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Presentazione NOI Mutua, la nostra mutua sanitaria
Martedì 29 Aprile 2014 alle ore 18 si è tenuto, presso il Centro Congressi AS Hotel di Corso Como a Limbiate (MB) l’evento di presentazione di NOI Mutua, mutua sanitaria integrativa.
Erano presenti circa 100 partecipanti tra agenti assicurativi, brokers, intermediari, mediatori creditizi, consulenti finanziari, periti auto e collaboratori vari. Hanno presenziato i soci fondatori e gli amministratori: il presidente Daniela Mantia, il vicepresidente Mario Stornaiuolo, gli amministratori Roberto Cecconi e Roberto Marino ed i consiglieri Maddalena Canevari, Antonio Caleari, Andrea Canale, Massimo Rosa, Maurizio Gatto e Stefano Ghioni.
Ha preso la parola il Presidente che ha dato il benvenuto ed ha presentato la squadra e gli scopi della Società di Mutuo Soccorso. Subito dopo l’Amministratore Roberto Cecconi ha sintetizzato lo statuto e l’organizzazione societaria. Ha poi illustrato gli strumenti di aggregazione costituiti da prodotti previdenziali, assicurativi e di servizio che possono dare agli associati una tranquillità nella vita familiare e professionale.
Molto interessanti anche le possibilità di adesione e divulgazione della mutualità sanitaria che da la possibilità a chi lo desidera di promuovere l’associazionismo e le adesioni ai sussidi con interessanti profitti economici. Si riesce con Noi Mutua a coniugare il benessere proprio con quello del prossimo.
I partner scelti sono di primo livello quali Allianz ed Europ Assistance oltre ad altri molto specialistici per garantire tranquillità in ogni ambito sociale.
Si allega la presentazione illustrata: Presentazione NOI Mutua Maggio 2014
Per contatti o ulteriori info http://www.noimutua.org/
Peri gli associati di Periti Auto interessati scrivere a info@peritiauto.it
In arrivo la APP di Periti Auto
Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.
Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.
In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:
e CHI SIAMO
premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.
Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.
In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.
La schermata della richiesta di soccorso richiederà :
nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)
eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.
In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.
E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza, il censimento della persona che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.
Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.
Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app
ANIA e PD tagliano il danno da morte e alla persona
A pagare i profitti delle compagnie assicurative saranno le vittime della strada e gli artigiani carrozzieri, costretti a stringere patti con le compagnie per sopravvivere.
“Questi emendamenti uccideranno un’intera categoria di artigiani, i carrozzieri, e il diritto delle vittime ad essere risarcite. – Ha commentato Stefano Mannacio, membro CUPSIT – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. – Ora succederà ciò che è già successo per i colpi di frusta: i periti saranno istruiti dalle direzioni generali a risarcire sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalle compagnie. Le trattative stragiudiziali si bloccheranno. Per ottenere un risarcimento integrale bisognerà fare cause defatiganti. E, come se questo non fosse un quadro già abbastanza tragico, ben presto le compagnie avranno in pugno anche gli artigiani carrozzieri, costretti a piegarsi alle loro richieste per mantenere in vita la propria officina.”
“Stanno cercando di svendere il nostro lavoro al miglior offerente, ma Federcarrozzieri venderà cara la pelle dei propri associati! – Ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Federcarrozzieri. – Il settore degli artigiani carrozzieri si trova in un momento di profonda difficoltà, con la più alta pressione fiscale d’Europa, che uccide ogni giorno decine di officine e limita la concorrenza, favorendo il lavoro sommerso, ingrassando le tasche di artigiani abusivi e favorendo le aziende che hanno personale a nero. Con i nuovi emendamenti saranno le Compagnie a stabilire il costo del nostro lavoro. Abbiamo incontrato tutti, dalla commissione finanza alla senatrice Vicari, ora è rimasto sola una persona da incontrare, appuntamento confermato.
Consegneremo le chiavi delle carrozzerie associate e i documenti dei consorzi che insieme a Federcarrozzieri prendono le distanze dalle confederazioni invitando i propri iscritti ad abbandonare la nave non rinnovando le
tessere confederali.”
Indignato il commento alla vicenda da parte dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada Onlus, che ha deciso di inviare una lettera aperta ai rappresentanti delle Istituzioni e dei Partiti presenti in parlamento. “Siete ancora in tempo per riaffermare agli occhi dei cittadini la Vostra dignità e il vostro ruolo di rappresentanza sociale, impedendo che si compia un vergognoso colpo di mano nella definizione del decreto “Destinazione Italia”, a danno delle vittime. – Scrive il Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. – Non possiamo accettare che addirittura la sinistra sia a favore della diminuzione dei risarcimenti alle vittime. Smettetela di raccontare la favola dei risarcimenti e delle tariffe più basse in Europa rispetto all’Italia.”
Di seguito l’elenco completo dei punti contenuti all’interno della Carta di Bologna:
1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon )
2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici
3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust
4. Rottamazione risarcimento diretto
5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon )
6. Libera circolazione dei diritti di credito
7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti
8. Libertà di scelta nelle cure
9. Libertà di valutazione del medico legale
10. Pene certe per i pirati della strada
11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva
12. Agenzia antifrode in campo assicurativo
La Carta di Bologna è stata promossa da: Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada
(AIFVS), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), Assoutenti, il
Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (CUPSIT), la Commissione RC dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura (OUA), l’Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa (UNARCA), l’Associazione
Culturale Mo Bast!, l’Associazione Valore Uomo e lo Sportello dei Diritti.
Oltre alle associazioni promotrici, hanno sostenuto l’iniziativa Associazioni Carrozzieri Sardegna, Banca del
Veicolo, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Artigiani, Consorzio Carrozzieri Bresciani,
Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio In Rete Car, Rete Amica Carrozzeria della Val d’Aosta,
Associazione Periti Campani, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio TUO Torino, Carrozzeria Aperta,
Centro Tutela Consumatori Risparmiatori, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzeria
Italiane, Rete Carrozzeria Trasparente, SISCESA CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore
Assicurativo, SISPA UGL – Sindacato Italiano Periti Assicurativi, UNILPI – Unione Nazionale Italiana Liberi
Professionisti e Infortunistiche, Consorzio Carrozzerie Riunite, Associazioni Carrozzieri della Provincia di
Genova, Centro Artigiano di Revisione, Gruppo Autoriparatori Uniti e SicurAUTO.it.
AUGURI – FEDERPERITI, quando una associazione di categoria fa concorrenza ai propri associati.
C’era una volta una associazione, o meglio una federazione di categoria, che raggruppava diverse associazioni di periti di varie città italiane prevalentemente del nord Italia. Era nata alla fine degli anni 80, anni in cui c’era il fermento originato dalla istituzione del Ruolo dei Periti Assicurativi. Tutti quelli che facevano perizie sulle auto da almeno 5 anni potevano accedere al neonato Ruolo senza esame ma usando titoli equipollenti. Gli altri dovevano fare il primo esame. Ci si riuniva, si facevano corsi, ci si organizzava in ogni città e l’associazione “maggiormente rappresentativa” di allora, l’Aicis, dovette cedere un pò di spazio e di associati alla nuova associazione che si proponeva di essere anche un sindacato. Cosa che l’Aicis lasciava fare allo Snapis.
Quindi da un lato l’attività associativa, di crescita professionale, di aggregazione, di formazione e confronto. Dall’altro l’aspetto sindacale a tutela degli interessi economici e previdenziali degli iscritti. Si studiavano parcelle, si fissavano tariffe minime, si studiavano strategie per riuscire ad ottenere dalle compagnie assicurative qualcosa di più in termine di parcelle e regolamentazione dei rapporti.
Federperiti fu l’unica che non volle firmare la parcella Ania, perchè ritenuta troppo bassa, mentre le altre associazioni, ritenute dal legislatore “maggiormente rappresentative” della categoria accettarono, ritenendo quello un utile punto di partenza nella contrattazione sindacale, anche se poi questa scelta fu censurata dal garante della concorrenza e del mercato. Li il presidente Filippo Zaffarana ci vide lungo, scongiurando una multa che invece gli altri sottoscrittori presero.
Ci vide lungo anche quando capì che l’aggregazione di più periti poteva dar vita ad una forza commerciale notevole. Nacque così Bureau Italia s.r.l. affidata al perito Roberto Marino di Genova che in pochi mesi si aggiudicò le liquidazioni sinistri e le perizie di Sasa Assicuraziuoni (allora Gruppo IRI), di D’Eass Assicurazioni e di Debis, broker del gruppo Mercedes Benz Italia.
Cominciarono ad arrivare molti soldi nelle casse della società e come spesso capita molti conflitti di interesse, a seguito dei quali Bureau Italia si disgregò. Marino costituì la rete Stima s.r.l. che faceva lo stesso lavoro di Bureau Italia s.r.l. e Federperiti continuò la sua attività di Associazione e Sindacato.
Poi un bel giorno Stima, diventata nel frattempo leader di mercato, fece un’offerta ad Assimoco Assicurazioni per 75 € a perizia in ogni parte d’Italia in 48 ore dall’incarico, tutto compreso.
L’allora responsabile sinistri di Assimoco, intenzionato ad affidare le perizie sul territorio ad un’unica società che coordinasse e supervisionasse la parte tecnica e logistica della valutazione dei danni ad un unico interlocutore, comunicò di aver deciso di affidare l’incarico a Stima s.r.l.
Qualche giorno prima dell’incontro di definizione arrivò invece la comunicazione che un altra società aveva preso l’appalto per una cifra più bassa di circa il 10% di quella proposta.
Ci sta. E’ nella dinamica delle cose. Le gare si vincono e perdono. Si perdono e si vincono…. Ma chi è questo competitor??? E’ Federperiti gest ! Ma scusa non era una associazione di categoria? Un sindacato? Quelli che dicevano che le parcelle erano troppo basse? Che ci volevano la parcella e ma anche le spese di trasferta? Fu così che l’associazione diventò una società di servizi e gli interessi associativi e sindacali della categoria furono relegati in un secondo piano. O terzo….
Buon Natale a Tutti.
Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo
STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI
VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com
Circolare ai clienti,
Circolare n. 10
7 novembre 2012
Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo
INDICE
1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3
1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3
1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3
2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3
3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3
4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4
5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4
6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4
6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4
6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5
6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5
7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5
8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5
8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6
8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6
9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6
9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6
9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6
1 PREMESSA
L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).
1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Con il DM 11.10.2012:
sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;
è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.
Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:
esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;
revocarne gli effetti.
1.2 DECORRENZA
La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.
1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME
Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.
2 SOGGETTI INTERESSATI
La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.
Calcolo del volume d’affari
Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:
sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;
sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).
3 EFFETTI DELL’OPZIONE
Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:
l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:
– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Detrazione IVA da parte del cessionario o committente
A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:
a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;
ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:
– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);
– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;
le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:
– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:
– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.
Separazione delle attività
Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.
5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
gli acquisti intracomunitari di beni;
le importazioni di beni;
le estrazioni di beni dai depositi IVA.
6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.
Indicazione di un’apposita dicitura in fattura
Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).
L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.
6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA
Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA
Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:
è incassato il corrispettivo;
ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Incasso parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:
la somma incassata e
il corrispettivo complessivo dell’operazione.
7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:
a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;
secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:
– nel momento del pagamento del corrispettivo;
– ovvero, alla scadenza dell’anno.
Pagamento parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:
la somma pagata e
il corrispettivo complessivo dell’operazione.
8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.
In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.
8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE
L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:
dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;
ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.
Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.
8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME
Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.
In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):
in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;
ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.
9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE
Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
9.1 OPERAZIONI PASSIVE
Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.
9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA
In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.
È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:
deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
Cordiali saluti
Studio Dottori Commercialisti Associati