Truffa milionaria sui mutui Il pm chiude la maxi inchiesta

False perizie per «gonfiare» dei prestiti mai rimborsati Verso il rinvio a giudizio di tre immobiliaristi bresciani  Irrisolto il nodo delle presunte complicità di alto livello

False perizie e stime «gonfiate»: era un giro milionario

False perizie e stime «gonfiate»: era un giro milionario

Perizie compiacenti avevano trasformato dei ruderi in case di lusso gonfiando in modo fraudolento il valore degli immobili. Attraverso acquirenti di comodo, riuscirono a ottenere dalle banche mutui rimborsati poi solo in minima parte. In questo modo truffarono dieci istituti di credito e riuscirono ad intascare cinque milioni di euro attraverso 42 raggiri messi a segno nel Cremonese e nel Bresciano dal giugno del 2006 fino all’estate del 2011.
Ora la procura ha chiuso l’indagine nei confronti di settanta indagati, tra cui cinque professionisti finiti un anno fa in manette nell’ambito dell’inchiesta «Domus» della Guardia di finanza di Cremona, coordinata dal sostituto procuratore Fabio Saponara. Fra i presunti registi della truffa figurano un immobiliarista di Rovato e due di Manerbio. Per loro e altre 67 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, si va verso la richiesta di rinvio a giudizio. Dieci venditori degli immobili al centro della truffa – uno residente in Franciacorta e tre nella Bassa – sono usciti dall’inchiesta. Assistiti dall’avvocato Paolo Carletti, hanno dimostrato di essere stati vittime e non complici del raggiro, ha detto l’avvocato Paolo Carletti. Il blitz scattò nel maggio del 2013, quando furono arrestati Cristian S. e la sua compagna Simona D., entrambi residenti a Ostiano. In cella finirono anche i titolari di tre agenzie immobiliari: Stefano B. e Mario S. di Manerbio e Pierluigi T. di Rovato. Tutti sono attualmente in libertà.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il meccanismo della truffa era semplice «ma – si leggeva nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip, Guido Salvini -, seriale e portata avanti con grande capacità organizzativa in un momento in cui era facile accendere mutui». Individuate le case da acquistare, generalmente immobili fatiscenti, i titolari delle agenzie stilavano false perizie di stima. Poi assoldavano i compratori fittizi, pregiudicati o sinti reclutati nei campi nomadi di Pavia, come Athos, 30 anni, nipote di Mafalda, «la regina dei rom» morta nel ’77. Contraffatte erano anche le attestazioni di reddito degli acquirenti di comodo.
OTTENUTO IL MUTUO, gli immobiliaristi intascavano la differenza fra il prezzo reale e quello gonfiato, ne consegnavano una parte ai complici neointestatari della casa che nel frattempo si erano resi irreperibili, interrompendo il rimborso del prestito fondiario. Quarantatre gli episodi contestati: fra questi compravendite ad Alfianello, Cerveno, San Gervasio, Urago d’Oglio, Verolanuova, Pontevico, Seniga, Borgo San Giacomo, Gambara, Milzano, Comezzano-Cizzato, Rovato e Palazzolo.
Nell’indagine restano alcuni punti oscuri. «Non vi è dubbio alcuno che gli indagati, per portare a compimento la truffa – ha scritto fra l’altro il Gip -, potevano contare stabilmente su non ancora individute complicità di funzionari di banca, promotori finanziari, professionisti incaricati della stima degli immobili nonchè sui notai incaricati di redigere i contratti».

R.PR.

ANIA e PD tagliano il danno da morte e alla persona

danno da morte

A pagare i profitti delle compagnie assicurative saranno le vittime della strada e gli artigiani carrozzieri, costretti a stringere patti con le compagnie per sopravvivere.

Continua il dibattito sulla riforma delle RC Auto e sull’introduzione di nuovi parametri di riferimento per il calcolo del risarcimento in caso di sinistro stradale. Unica costante nella vicenda, però, sembra essere il tentativo di favorire la lobby delle compagnie assicurative a spese dei contribuenti e delle vittime.Il Gruppo Pd, infatti, anziché concentrarsi sui punti contenuti nella Carta di Bologna, sostenuta da oltre 30 associazioni del settore, ha deciso di sposare l’emendamento presentato in Parlamento da CNA e le Confederazioni, tramite rete Imprese Italia che obbligherà i riparatori a concordare preventivamente il costo della riparazione con il perito assicurativo.E’ stata inoltre manifestata la volontà di intervenire sulle lesioni gravi e gravissime e sul danno da morte.

“Questi emendamenti uccideranno un’intera categoria di artigiani, i carrozzieri, e il diritto delle vittime ad essere risarcite. – Ha commentato Stefano Mannacio, membro CUPSIT – Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani. – Ora succederà ciò che è già successo per i colpi di frusta: i periti saranno istruiti dalle direzioni generali a risarcire sulla base di parametri rigorosamente stabiliti dalle compagnie. Le trattative stragiudiziali si bloccheranno. Per ottenere un risarcimento integrale bisognerà fare cause defatiganti. E, come se questo non fosse un quadro già abbastanza tragico, ben presto le compagnie avranno in pugno anche gli artigiani carrozzieri, costretti a piegarsi alle loro richieste per mantenere in vita la propria officina.”

“Stanno cercando di svendere il nostro lavoro al miglior offerente, ma Federcarrozzieri venderà cara la pelle dei propri associati! – Ha dichiarato Davide Galli, Presidente di Federcarrozzieri. – Il settore degli artigiani carrozzieri si trova in un momento di profonda difficoltà, con la più alta pressione fiscale d’Europa, che uccide ogni giorno decine di officine e limita la concorrenza, favorendo il lavoro sommerso, ingrassando le tasche di artigiani abusivi e favorendo le aziende che hanno personale a nero. Con i nuovi emendamenti saranno le Compagnie a stabilire il costo del nostro lavoro. Abbiamo incontrato tutti, dalla commissione finanza alla senatrice Vicari, ora è rimasto sola una persona da incontrare, appuntamento confermato.

Consegneremo le chiavi delle carrozzerie associate e i documenti dei consorzi che insieme a Federcarrozzieri prendono le distanze dalle confederazioni invitando i propri iscritti ad abbandonare la nave non rinnovando le
tessere confederali.”

Indignato il commento alla vicenda da parte dell’Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada Onlus, che ha deciso di inviare una lettera aperta ai rappresentanti delle Istituzioni e dei Partiti presenti in parlamento. “Siete ancora in tempo per riaffermare agli occhi dei cittadini la Vostra dignità e il vostro ruolo di rappresentanza sociale, impedendo che si compia un vergognoso colpo di mano nella definizione del decreto “Destinazione Italia”, a danno delle vittime. – Scrive il Presidente Giuseppa Cassaniti Mastrojeni. – Non possiamo accettare che addirittura la sinistra sia a favore della diminuzione dei risarcimenti alle vittime. Smettetela di raccontare la favola dei risarcimenti e delle tariffe più basse in Europa rispetto all’Italia.”

Di seguito l’elenco completo dei punti contenuti all’interno della Carta di Bologna:

1. Portabilità delle polizze (Loi Hamon )

2. Riduzione tasso concentrazione sul mercato delle compagnie assicuratrici

3. Reale indipendenza di Ivass e Antitrust

4. Rottamazione risarcimento diretto

5. Libertà di scelta del riparatore (Loi Hamon )

6. Libera circolazione dei diritti di credito

7. Tutela delle Vittime con integrali risarcimenti

8. Libertà di scelta nelle cure

9. Libertà di valutazione del medico legale

10. Pene certe per i pirati della strada

11. Attenzione alla sicurezza attiva e passiva

12. Agenzia antifrode in campo assicurativo

La Carta di Bologna è stata promossa da: Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada

(AIFVS), il Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA), Assoutenti, il

Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani (CUPSIT), la Commissione RC dell’Organismo Unitario

dell’Avvocatura (OUA), l’Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa (UNARCA), l’Associazione

Culturale Mo Bast!, l’Associazione Valore Uomo e lo Sportello dei Diritti.

Oltre alle associazioni promotrici, hanno sostenuto l’iniziativa Associazioni Carrozzieri Sardegna, Banca del

Veicolo, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Artigiani, Consorzio Carrozzieri Bresciani,

Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio In Rete Car, Rete Amica Carrozzeria della Val d’Aosta,

Associazione Periti Campani, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio TUO Torino, Carrozzeria Aperta,

Centro Tutela Consumatori Risparmiatori, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzeria

Italiane, Rete Carrozzeria Trasparente, SISCESA CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore

Assicurativo, SISPA UGL – Sindacato Italiano Periti Assicurativi, UNILPI – Unione Nazionale Italiana Liberi

Professionisti e Infortunistiche, Consorzio Carrozzerie Riunite, Associazioni Carrozzieri della Provincia di

Genova, Centro Artigiano di Revisione, Gruppo Autoriparatori Uniti e SicurAUTO.it.

30 all’ora in tutta la città: Mobilità Nuova torna alla carica

30 all'ora  “Ridurre la velocità in ambito urbano è l’unica misura in grado di far diminuire in maniera consistente il numero di incidenti stradali con morti e feriti. Una misura, senza controindicazioni, che tutela sia gli utenti vulnerabili – pedoni e ciclisti – sia
chi usa i veicoli a motore”

Sulla riforma del codice della strada e sulle misure da adottare per ridurre in maniera consistente il numero di incidenti stradali gravi si è parlato a Roma al convegno Una velocità nuova per la sicurezza organizzato dalla Rete Mobilità Nuova, coalizione che raggruppa circa 200 sigle nazionali e locali. Un’occasione per confrontarsi sulle proposte delle associazioni – in particolare sul limite dei 30 km orari in città previsto nella proposta di legge presentata da Rete Mobilità Nuova – e capire se pedoni, ciclisti e automobilisti hanno trovato un punto in comune o continuano ad avere posizioni contrapposte.

Tra i numerosi partecipanti, il sottosegretario ai trasporti Erasmo D’Angelis, il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani, Andrea Colombo di Anci, Paolo Gandolfi della commissione trasporti della Camera, Vittorio Cogliati Dezza presidente Legambiente, Francesco Ferrante di Green Italia e Anna Donati di Co.Mo.Do.

Ogni anno perdono la vita in Italia quasi 4000 persone a causa degli incidenti stradali. Secondo l’ultimo rapporto ACI ISTAT, distrazione ed eccesso di velocità sono i principali responsabili degli incidenti che si verificano sulle strade. La riduzione dei limiti di velocità è il principale strumento utilizzato a livello internazionale per ridurre la mortalità sulle strade poiché una velocità ridotte consente tempi di reazione più brevi e quindi una maggiore capacità di evitare situazioni di pericolo.

È questa la logica che ha spinto il Parlamento europeo ad adottare la risoluzione del 27 settembre 2011 con la quale “raccomanda fortemente alle autorità responsabili di introdurre limiti di velocità di 30 km/h in tutte le aree residenziali e sulle strade a corsia unica in aree urbane che non hanno corsie ciclabili”. Peraltro anche l’OMS segnala che la velocità è una delle priorità da affrontare in chiave sicurezza e stima che una riduzione del 5% della velocità media sarebbe in grado di ridurre di 1/3 i morti sulle strade.

E in questa direzione va la proposta di legge presentata da Rete Mobilità Nuova – sostenuta da una petizione che ha raccolto oltre 90mila firme – che all’articolo 6, sui limiti di velocità, chiede la modifica dell’articolo 142 del codice della strada. Sostituendo le parole «e i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali» con «e i 30 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per tutte le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano e dove l’amministrazione locale è in grado di garantire che a un aumento della velocità non corrisponda un aumento dell’insicurezza, previa installazione degli appositi segnali».

Una soluzione sempre più diffusa nelle città europee. Graz, in Austria, è stata la prima al mondo, nel 1992, a introdurre il limite di 30 km/h su tutto il territorio comunale. A Berlino, le zone 30 introdotte inizialmente nei dintorni di scuole e asili , oggi coprono circa l’80% delle strade secondarie. A Londra a partire dal 2000 sono state introdotte più di 400 zone 30 (limite di 20 miglia orarie) che al momento rappresentano l’11% dell’intera rete stradale cittadina e il prossimo passo sarà quello di rendere il limite di 20 miglia orarie lo standard nella città.

In Italia, la prima città ad aver introdotto il limite di 30 km/h su tutto il territorio comunale è stato il comune di Saronno all’inizio del 2011. Altre città ad essere intervenute in tal senso sono state Udine, Reggio Emilia, Ferrara, Catanzaro, Arezzo e Caserta. Il punto principale è la sicurezza. E 20 km orari fanno la differenza. Perché se un’automobile investe un pedone alla velocità di 50 km/h, l’impatto generato con il veicolo sarà equivalente a una caduta dal terzo piano di un palazzo con una probabilità di morte pari al 70%, mentre uno scontro tra un’auto e un pedone alla velocità di 30 km/h è l’equivalente di una caduta dal primo piano di un palazzo con una probabilità di esito mortale del 10%.

Difficile trovare un solo svantaggio all’introduzione di questo limite di velocità in città. Non aumenterà i tempi di percorrenza. L’esperienza mostra che per percorrere 500 metri all’interno di una zona 30 si impiegano solo 5,1 secondi in più rispetto allo stesso percorso con il limite di 50 km/h. Paradossalmente il principale motivo dei rallentamenti nel traffico è proprio la velocità massima troppo elevata che, generando accelerazioni brusche e frenate improvvise, crea un effetto a singhiozzo e impedisce il regolare fluire del traffico.
Non farà salire i consumi di carburante, anzi li ridurrà così come le emissioni inquinanti. Secondo alcuni studi, infatti, diminuire la velocità da 50 km/h a 30 km/h comporterebbe una riduzione del 30% degli ossidi di azoto, del 20% il monossido di carbonio e del 10% gli idrocarburi, ma anche una riduzione dell’inquinamento acustico.

Non è un provvedimento contro gli automobilisti, è una misura che salvaguarda bambini e anziani che, in questo modo, non dovranno più temere per la propria vita ogni volta che attraversano la strada. Non è una sfida persa in partenza: contrariamente a quanto ci si possa aspettare, i conducenti che non rispettano i limiti di velocità sono una minoranza e in molti casi sostituire un cartello “50” con un cartello “30” può già apportare delle sostanziali differenze.

CHIETI, FALSI INCIDENTI STRADALI 8 ARRESTI E 82 DENUNCE

Schermata 03-2456376 alle 10.11.09CHIET: Inscenavano falsi incidenti stradali con falsi testimoni poi la documentazione, ovvero le constatazioni amichevoli, veniva consegnata ad un avvocato affinchè seguisse la pratica per ottenere il risarcimento dei danni dalle compagnie di assicurazione.Mentre un medico compiacente redigeva certificati attestanti i danni fisici subiti dalle presunte vittime. Un meccanismo portato alla luce della Squadra Mobile della Questura di Chieti che ha condotto le indagini iniziate dal sostituto procuratore della Repubblica di Pescara, Gennaro Varone.

Ai domiciliari con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alle frodi alle assicurazioni, sono finite 8 persone, per una nona è stato emesso un obbligo di dimora. Tra gli arrestati un avvocato di Pescara mentre tra gli indagati è finito il medico che avrebbe redatto i falsi certificati.

Gli inquirenti hanno ricostruito decine e decine di incidenti stradali fittizi anche con contestuali lesioni spesso risarcite. Lo studio dell’avvocato era stato perquisito a maggio del 2012 e nell’occasione fu sequestrata una voluminosa documentazione. Le indagini sono andate avanti per circa due anni, con l’ausilio di intercettazioni telefoniche, e hanno portato all’esame di mille pratiche di richieste di risarcimento dei danni: pratiche che, come ha detto nel corso di una conferenza stampa il dirigente della Mobile teatina, Francesco Costantini, presente il questore Filippo Barboso, erano almeno formalmente ineccepibili ma fondate su presupposti falsi come gli incidenti e i certificati.

Il meccanismo ha causato danni alle numerose compagnie di assicurazione coinvolte per svariate centinaia di migliaia di euro.

I provvedimenti restrittivi riguardano Filippo De Felice, 51 anni nato a Chieti ma residente a Pescara, Luca Capasso, 41 anni avvocato pescarese, Andrea Liverotti, 43 anni di Montesilvano, Fernando Colaiocco, 48 anni sempre di Pescara, Giovanni Di Blasio, 38 anni di Pescara, Giuseppe Fumia, 51 anni e Fabrizio Fusilli di 41, pure di Pescara, e Sandro Pio Tommaso Russo, 30 anni di San Severo. Di Pescara la nona persona raggiunta da obbligo di dimora. Fumia a marzo del 2012 venne arrestato in flagranza, sempre dalla Mobile di Chieti, con 120 grammi di cocaina.

Quella sugli stupefacenti è un’indagine parallela a quella sulle frodi (si tratta di filoni investigativi iscritti nel medesimo procedimento penale) ed aveva consentito agli uomini dell’antidroga teatina di arrestare 12 persone e di sequestrare 2 chilogrammi tra cocaina ed eroina, 28 chilogrammi di marijuana a Miglianico e 54.000 euro in contanti. Per quel che concerne le frodi – l’operazione è stata ribattezzata «Fatal crash» – sono in corso ulteriori indagini.

Corriere Adriatico

Intervista al dott. Stefano Re, nuovo direttore di UCI Ufficio Centrale Italiano (Carta Verde)

Mappa dei paesi in cui è operativo il servizio Carta Verde. Si segnala il recente ingresso del Montenegro come Bureau autonomo, la richiesta di ingresso da parte di Kazhakhstan (prevista per il 2014), di Armenia e Georgia (in fase di analisi), mentre rimane sempre sospesa la questione Kossovo, che ha tutte le carte in regola salvo il riconoscimento da parte dell’ONU quale Stato indipendente.

Il dott. Silvio Lovetti, da molti anni Direttore dell’UCI, Ufficio Centrale Italiano, ha terminato l’attività ed il dott. Stefano Re, funzionario dello stesso ente, ne ha assunto le mansioni.
Cos’è l’UCI è la prima domanda che nasce spontanea.
L’UCI è un ente nazionale che opera dal 1953 quale ufficio italiano per la gestione della Carta Verde. Le sue attività sono disciplinate per legge in concerto con gli altri uffici nazionali europei ed extraeuropei detti Bureaux.
L’ Ufficio Centrale Italiano, UCI, è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.
Costituito nel 1953, opera come Bureau per l’Italia nell’ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l’Europa dell’ONU.
L’attività dell’UCI è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 (Codice delle assicurazioni private ).
L’UCI si occupa principalmente di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia. L’UCI è anche responsabile degli incidenti provocati all’estero da veicoli italiani, in relazione ai quali è tenuto a rimborsare gli omologhi uffici esteri.
Tutto questo avviene appunto sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
L’UCI è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli esteri che temporaneamente si trovano sul territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
L’impegno comporta per l’UCI l’obbligo di liquidare i danni e di pagare agli aventi diritto i relativi risarcimenti. Ha sede a Milano ed occupa circa 30 persone.
Chi sono i soci di UCI?
Sono le compagnie di assicurazione che esercitano il ramo auto in Italia, sia Italiane che estere, purché autorizzate. Quelle che lo sono da anni e quelle che vogliono entrare nel mercato che chiedono di essere soci provvisori per un anno, sottoscrivendo 1000 quote per 510 €, sino al perfezionamento della pratica, dopo l’autorizzazione diventano di diritto soci di UCI.
Con tutti questi soci, alle riunioni ci sarà un sacco di gente?
Una volta era così, oggi con 7 gruppi assicurativi che coprono il 92% del mercato, non c’è neanche bisogno che andiamo a fare le riunioni in un altro locale.
Quanti sinistri gestisce UCI ogni anno?
Sono circa 50.000, affidati alle varie compagnie o società mandatarie delle compagnie estere. Solo circa 3.000 sono gestiti direttamente da UCI e sono quelli che hanno alcune problematiche di gestione. O sono causati da veicoli esteri non assicurati o sono stati restituiti dalle varie società mandatarie.
Come si diventa società mandataria di una compagnia estera?
Anzitutto è necessario sottoscrivere una convenzione con l’UCI, impegnandosi a rispettare le norme a cui è sottoposto l’UCI e fornendo delle qualifiche e garanzie. Va poi contattata direttamente una compagnia estera non rappresentata per proporre la propria candidatura e sottoscrivere con essa un contratto per la gestione dei sinistri avvenuti in Italia con tale compagnia estera non rappresentata. Poiché il mandatario dovrà anticipare i risarcimenti ai danneggiati per conto della Compagnia estera, il contratto dovrà prevedere delle garanzie di ritorno dei capitali.
Ottenuto il mandato di una compagnia estera, questa segnalerà al proprio Bureau nazionale l’intenzione di nominare un mandatario in Italia. Tale richiesta nomina verrà comunicata ad UCI, dopodiché si sottoscrive un accordo con UCI per accettare le regole della procedura ed UCI a quel punto accetterà la nomina dandone conferma al Bureau estero.
Inoltre, ma qui l’UCI non è coinvolto, si può diventare mandatari anche per i sinistri occorsi ad un assicurato italiano con una compagnia estera avvenuta all’estero. Questi ultimi sono i sinistri regolati dalla IV direttiva Auto della Comunità Europea.
Quali sono i paesi che riconoscono la Carta Verde sono scritti sulle varie carte verdi presenti in ognuna delle nostre auto. Ma i confini sono stabili?
No, si era partiti negli anni 60 con alcune delle nazioni europee e ora siamo arrivati a tutto il continente. Le nuove frontiere sono quelle dei paesi dell’ex Unione Sovietica e dei Balcani. Nel 2009 quando è entrata la Russia pensavamo che avendo oltre 150.000 di veicoli avremmo avuto un forte impatto. Fortunatamente l’incremento è stato solo di 2000 sinistri.
Qual è il corrispettivo che una compagnia paga per la gestione di un sinistro?
La tariffa è del 15% del valore liquidato con un minimo di 200 € ed un massimo di 3.500. Ma è possibile, in base ai volumi gestiti o altri parametri di valutazione, che le società mandatarie e le compagnie estere si accordino diversamente.
Date anche un servizio di informazione all’utenza?
Questa attività era demandata per legge all’ISVAP che con le nuove regolamentazioni sta cedendo l’incarico alla CONSAP che è diventato organismo di indennizzo per tutti i sinistri. Noi diamo informazioni solo per i sinistri che derivano dalla gestione della Carta Verde. Non dimentichiamo che il servizio Carta Verde è nato come servizio privato e non pubblico. Anche dopo il 69 con l’RCA obbligatoria, la Carta Verde era facoltativa. Veniva venduta solo in alcune agenzia convenzionate ed ai posti di frontiera. Poi è stato fatto un accordo con le associazioni delle compagnie ed infine è stato regolamentato per legge.
Sul nostro sito è possibile trovare ulteriori informazioni sull’UCI: www.ucimi.it

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati