IVASS: risarcimento diretto, nuovi criteri di calcolo per le compensazioni tra compagnie

Rc Auto - Incidente - Risarcimento diretto Imc

L’Ivass ha pubblicato il Provvedimento recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. L’obiettivo è quello di individuare modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione. Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi

Dopo procedura di pubblica consultazione conclusasi lo scorso 31 maggio l’Ivass ha pubblicato il Provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014 recante il criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 150 del Codice delle Assicurazioni.

L’Ivass rammenta come la procedura di risarcimento diretto dei danni è stata introdotta in via obbligatoria in Italia nel 2007 (c.d. sistema CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e interessa circa il 79 per cento del numero dei sinistri gestiti dalle compagnie assicurative con un’incidenza, in termini di importi, di circa il 46 per cento del totale dell’onere sinistri r.c. auto.

Il focus sui sinistri nella Relazione annuale

E’ utile anche riprendere brevemente per completezza di esposizione, i richiami ai sinistri rc auto che erano contenuti nella recente Relazione annuale dell’Ivass.

Segnali positivi arrivano dalla riduzione della frequenza dei sinistri, ridottasi del 30 per cento negli ultimi quattro anni anche per la riduzione dell’uso dei veicoli privati a motore come effetto della crisi economica.

E’ aumentato però il costo medio totale di ciascun sinistro nel quadriennio in esame, da circa 3.900 euro nel 2009 a 4.700 lo scorso anno, per effetto dei più forti accantonamenti a fronte dei sinistri già denunciati ma non ancora liquidati.

L’entrata in vigore del decreto legge “Concorrenza” nel 2012, sottolinea l’Ivass, ha concorso a contenere gli esborsi.

Le nuove norme consentono il risarcimento delle cosiddette “microlesioni” solo in caso di accertamento medico-legale visivo o strumentale; una riga appena nella produzione legislativa complessiva, una rivoluzione nel sistema dei rimborsi per i sinistri RC auto, sottolinea l’Autorità di Vigilanza.

Nell’arco di pochi mesi, il livello medio dei punti d’invalidità permanente liquidati, in particolare per i “colpi di frusta”, è sceso del 20 per cento, confermando il sospetto che si annidassero in quel comparto numerose frodi, a danno della collettività.

L’altra variabile calmierante per la dinamica dei costi dei sinistri RC auto è proprio il sistema CARD.

Dal 2009, con meno sinistri, pur con un costo medio in aumento, si è ridotto il premio “puro”, teorico, cumulativamente del 16 per cento; tuttavia, il premio medio effettivo è aumentato di quasi il 6 per cento.

Nell’ultimo biennio si sono ridotti entrambi, ma il primo (-11 per cento) più del secondo (-4 per cento).

Sembra esservi, sottolinea l’Autorità di Vigilanza, una difficoltà di trasmissione delle positive dinamiche di mercato sui prezzi delle polizze.

Alla fine del 2013 secondo l’indagine dell’Ivass la distribuzione dei premi effettivamente pagati è fortemente asimmetrica; la media semplice è di oltre 500 euro con una variabilità molto elevata.

Solo il 5 per cento degli assicurati paga un premio paragonabile a quello medio europeo, intorno ai 250 euro.

Nel primo trimestre di quest’anno, seguitando nella tendenza discendente, il prezzo effettivo medio e quello mediano sono scesi rispettivamente del 3,8 e del 3,4 per cento rispetto al trimestre finale del 2013.

La ratio del Provvedimento

Così come rammentato dalla Autorità di Vigilanza nella Relazione di presentazione, il Provvedimento dà attuazione all’articolo 29 del Decreto concorrenza (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la Legge 24 marzo 2012, n. 27).

Le nuove disposizioni si propongono di incentivare l’efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l’individuazione delle frodi.

La ratio delle disposizioni parte dalla considerazione per cui il sistema CARD doveva costituire uno strumento per migliorare la qualità del servizio assicurativo, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno e, soprattutto, un mezzo per incidere sui costi dei risarcimenti, contribuendo al contenimento dei livelli tariffari dell’assicurazione r.c. auto.

In effetti, osservava l’Ivass nella Relazione alla pubblica consultazione, il trend dei principali indicatori tecnici ha evidenziato che la procedura di risarcimento diretto, nel suo complesso, ha avuto un positivo effetto di contenimento dei costi dei risarcimenti.

Tuttavia l’attuale criterio di compensazione economica tra imprese, basato sul sistema dei forfait, ha evidenziato alcune carenze nel meccanismo redistributivo interaziendale degli incentivi o disincentivi e ha indotto comportamenti distorsivi arrivando, in alcuni casi, a non penalizzare o addirittura a “premiare” comportamenti “opportunistici” da parte di imprese inefficienti sotto il profilo del contenimento dei costi.

L’obiettivo che l’Autohotiry si è allora prefisso nel definire il nuovo modello dei rimborsi, è stato quello di individuare, in conformità a quanto richiesto dal legislatore, modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione.

Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi.

La struttura del Provvedimento

Il Provvedimento, che entrerà in vigore dall’1 gennaio 2015, si compone di 9 articoli.

Quali sono le principali previsioni?

Dopo le disposizioni di carattere generale viene stabilito il criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CID, riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà del conducente o del proprietario del veicolo.

Il sistema delle compensazioni previsto dal Provvedimento per tale componente, che rappresenta circa il 90 per cento, in termini di onere sinistri, dell’intero sistema CARD, si basa, in analogia con il sistema vigente, su rimborsi forfettari all’impresa gestionaria dei sinistri liquidati per conto delle altre imprese.

Viene poi introdotto, in aggiunta al meccanismo dei forfait, un sistema di incentivi/penalizzazioni basato su un modello matematico, che tiene conto delle principali variabili del sistema rappresentative delle capacità gestionali delle compagnie con riferimento particolare all’ andamento dei costi medi della singola impresa rispetto al mercato, vista come capacità dell’impresa di contenere i propri costi rispetto alle altre compagnie, alla dinamica temporale del costo medio sinistri, intesa come capacità dell’azienda di ridurre progressivamente nel tempo i propri costi e alla velocità di liquidazione sinistri, vista come indicatore di efficienza gestionale in relazione alla liquidazione dei sinistri e nei confronti degli assicurati.

Per favorire la corretta gestione da parte delle imprese dell’attività di contrasto alle frodi, è stato inoltre previsto che il calcolo degli incentivi/penalizzazioni tenga conto anche degli indicatori dell’Archivio Integrato Antifrode (AIA), operativi non appena il sistema entrerà in vigore.

Ulteriore previsione è poi quella legata al criterio di calcolo per le compensazioni rientranti nell’ambito della CARD-CTT (pari a circa il 10 per cento in termini di onere sinistri dell’intero sistema CARD), riguardante la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà.

Con riferimento a tale aspetto, rammenta l’Ivass, si è innovato il sistema delle compensazioni, considerata la disponibilità delle tabelle ministeriali sulle microlesioni e l’introduzione di criteri più stringenti e obiettivi per la valutazione delle lesioni personali di minore entità, prevedendo rimborsi basati sul valore reale dell’importo risarcito (c.d. piè di lista), calcolato al netto di un’eventuale franchigia assoluta e/o percentuale.

Il Provvedimento estende poi, anche alle imprese comunitarie che hanno scelto di aderire alla Convenzione CARD, l’obbligo di tenere, limitatamente ai sinistri CARD, gli appositi registri assicurativi e i dati da trasmettere all’Ivass.

Autore: Giuseppe Rocco – Ipsoa Impresa (Articolo originale)

Pubblicato il rapporto annuale Aicis: Una partenza alla grande nell’anno più difficile

L’anno 2013 si chiude avendo avuto, come punto di partenza, l’ottobre 2012 in cui ha preso forma la nuova Direzione Nazionale composta da ventidue membri rappresentativi del territorio italiano. La novità di spicco è il grande impegno che i colleghi della DN hanno dedicato alle necessità ed alla difesa della categoria, con contatti quotidiani, grazie ai mezzi informatici che li permettono con semplicità.

rapporto aicis  Per la nuova DN è stato un inizio nella mstra attività. Il mercato della perizia e, più in generale il comparto assicurativo, stanno evolvendo a velocità accelerata. Lo abbiamo appurato anche attraverso quanto è emerso dal convegno internazionale della Federazione Internazionale degli Esperti Automobilistici – FIEA che, quest’anno, è stato organizzato in Italia dalla nostra Associazione. In Europa stanno trovando sempre maggiore diffusione attività peritali alternative che, se da una parte potrebbero offrire maggiore professionalizzazione, dall’altra producono inevitabilmente una contrazione del numero degli operatori. Accanto alle scelte di controtendenza delle imprese assicurative europee si affianca il consistente calo dei sinistri imposto dal minor utilizzo dei veicoli in tempi di crisi ed il crescente miglioramento della tecnologia automobilistica in fatto di sicurezza.

Tutto ciò in un momento in cui il già difficile equilibrio tra il crescente numero di attività collaterali alla perizia ed una remunerazione ai minimi storici è ulteriormente minato dalla scelta, da parte di alcuni gruppi assicurativi, di risolvere il problema degli esuberi di derivanti dalle fusioni o ristrutturazioni, convertendo parte della propria rete liquidativa all’attività peritale. Ciò in aperto contrasto con i requisiti e le conoscenze che, per legge, è correttamente richiesto ai professionisti indipendenti, che sono i soli a poter avere quella padronanza di un mestiere che solo l’esperienza sul campo può offrire (non è un caso che il legislatore abbia previsto, prima dell’esame, il tirocinio biennale). Quale garanzia di professionalità ed oggettività possano offrire operatori non iscritti al Ruolo, dipendenti d’imprese d’assicurazione, è un interrogativo che non può che trovare risposte allarmanti ed AICIS sta proponendo la riflessione nelle sedi istituzionali e negli incontri con i cittadini. Nondimeno, l’instabilità governativa italiana che prova ad arginare gli effetti post-crisi con decreti dell’ultimo momento, rischia di dare forti strumenti di redditività alle imprese che esercitano il ramo RCA, penalizzando attività artigiane e professionali, senza dare strumenti incisivi di tutela agli automobilisti onesti, che si fidano del proprio assicuratore, ma che potrebbero trovarsi con riparazioni non conformi o con forti disagi, al primo incidente della propria vita.

Il 2013, per l’Associazione, è stato quindi un anno di faticoso lavoro a cui abbiamo dovuto dare la precedenza rispetto alla comunicazione sulle attività in corso, che sono comunque state in gran parte visibile sulla sezione “news” del sito http://www.aicis.it.

Per il 2014, auspichiamo una massiva partecipazione da parte di ogni collega alla vita associativa. L’impegno in prima persona nell’organizzazione di attività, che in pochi riescono a dare, deve essere supportato dalle informazioni e comunicazioni su ogni evento che ci interessa o di cui si viene a conoscenza nell’attività quotidiana, che ognuno può fare anche solo inviando una e-mail. La consapevolezza è amica delle soluzioni e, se estesa ad un numero maggiore di colleghi, si avrà la certezza, con maggiori contributi, di poter ottimizzare le strategie e le relative attività per il raggiungimento degli obiettivi comuni alla categoria.

Nel porre di seguito uno stralcio delle attività portate avanti nell’anno uscente, alcune delle quali ancora in corso, si ringrazia la Direzione Nazionale per il lavoro svolto sotto il coordinamento dell’Ufficio di Presidenza mentre a tutti i periti assicurativi italiani sono rivolti, oggi più che mai, gli auguri più sentiti per ritrovare serenità con il 2014.

Buon Natale e felice anno nuovo

                                                                                     Marco Mambretti

presidente aicis

pubblicato da aicis.it/news

 

RELAZIONE ANNUALE ANIA

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Il 2 luglio 2013 l’ ANIA ha pubblicato nel sito internet la relazione annuale “L’assicurazione Italiana 2012-2013″ L’Associazione pubblica annualmente una relazione sull’evoluzione e sull’andamento del mercato assicurativo, ma non si sofferma solo sul trend della raccolta, descrive interessanti studi e analisi, nonchè l’azione di vigilanza dell’Ivass, e le ultime novità normative.

 

Clicca sul logo per scaricare la Relazione:

 

 

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

Protocollo n 19 /s/2012 Data : 16 maggio 2012

CORSO ANNUALE PER PERITI ASSICURATIVI

Il Perito Assicurativo, così come individuato e definito dalla Legge 166/92 relativa alla istituzione del Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, è un “accertatore di danni alle cose derivanti dalla Circolazione, dal furto e dall’ incendio dei veicoli a motore e dei natanti “, che può operare sia in campo assicurativo che in quello giudiziario, ma sempre e soltanto nell’ambito dell’accertamento e valutazione dei danni a cose (cioè ai veicoli ed ai natanti) .

L’accesso al Ruolo Nazionale prevede determinati requisiti e lo svolgimento di un esame di idoneità scritto, secondo quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie Speciale n. 70 del 03.09.92 e relativo regolamento, da tenersi a Roma secondo le date che vengono fissate ogni anno.

La nostra Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale, sensibile costantemente ai problemi di formazione peritale, organizza un Corso Annuale per la formazione di Periti Assicurativi.

Il Corso è riservato a coloro che desiderano svolgere prevalentemente l’attività peritale di stima e valutazione danni a veicoli e natanti, e non sono interessati all’infortunistica stradale e cioè all’analisi e ricostruzione cinematica dei sinistri stradali.

Il Corso Annuale fa riferimento in particolare ai programmi Ministeriali relativi all’esame di immissione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (Legge 166/92) e fornisce pertanto la preparazione necessaria per partecipare agli esami di idoneità per l’iscrizione al Ruolo, ma più concretamente provvede alla formazione indispensabile per poter svolgere in maniera qualificata l’attività professionale di Perito Assicurativo.

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DURATA :

ORARI:

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INIZIO: TERMINE: MATERIE:

160 c.ca ore in 33 sabato pomeriggio e/o mattina

dalle 14,30 alle ore 18,00 di sabato, secondo calendario che verrà fornito all’inizio del Corso. In caso di necessità didattiche e/o organizzative verranno svolte lezioni anche il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, secondo modalità e in periodi da concordare.

Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti, C.so Vittorio Emanuele II n. 30 – 20122 Milano.

indicativamente 3 novembre 2012 giugno 2013

– Diritto e Tecnica Assicurativa
– Estimo e Valutazione Danni
– Meccanica, Cinematica, Topografia – Nautica – Cenni di Motoristica.

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154

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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICA PERITALE E DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI
DEL COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI

LEZIONI EXTRA (da confermare ) : -Fotografia

– Seminario CESTAR
N.B. : I programmi dettagliati saranno forniti all’inizio del Corso e comunque si riferiscono a

quelli indicati nella Gazzetta Ufficiale 4°Serie S peciale n. 70 del 03.09.92.

REQUISITI: Diploma di Scuola Media Superiore compreso tra quelli previsti dal Ministero (G.U. 4°Serie Speciale del 03.09.92).

ATTESTATO:Al termine del Corso viene rilasciato l’Attestato di Frequenza. Non verrà rilasciato a coloro che superano il limite massimo di 7 assenze.

COSTO: La quota è fissata in € 2.000,00.= + IVA 21% ( per un totale di
€ 2.420,00.=) da versare all’atto dell’iscrizione ed inviandone copia alla

segreteria unitamente alla scheda di adesione compilata

DOCUMENTAZIONE: – Copia del titolo di studio – Fotocopia carta di identità

– Fotografia formato tessera. -Codice Fiscale.

Le iscrizioni sono aperte a partire da metà giugno 2011. Gli interessati dovranno inviare alla segreteria la domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte con copia dell’avvenuto pagamento (vd. dati sulla domanda di iscrizione).

Chi desiderasse chiarimenti può rivolgersi presso la Segreteria del Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti dal lunedì al venerdì, orario d’ufficio, Tel. 02/77331531 – e-mail : scuola@collegiolombardo.it –

Il direttore del Corso e la segreteria sono a disposizione per ulteriori informazioni, previo appuntamento , da metà settembre , presso la Sede del Collegio.
.

Certi di avervi tra noi, ci è gradito l’incontro per porgere i nostri più cordiali saluti.

IIL DIRETTORE DEL CORSO (ing. Mario Calandrelli)

20122 MILANO CORSO VITTORIO EMANUELE II°, 30 TEL. (02) 77.33.15.31 e-mail: scuola@collegiolombardo.it FAX (02) 780165
CODICE FISCALE e PARTITA IVA 04166300154