Come diventare investigatore privato

A molti colleghi viene chiesto, oltre alle perizie, di svolgere accertamenti antifone, attività spesso riservata agli investigatori privati. Vediamo quindi in questo articolo di FABIO ANTONIO CERRA come si diventa investigatore privato.

L’investigatore privato è forse una delle professioni tra le meno conosciute in Italia, complice anche l’aura di mistero intorno a questa figura professionale che risulta essere molto elevata. Eppure, di detective privati in Italia ce ne sono tanti, e negli ultimi anni gli uomini e le donne che si affacciano a questa professione sono in aumento. Si tratta di una lavoro che richiede sicuramente una certa dose di abilità, come anche una certa dedizione e la propensione per l’essere davvero portati a poter svolgere questo tipo di professione.

Tra le caratteristiche che un buon investigatore privato non può prescindere di avere vi sono sicuramente lo spirito di osservazione, la precisione, la giusta dose di pazienza (soprattutto durante gli appostamenti che possono durare anche molte ore) e, dulcis in fundo, una buona dose di sangue freddo.

L’investigatore privato dovrà documentare tutto con registrazioni, appostamenti, fotografie, video e pedinamenti piuttosto discreti. Dovrà, in altre parole, provvedere al reperimento dei documenti e svolgere delle vere e proprie indagini, acquisendo elementi che potranno fungere da prove anche in un eventuale processo civile/penale.

Tra gli incarichi tipici che il detective privato si troverà a svolgere soventemente, vi saranno:

  • indagini prematrimoniali;
  • procedure investigative per accertare infedeltà coniugale e violazione dei doveri coniugali;
  • bonifiche ambientali e veicolari;
  • controllo sui minori;
  • assenteismo sul lavoro.

Come si diventa investigatore privato titolare di licenza?

Il vecchio ordinamento per ottenere la licenza, risalente al 1931, è cambiato da qualche anno. Il nuovo D.M. 269/10 riconosce due figure di investigatore:

  • investigatore privato titolare di licenza;
  • agente investigativo.

Per diventare investigatore titolare di licenza, e quindi poter aprire una propria agenzia e lavorare in maniera indipendente, sarà obbligatorio possedere alternativamente:

  • una laurea in giurisprudenza;
  • una laurea in economia;
  • una laurea in scienze politiche;
  • un master in criminologia o scienza dell’investigazione;
  • aver lavorato con profitto per almeno tre anni in una agenzia investigativa;
  • aver svolto un corso di perfezionamento teorico – pratico;
  • non aver riportato condanne penali per delitti non colposi.

Una volta in possesso di questi requisiti, sarà possibile effettuare la richiesta alla prefettura territorialmente competente per ottenere la licenza. La licenza rilasciata sarà di Pubblica Sicurezza, di tipo personale e assolutamente non cedibile.

Come diventare agente investigativo?

 

In arrivo la APP di Periti Auto

 mockup_2 Sono in fase avanzate le operazioni per diffondere la APP dei Periti Assicurativi. Conterrà la posizione sul territorio dei Periti Auto registrati che possono intervenire nell’immediatezza del sinistro per “cristallizzare” la situazione e la chiamata automatica di soccorso con l’invio del carro attrezzi o dell’ambulanza nel punto preciso in cui ce n’è bisogno rilevato in automatico dallo smartphone.

Ma vediamo nel dettaglio le funzionalità di questa nuova APP Android / Iphone.

In avvio l’app provvede subito a localizzare la persona, mostrando il livello di qualità di ricezione del segnale (Gps piu’ alto, Wifi medio, 3G meno preciso), anche con la precisione in metri con la quale si segnalerà la posizione dell’utente. Ci sono poi due pulsanti della stessa dimensione:

RICHIESTA INTERVENTO
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e  CHI SIAMO

premendo il pulsante “CHI SIAMO” si apre una pagina di spiegazioni sul servizio, chi ne e’ titolare, ed un disclaimer sulla privacy ed altre informazioni.

Premendo il pulsante dell’ intervento, viene richiesto all’utente se si tratta di sinistro o guasto. In caso di sinistro è data la possibilità, dopo la richiesta di soccorso se necessario, di aggiungere 4 foto georeferenziate ed inserire altre informazioni come ad esempio feriti, eventuali testimoni ecc ecc. e di chiedere se si desidera l’invio di un Perito Auto per “cristallizzare” il sinistro o semplicemente per un aiuto nella compilazione della CAI.

In caso di guasto si va direttamente all’invio di richiesta di soccorso.

La schermata della richiesta di soccorso richiederà :

nome e cognome della persona
targa del mezzo (pre-impostabili)

eventuali note descrittive (che vengono inviate al server per “apertura pratica”) ed un pulsante “invia segnalazione” alla pressione del quale è precompilato un sms da inviare ad un numero verde predefinito, con testo anch’esso predefinito, contenente i dati di localizzazione, nome cognome dell’utente e modello e targa del veicolo. Viene aggiunto anche il dato dell’ IMEI che identifica univocamente il telefonino.

In caso di sinistro, oltre all’ sms è previsto un invio al server delle foto, più i dati dell’utente, targa e tutti i dati inseriti dall’utente. In caso di mancanza di connettività, l’app sospende l’invio fino a che non sarà nuovamente disponibile una connessione ad internet.

E’ previsto, per semplificare la richiesta di soccorso in caso di emergenza,  il censimento della persona  che può inserire nome, cognome, targa del mezzo, da riproporre poi direttamente nella schermata di richiesta di soccorso.

mockup_1 Cari Colleghi Periti Auto, Investigatori, Accertatori, Ricostruttori, Avvocati, Periti R.E., Agenti di Assicurazione, Broker, Patrocinatori, Carrozzieri o di altre categorie legate al mondo dell’Infortunistica Stradale, se siete disponibili ad intervenire nell’immediatezza del sinistro per fare una rilevazione “light” (solo per sinistri senza feriti) con la compilazione della CAI, affrettatevi a registrarvi con gli orari e le zone di reperibilità e l’email, oltre al n° di telefonino ovviamente.

Scarica la App per Android https://play.google.com/store/apps/details?id=it.peritiauto.app

registrazione periti periti auto

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Cassazione: L’efficacia probatoria del rapporto di sinistro stradale redatto dall’operatore di polizia municipale

Polizia municipale ImcLa Corte di Cassazione ritorna sull’efficacia probatoria del verbale redatto da un pubblico ufficiale, in riferimento agli articoli 2699 e 2700, codice civile. Oggetto della decisione della Suprema Corte di Cassazione è il rapporto di un sinistro stradale redatto da operatori di polizia municipale. Con la sentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile ha statuito che “l’atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti“.

 

Tale decisione, valida anche per i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, e per ogni altro atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, si pone in linea con la sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale tra un ciclomotore e un autoveicolo. Entrambi i veicoli avevano medesima percorrenza: l’autoveicolo sorpassa il ciclomotore e poco dopo svolta a destra.

 

L’urto avviene tra la parte anteriore del ciclomotore, che pur dovendo svoltare a destra, proseguiva invece diritto, e la parte posteriore destra dell’autoveicolo. Dal verbale di ricostruzione della dinamica del sinistro si evince che l’organo di polizia stradale intervenuto per i rilievi ha contestato la violazioni degli articoli 148, comma 3, e dell’articolo 154, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a), codice della strada.

 

In sintesi, tali norme sanzionatorie prescrivono che:

 

  • Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio;
  • I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
  • I conducenti, devono altresì, per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

 

Nel caso di specie, l’autoveicolo ha sorpassato il ciclomotore, e nell’effettuare tale manovra di sorpasso e l’immediata successiva manovra di svolta a destra, ha causato il sinistro stradale, creando, in tal modo, pericolo e intralcio agli altri utenti della strada; inoltre, nell’effettuare la svolta a destra, l’autoveicolo non si è tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, altrimenti in sinistro non si sarebbe verificato.

 

Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, la Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile l’articolo 149, codice della strada, concernente la distanza di sicurezza tra veicoli. Dal punto di vista della responsabilità per la causazione del sinistro, e, di conseguenza, per il risarcimento dei danni causati a seguito dell’urto, i giudici di legittimità rammentano che “in tema di scontro tra veicolo, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro“.

 

Autore: Marco Massavelli – Studio Cataldi (Articolo originale)