Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell’art 8 della riforma Rc auto

Forma specifica, cessione del credito, scatola nera: ecco cosa prevede la bozza dell'art 8 della riforma Rc auto

Riportiamo i punti fondamentali contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” che è entrato oggi al Consiglio dei Ministri per essere approvato
Riportiamo i principali punti sul risarcimento in “forma specifica”, sulla “cessione del credito” e sulla “scatola nera” contenuti nella bozza dell’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” approvato oggi.

Risarcimento in forma specifica

In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio, l’entità della riduzione del premio prevista, in sede di prima applicazione, in misura non inferiore al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari

Divieto di cessione del diritto al risarcimento
 L’impresa di assicurazione ha la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all’atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l’impresa di assicurazione applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

Scatola nera
Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo, non inferiore al 7%


Per completezza riportiamo integralmente qui sotto tutto il testo  13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Forma-specifica,-cessione-del-credito,-scatola-nera–ecco-cosa-prevede-l-art-8-della-riforma-Rc-auto_20131213.aspx

Approvate misure Rc auto – DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)

Approvate misure Rc auto

E’ ufficiale, le misure Rc auto del riordino del settore assicurativo sono state approvate. Zanonato: “sconti dal 4 al 10% sulle tariffe rc auto”. Ma gli sconti, da quanto è trapelato, sono rivolti solo a chi sottoscrive la “forma specifica”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il piano “Destinazione Italia”, che contiene anche il “pacchetto rc auto” predisposto dalla Vicari. In conferenza stampa il Cdm ha affermato: “Interveniamo con un articolo del dl che avrà come effetto il calo dei costi delle Rc auto e delle frodi. Si tratta di “un intervento significativo, una materia in cui da troppo tempo si aspettavano interventi”.

Il ministro dello sviluppo Economico Zanonato ha dichiarto che, per quanto riguarda le tariffe Rc auto, sono previsti invece sconti in media del 7%, imposti a seconda del comparto e che vanno dal 4% al 10%. “Dobbiamo rendere il più possibile corretto il comportamento degli automobilisti e ribaltare il meccanismo sullo sconto della tariffa”, ha detto il ministro. “Il meccanismo di riduzione della tariffa non è affidato al mercato, ma a un meccanismo obbligatorio. Si introduce la possibilità di avere lo sconto con una scatola nera che documenta il sinistro”.

Gli sconti a cui da riferimento Zanonato (dal 4 al 10%) dovrebbero essere quelli previsti per chi accetterà di farsi riparare il veicolo danneggiato in un`officina convenzionata con la compagnia. Pieno appoggio quindi al risarcimento in “forma specifica”, e conseguente disincentivo a rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia: se il danneggiato scegliesse il suo riparatore, riceverebbe infatti la stessa somma che la compagnia riconoscerebbe alla carrozzeria convenzionata, e dunque tariffe sempre più “ridotte all’osso”. Accettare nella polizza la clausola di risarcimento in forma specifica darebbe all’assicurato diritto a uno sconto sul premio della polizza fissato dal Governo.
Il “pacchetto rc auto” prevede inoltre che le assicurazioni non saranno più obbligate a offrire la scatola nera ai clienti, se lo faranno dovranno concedere uno sconto minimo del 10%

Questo è quanto si desume dalle prime notizie, ma rimaniamo in attesa di chiarimenti.

http://www.carrozzeria.it/News-Carrozzeria/Attualita/Approvate-misure-Rc-auto_20131213.aspx

DECRETO LEGGE PER LO SVILUPPO (13 DICEMBRE 2013)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, continua…13-12-13-art-8-dl-sviluppo-su-r-c-auto

Esempio di: CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA

Art. 2. Oggetto del Contratto. Obblighi delle parti

2.1 Fornitore si obbliga a coordinare ed eseguire, direttamente e/o per il tramite di Società PA, in favore di XY RENT , i servizi (nel seguito denominati, congiuntamente, anche i “Servizi”) indicati nei paragrafi successivi e meglio disciplinati dai singoli Capitolati di erogazione servizi allegati al presente accordo sub “A” e “B”. Fornitore si obbliga ad erogare i Servizi non solo con riferimento ai veicoli concessi in locazione senza conducente da XY RENT ma anche a quelli per i quali XY RENT ha concluso o concluderà accordi di gestione e/o Fleet Management con la propria Clientela per veicoli singoli o per flotte di veicoli.

2.2 Resta inteso tra le parti che XY RENT avrà rapporti diretti esclusivamente con Fornitore, ad eccezione di accordi diretti con ricambisti e riparatori, con esclusione di qualsivoglia relazione con le Società PA della stessa, le cui prestazioni verranno direttamente retribuite da Fornitore, intendendosi, quindi, qualsivoglia obbligo nascente dal presente contratto in capo a Fornitore, la quale si impegna per sé e, promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 c.c., per le Società Partner Fornitore (PA). Fornitore sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.

2.3 Fornitore si rende disponibile ad accogliere, in qualsiasi momento e previa semplice comunicazione scritta, eventuali audit da parte di XY RENT e/o delle società appartenenti al Gruppo Societè General a ciò delegate, e ad accettare verifiche dirette sul servizio svolto in ottica di customer satisfaction. Le risultanze dell’audit verranno formalizzate in uno specifico documento e trasmesse a Fornitore.

2.4 XY RENT si obbliga nei confronti di Fornitore a non assumere, come conseguenza di atto proprio, alcuna delle risorse umane già impiegate da Fornitore nelle attività oggetto del presente accordo.

2.5 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il servizio Manutentivo così come disciplinato nell’Allegato sub A – Vedi allegato.

2.6 Fornitore si obbliga ad erogare in favore di XY RENT il Servizio Gestione Sinistri così come disciplinato nell’Allegato sub B – Vedi allegato .

2.7 Fornitore metterà a disposizione di XY RENT un software web based di gestione delle riparazioni, dei sinistri, delle attività, del personale impiegato nell’attività, delle telefonate, delle perizie, delle vetture, dei fornitori e dei clienti. Tale software dovrà interfacciarsi col sistema gestionale interno di XY RENT e lo scambio delle informazioni tra i due sistemi dovrà avvenire in tempo reale o con scarti sulla sincronizzazione di 24 ore massimo.

2.8 Fornitore dovrà esercitare le sue attività e garantire le prestazioni di cui al presente capitolato sull’intero territorio europeo e specificatamente:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. – Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

In questi territori dovrà essere garantito il servizio di soccorso stradale e la possibilità di ricovero dei veicoli presso officine o carrozzerie convenzionate. Dovrà essere inoltre fornita la possibilità di erogazione di un veicolo sostitutivo di categoria pari o superiore a quello per il quale si è chiesta l’assistenza.

2.9 Negli stessi territori di cui al punto precedente Fornitore dovrà garantire l’accesso di personale tecnico ispettivo per la verifica dei danni di carrozzeria o di meccanica sui veicoli fino a 35 quintali a pieno carico. Tali accessi dovranno avere una tempistica di esecuzione di 24 ore in Italia e 48 ore negli altri paesi europei.

2.10 Qualora fosse richiesto da XY RENT il fornitore dovrà avere la capacità di emettere una perizia redatta da un perito assicurativo iscritto nel relativo albo o ruolo nazionale (ISVAP per l’Italia) con certificazione rilasciata da un organismo di parte terza accreditato al relativo organo di controllo.  I professionisti degli studi peritali periferici della rete del Fornitore, dovranno avere, alla data della firma del contratto in oggetto, un contratto di collaborazione sottoscritto ed in corso di validità.

2.11 Per alcune attività legate alle coperture assicurative delle vetture, XY RENT potrà richiedere al Fornitore l’iscrizione al Quadro E del RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi) tenuto dall’ISVAP.

2.12 XY RENT potrà richiedere in maniera occasionale o continuativa in accordo con fornitore la presenza di una o più risorse presso la propria sede di __________________ .

CAPITOLATO DEI SERVIZI ALLA RETE MANUTENTIVA XY RENT

Assicurazioni, l’Isvap diventa Ivass

29 Ott 16:51

(Finanza.com) Contro l’aumento dei prezzi delle tariffe Rca, arriva l’Ivass. Almeno nelle intenzioni del governo. “Ivass” non è altro che il nuovo istituto di diritto pubblico che si sostituirà ? e ingloberà ? l’Isvap, l’ente di vigilanza sulle tariffe assicurative. Il nuovo organo di vigilanza ha lo scopo di instaurare una vigilanza unica e di intensificare i controlli per abbattere i costi del settore assicurativo e, di conseguenza, delle tariffe. “C’e’ molto da fare in questo settore, perché c’è bisogno di un più attento controllo sulla stabilità finanziaria delle compagnie assicurative e sui cambiamenti di gestione e di governance”, ha affermato a Corriere Economia Fabrizio Saccomanni, direttore generale di Bankitalia e futuro presidente del nuovo ente. “Si pensa spesso che le assicurazioni non corrano rischi o comunque che ne corrano meno delle banche. Non è così, come purtroppo anche episodi recenti mostrano”. L’Ivass diverrà ufficiale il prossimo 4 novembre, data entro la quale si metterà a punto lo statuto e saranno definite le nomine, mentre la piena operatività sarà raggiunta alla fine dell’anno. Il nuovo istituto avrà ampi poteri contro le frodi e migliorerà l’efficienza dei sistemi di liquidazione dei sinistri.