questo modo innescato un incentivo per le compagnie a controllare e contenere i costi (in parte dovuti anche alle frodi).
  2. Vanno adottati modelli contrattuali che aumentino, da una parte, la capacità di controllo dei risarcimenti da parte delle compagnie e, dall’altra, le possibilità di autoselezione da parte degli assicurati. Il regolatore dovrebbe operare affinché vengano introdotte clausole, facoltative per l’assicurato, associate a congrui sconti di premio (ad esempio risarcimento in forma specifica, con riparazione presso autofficine convenzionate con l’assicurazione, prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle compagnie). Anche l’installazione della ‘scatola nera’ deve avvenire a fronte di una forte scontistica.
  3. Dal lato dei costi occorre eliminare qualunque elemento di incertezza sulle lesioni micro permanenti rendendo risarcibili solo quelle che emergono da indagini strumentali e va prevista la possibilità di ispezionare i veicoli danneggiati nel corso di un sinistro (CARD) anche per la compagnia del responsabile.
  4. Vanno introdotte certezza e chiarezza in merito alle classi interne, prevedendo, in caso di cambiamento dell’assicuratore, che la ‘nuova’ compagnia attribuisca all’assicurato una classe interna non inferiore a quella che verrebbe assegnata ad un proprio assicurato avente le stesse caratteristiche di rischio.
  5. Va favorito lo sviluppo di nuovi ed efficaci strumenti on line utili alla comparazione di un ampio numero di premi per l’RC Auto di facile e immediato utilizzo e, grazie a idonee icone grafiche, con la specificazione delle principali esclusioni e rivalse connesse a ciascuna offerta.

IN ITALIA PREMI DOPPI RISPETTO A FRANCIA E PORTOGALLO

L’indagine conferma che i premi Rc Auto in Italia sono in media più elevati e crescono più velocemente rispetto a quelli dei principali paesi europei: il premio medio è più del doppio di quelli di Francia e Portogallo, supera quello tedesco dell’80% circa e quello olandese di quasi il 70%. La crescita dei prezzi per l’assicurazione sul periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia.

Parallelamente il nostro Paese si caratterizza per la frequenza sinistri e il costo medio dei sinistri più elevati tra i principali paesi europei: in particolare, la frequenza sinistri è quasi il doppio di quella in Francia e in Olanda e supera di circa il 30% quella in Germania; il costo medio dei sinistri in Italia supera quello della Francia di circa il 13%, quello della Germania di oltre il 20% ed è più del doppio di quello del Portogallo. Tuttavia il numero delle frodi accertate ai danni delle compagnie in Italia appare quattro volte inferiore a quello accertato dalle compagnie nel Regno Unito e la metà di quello accertato in Francia.

PENSIONATI, GIOVANI E QUARANTENNI I PIU’ PENALIZZATI

L’indagine conferma, analizzando le polizze reali, aumenti molto forti successivi all’introduzione del risarcimento diretto. E’ stata condotta su sette ipotetici profili di assicurati diversi, ciascuno dei quali con caratteristiche di rischio diverse. Ad ogni compagnia è stato quindi chiesto di fornire informazioni sui premi effettivamente corrisposti da ciascun profilo di assicurato in ciascuna delle trenta province analizzate. I premi per l’RC Auto sono cresciuti sull’arco temporale analizzato (2007-2010)  a tassi piuttosto significativi per quasi tutti i profili di assicurato e in larga parte degli ambiti provinciali considerati nell’indagine, sia per i maschi che per le femmine. I pensionati con vetture di piccola cilindrata, i giovani con ciclomotori e i quarantenni con i motocicli sono le categorie di assicurati per le quali i premi sono aumentati in gran parte delle province incluse nel campione analizzato. Ad esempio, gli aumenti annui medi delle polizze RC Auto a livello provinciale sul periodo 2007-2010 hanno raggiunto il 20% all’anno nel caso di un neo-patentato con un’autovettura di piccola cilindrata, il 16% all’anno per un quarantenne con un’autovettura di media cilindrata, il 9-12% all’anno per un pensionato (donna o uomo) con un’autovettura di piccola cilindrata, il 12-14% all’anno per un diciottenne (donna o uomo) con un ciclomotore e superato il 30% annuo per un quarantenne (donna o uomo) che assicura un motociclo. Le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud Italia; tali province si caratterizzano, infatti, per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia.

DIFFICILE CAMBIARE COMPAGNIA

Il tasso di mobilità tra una compagnia e l’altra, che rappresenta un’arma a disposizione dei consumatori per stimolare la concorrenza, resta in realtà ancora basso, intorno al 10 per cento: nel periodo 2007-2010 solo le compagnie telefoniche, che tuttavia rappresentano solo un 5% del mercato, sono state caratterizzate da maggiore mobilità in termini di ingressi (16-18%) rispetto alle compagnie tradizionali.

Eppure l’indagine mostra un’estrema variabilità dei premi richiesti: sul mercato è dunque possibile trovare polizze maggiormente convenienti, a patto di avere gli strumenti giusti per trovarle. La spesa per l’RC Auto sostenuta da ciascun consumatore (con il profilo indicato) può variare anche considerevolmente all’interno della provincia di residenza. In particolare, utilizzando il coefficiente di variazione, la variabilità della spesa per l’RC Auto assume valori nell’ordine del 20-30% per un numero significativo di profili in ciascuna macroarea sia per gli assicurati di sesso femminile.

I consumatori non riescono tuttavia a sfruttare queste possibilità perché gli strumenti di informazione e di confronto tra le diverse offerte sono complicati e non si è sviluppata la figura dell’agente plurimandatario. Inoltre la peculiare articolazione delle classi interne e delle regole evolutive adottate dalle compagnie impatta negativamente sulla mobilità degli assicurati: cambiando assicurazione il cliente viene inserito in classi interne più svantaggiate rispetto a quella di provenienza.

POCHI SCONTI PER CHI INSTALLA LA SCATOLA NERA O SCEGLIE IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Sia l’andamento della frequenza sinistri che quello del costo (medio) dei sinistri, che congiuntamente determinano il costo per il risarcimento dei sinistri, risultano crescenti: la frequenza sinistri in Italia è aumentata in tutti gli anni successivi all’introduzione della procedura di risarcimento diretto ad eccezione del 2010; l’aumento del costo medio dei sinistri CARD (Convenzione Assicuratori Risarcimento Diretto) sul periodo 2008-2010 è stato pari al 12,4% per i sinistri CARD e al 28,1% per quelli NO CARD. Le compagnie non hanno inoltre sfruttato le possibilità offerte dalla procedura CARD per controllare in maniera più efficace il costo dei risarcimenti: gli sconti offerti agli automobilisti a fronte della clausola del  “risarcimento in forma specifica” non hanno superato il 5% del premio e i contratti di questa tipologia non sia stato più del 6% del totale.

Anche il ricorso alla ‘scatola nera’ non è stato incentivato: gli oneri contrattuali a carico della clientela per l’istallazione della scatola nera risultano superiori alla scontistica offerta dalle compagnie. Il risultato è che il numero di contratti con la “scatola nera” non ha superato il 3% del totale.

Consulta e scarica testo-indagine-conoscitiva-rcauto

Intermedia Channel

Depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza che boccia la Mediazione obbligatoria

Depositata a dicembre la sentenza della Corte Costituzionale relativa  alla non obbligatorietà della Mediazione. Ricorrere alla Conciliazione anziché alla giustizia ordinaria per risolvere una controversia civile o commerciale, per la Consulta, non può essere un obbligo ma deve restare una facoltà.

Lo scorso 23 ottobre la Corte Costituzionale aveva dichiarato con un comunicato stampa l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della Mediazione.

Il procedimento finalizzato alla Conciliazione, opportunamente sfruttato da parti sensibili ai problemi della giustizia e da Mediatori adeguatamente preparati ad “aprire” l’ambito a interessi delle parti anche estranei al caso concreto esaminato, poteva essere una “scorciatoia” verso il risarcimento del danno, con notevole risparmio di tempo e denaro per tutti. Di contro lo stesso strumento, se utilizzato scorrettamente da menti esperte nel ricercare profitti da ingiustificabili ritardi nel risarcimento del danno e da Mediatori inesperti e/o scarsamente preparati, poteva condurre a un “allungamento” dei tempi del rimborso. In questo caso, dunque, sarebbe stato inutile l’aggravio di spese per una Mediazione destinata a fallire, a carico del povero – già tartassato – automobilista.

Bocciati inoltre gli emendamenti alla legge finanziaria che volevano reintrodurre l’obbligatorietà.

VIAGGIO NEL FUTURO

Girare il mondo mi piace per questo. Il più delle volte sembra di viaggiare nel tempo, tanta è la differenza tra il nostro paese e quello che si incontra. A volte si va nel passato, visitando paesi dell’Africa o del sud America. Altre volte si va nel futuro andando in certe città dove sono già stati risolti problemi che invece a noi ancora ci impegnano.

Qui siamo a Miami. Potremmo dire Italia del nord 2040?

Non un’auto in sosta per strada. Tutte in silos che sembrano palazzi. Poco traffico. Poche auto in centro. Come mai? Il trasporto pubblico funziona!

Gratuito, frequente, comodo, bello ed ecologico.

Gratuito: non si paga. È a carico della collettività, anche di quelli che usano la macchina. Comunque la spesa più grossa, quella del personale, non c’è. Si guida da solo come un ascensore.

Frequente ne passa uno ogni 5 minuti.

Comodo, ci sono tante fermate e trovi sempre posto a sedere.

Bello, è un circuito che gira intorno alla città, tutto sopraelevato.

Ecologico, è elettrico senza emissioni.

Miami MetromoverQuesta è  Metromover per il centro, ma attenzione, c’è anche Metrorail la metropolitana normale!

Voi cosa ne pensate?

Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT