Truffa alle assicurazioni sulle supercar: arrestati a Milano ex primario e il figlio

Coinvolti Andrea De Amicis e il padre Aldo, rispettivamente nipote e cognato del presidente della Provincia, Podestà. Lamborghini e Bentley risultavano rubate, ma in realtà venivano rivendute all’estero wpid-424360_6647_big_Polstrada5.jpg

Il pezzo forte era una Bentley Continental, ufficialmente superaccessoriata. Assicurata ai Loyd’s di Londra per la bella cifra di 350mila euro. Uno delle 62 fuoriserie acquistate FRA il 2008 e il 2011 dalle società Cavallino Sport e Nuova Santa Valeria dell’imprenditore Andrea De Amicis, 42 anni, nipote del presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà (estraneo a ogni accusa). De Amicis è rinchiuso in carcere al termine di un’operazione coordinata dal pm Mauro Clerici e condotta dagli investigatori della polizia stradale. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Le auto — si è scoperto grazie a una denuncia formalizzata dai Loyd’s — dopo l’acquisto e dopo aver ottenuto un contratto di leasing, sparivano con un furto simulato dai complici di De Amicis. Solo una tappa della destinazione finale: secondo l’accusa finivano per essere smerciate su mercati esteri. Un giro che sarebbe fruttato diversi milioni di euro a discapito di assicurazioni e società di leasing, secondo quanto emerge dall’ordinanza firmata dal gip Cristina Di Censo. Agli arresti domiciliari sono finiti anche l’avvocato Egidio Pastore, 78 anni, studio in via Caldare; la sua segretaria Anna Rita Greco e il padre di De Amicis, Aldo (che ha sposato la sorella di Podestà). De Amicis senior, oggi in pensione ma per anni primario del Fatebenefratelli in Ortopedia, è accusato di aver imposto ad alcuni medici del suo reparto le auto che vendeva il figlio. Apparivano come semplici intestatari di contratti che spesso non venivano nemmeno onorati. L’elenco di auto acquistate è impressionante. Porsche, Lamborghini Gallardo, Bmw X5, uno svariato numero di Bentley, versione extralusso. Acquistate, poi assicurate per cifre superiori al reale valore, «sovraffatturando il prezzo di vendita mediante l’indicazione di una falsa serie di optional e allestimenti non veritieri», avrebbero permesso a De Amicis e a Pastore di spartirsi poi il premio assicurativo e, con la complicità di alcuni indagati a piede libero, ottenere anche il prezzo di vendita all’estero. Gli arresti, leggendo l’ordinanza d’arresto, sembrano essere solo una tappa dell’indagine. Restano da scoprire anche i broker assicurativi che si sono prestati a sottoscrivere contratti di leasing palesemente gonfiati, ma anche l’iter seguito per l’immatricolazione al Pra (il registro automobilistico).

di EMILIO RANDACIO

LA GESTIONE DEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI E’ PASSATA A CONSAP SPA

Logo-Consap.pngI periti assicurativi devono far riferimento alla CONSAP dal primo di gennaio e non più all’ISVAP

Dal 1 gennaio 2013 ISVAP è stato chiuso e le gestioni sono passate al neocostituito IVASS e alla CONSAP. Il Ruolo Periti Assicurativi è passato a CONSAP S.p.a, mentre gli intermediari e le Compagnie sono passate sotto il controllo di IVASS.
Il Ruolo P.A. contiene gli estremi di ciascun perito iscritto (nome, cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale e sedi operative) ed è consultabile dal sito di consap www.consap.it . Nello stesso sito c’è la sezione informativa aggiornata per ogni perito o per aspirante tale.

Ruolo dei Periti Assicurativi

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap alla data di subentro dell’Ivass nelle funzioni precedentemente attribuite a Isvap.

Aspetti Generali

Il Ruolo (già Ruolo Nazionale dei periti assicurativi ex legge 17.2.1992 n. 166) è stato istituito con Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e successivamente disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, che ha stabilito le procedure di iscrizione, di cancellazione e reiscrizione dei periti assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo. I periti iscritti nel ruolo di cui alla citata Legge 17 febbraio 1992 n.166 sono iscritti di diritto nel Ruolo ai sensi dell’art.344 del Codice delle Assicurazioni.

Informazioni e Procedure

A. Per il cittadino

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

Consap, attraverso il ruolo dei periti assicurativi, detiene i dati dei soggetti (persone fisiche) abilitati a svolgere, in proprio, l’attività professionale volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, Consap assicura l’aggiornamento dei dati (nome e cognome, data di nascita, numero e data di iscrizione, codice fiscale, sedi operative) contenuti nel Ruolo, attraverso un’applicazione web presente sul sito aziendale. È possibile pertanto, consultare l’elenco degli iscritti al Ruolo secondo le seguenti chiavi di ricerca:

  • nome e cognome;
  • numero di iscrizione al Ruolo;
  • regione o provincia della sede operativa.

Accedi all’applicazione per la consultazione del Ruolo

B. Per i candidati al Ruolo

Al Ruolo dei periti assicurativi possono essere iscritti i soggetti che esercitano attività peritale in proprio e che abbiano effettuato il previsto tirocinio e superato la specifica prova di idoneità formalmente prevista al comma 3 dell’art. 158 del Codice delle Assicurazioni.

Per ottenere informazioni relativamente ai requisiti e alle modalità di iscrizione al ruolo e al tirocinio clicca qui.

Per visualizzare l’esito della prova di idoneità 2011 accedi all’area riservata dell’applicazione web.

C. Per gli iscritti al Ruolo

Per ottenere informazioni relativamente agli adempimenti, agli obblighi di comunicazione, alla cancellazione e alla reiscrizione, nonché sul tirocinio e sulla prova di idoneità clicca qui.

I veri prezzi delle auto usate 46/12

Prezzi sempre più bassi.
Asta per commercianti. Estratto delle vetture vendute nella settimana 46 da Autorola.it

Auto Incl. IVA non detraibile
MARCA, MODELLO E VERSIONE ANNO KM PREZZO D’ASTA EUR
Aston Martin V8 Vantage 4.3 Cabrio, 2porte, Auto, Benzina 2007 35.540 50.000
BMW Serie 7 (F01/02/04) * 730d Eletta, 2porte, Auto, Diesel 2009 101.631 28.200
BMW X5 (E70) * X5 xDrive30d Futura, 5porte, Auto, Diesel 2009 61.960 28.000
BMW m3 4.2 coupe, 2puertas, 6marchas, Gasolina, Uso particular 2008 90.000 27.300
Bentley CONTINENTAL GT 6.0, 2porte, Auto, Benzina, Piccolo trasporter 2005 77.955 46.000
Bentley Continental * Continental GT, 2porte, Auto, Benzina 2006 87.365 47.000
Porsche 997 Turbo Coupè Tiptronic 3.6, 2porte, Auto, Benzina 2007 41.899 47.500
VW Passat 2.0 Variant 2.0 TDI 140pk, 5-deurs, Automatisch, Diesel, Stationcar 2006 178.300 5.400
Auto Excl. IVA
MARCA, MODELLO E VERSIONE ANNO KM PREZZO D’ASTA EUR
AUDI Q7 3.0 TDI V6 Quattro 3.0 Q7 3.0 TDI V6 Quattro, Diesel 2008 139.575 16.750
Audi A4 2.0 TDI DPF Ambiente, Xenon plus, Audi Sound System, 4-türig, Manuell, Diesel 2009 89.401 14.000
Audi A4 Avant 3.0 TDi V6 Quattro DPF Tiptronic, 5-deurs, Auto, Diesel, Stationcar 2008 72.401 19.200
Audi A5 2.0 TDI Quattro Ambition, 3porte, Manuale, Diesel 2011 52.500 22.900
Audi A5 2.7 TDi DPF, 2-deurs, 6versn., Diesel, Coupé 2009 109.478 16.200
Audi A5 Sportback 2.0 TDI DPF, 4-deurs, 6versn., Diesel 2009 132.587 15.300
Audi A6 AVANT 3.0 3.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC, 5-türig, Automatik, Benzin, Kombi 2009 68.100 12.800
Audi A8 3.0 TDI DPF quattro lang, Leder, Navi/TV, Schiebedach, Standheizung, Dienstwagen Santander-Bank, Auto, Diesel 2008 92.486 26.100
Audi A8 3.0 TDI Quattro Tiptronic, 4porte, Auto, Diesel 2008 84.832 17.600
Audi Q5 2.0 TDi DPF, 5-deurs, 6versn., Diesel, SUV 2009 169.461 17.400
Audi Q5 2.0 TDi Quattro DPF S Tronic, 5-deurs, Auto, Diesel, SUV 2009 75.962 21.000
Audi Q5 3.0 TDI quattro S tronic, Auto, Diesel 2010 190.787 26.181
Audi Q7 3.0 3.0 tdi, 4porte, Auto, Diesel, SUV 2010 58.285 31.500
Audi Q7 3.0 TDI DPF quattro tiptronic, Navi, Xenon, Schiebedach, AAC, PDC, AHK, 5-türig, Auto, Diesel 2009 142.013 34.100
Audi Q7 4.2 TDI Quattro Tiptronic, 5porte, Auto, Diesel 2008 106.105 21.400
Audi S6 Avant 5.2 FSI V10 Quattro Tiptronic, 5porte, Auto, Benzina 2008 120.213 16.500
BMW 3-serie 2.0 316d High Executive, 4-deurs, 6versn., Diesel 2012 10.531 31.000
BMW 320d coupe, manuelt, Diesel 2009 90.734 12.600
BMW 320d touring, manuelt, Diesel 2010 48.640 13.400
BMW 520 2.0 D, 5-deurs, Auto, Diesel, Combi 2012 17.400 23.450
BMW SERIE 5 535d Msport Touring autom. wagon 300CV 5P automatico, 5-türig, Automatik, Diesel 2011 83.751 35.500
BMW Serie 3 (E90/E91) * 330d cat Futura, 4porte, Auto, Diesel 2008 130.260 12.800
BMW Serie 5 525XD TOURING FUTURA, Diesel 2009 44.856 14.250
BMW Serie 5 530XD TOURING FUTURA, Diesel 2009 65.022 14.000
BMW Serie 5 Gran Turismo 530d GT xDrive Futura, 4porte, Auto, Diesel 2010 64.755 26.950
BMW X1 xDrive23d Aut., Automatik, Diesel 2012 15.000 25.500
Chevrolet Captiva 2.2 D 4WD LT+, AC, Leder, AHK, Diesel 2011 52.056 18.430
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD LX Auto, Diesel 2011 12,823 14,950
Ford Kuga 2.5 4×4, AAC, Navi, Leder, Xenon, Panoramadach, AHK, Auto, Benzin 2009 33.445 16.800
MERCEDES CLASSE M ML 280 CDI V6 sports utility vehicle 190CV 5P automatico, 5-türig, Automatik, Diesel 2009 75.880 20.800
MERCEDES ML 320 CDI “Sport” Aut 3.0 ML 320 CDI “Sport” Aut, Diesel 2007 69.094 17.250
MERCEDES S350 CDI 4MATIC BlueEFF.Avant.MY800 3.0 S350 CDI 4MATIC BlueEFF.Avant.MY800, Diesel 2010 69.523 32.750
MERCEDES-BENZ E 250 CDI BlueEff. Avantgarde, 5-drzwiowy, Automat, Diesel 2011 58 376 26 793
MINI MINI Mini 1.6 Cooper S 184cv Roadster, Benzina 2012 12 17.000
Mercedes CLASSE E E200 CDI BlueEFF Avantgarde wagon 136CV 5P automatic, 5-türig, Automatik, Diesel 2011 26.403 21.600
Mercedes-Benz C220 Break 2.2 CDi BlueEfficiency Avantgarde, 5-deurs, 6versn., Diesel, Stationcar 2009 61.059 17.000
Mercedes-Benz ML-Klasse 3.0 ML 320 CDI, Navi, Leder, Xenon, Schiebedach, AHK, Diesel 2009 47.370 32.522
Mercedes-Benz R – Klasse 3.0 320 CDI, 5-deurs, Auto, Diesel, SUV 2006 161.500 13.300
Peugeot 508 2.0 Active, 4-deurs, 6versn., Diesel 2012 10 15.000
Peugeot 508 2.0 active, 4-deurs, 6versn., Diesel 2012 10 15.200
Saab 9.5 2.0 TiD Vector, 4-deurs, 6versn., Diesel 2011 32.462 17.000
Toyota Avensis Wagon 1.8 VVTi Sol Multidrive S, 5-deurs, Auto, Benzine, Stationcar 2010 35.523 13.100
Toyota Prius 1.8 CVT HSD Sol, 5-deurs, Auto, Benzine, Hatchback 2009 46.843 13.350
Toyota Prius 1.8 CVT HSD Sol, 5-deurs, Auto, Benzine, Hatchback 2009 56.664 12.650
Toyota Prius 1.8 CVT HSD Sol, 5-deurs, Auto, Benzine, Hatchback 2011 8.517 15.000
Toyota RAV4 2.0 VVT-i 4×2 VX, 5-deurs, 6versn., Benzine, SUV 2010 59.341 12.800
Toyota Rav4 2.2 D-4D DPF 4×4 VX, 5-deurs, 6versn., Diesel, SUV 2011 22.470 18.850
VOLKSWAGEN TOUAREG 2.5 R5 TDI Tiptronic DPF Exclusive sports utility vehicle 174CV 5P automatico, 5-türig, Automatik, Diesel 2009 114.933 15.450
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI Tiptronic DPF Executive sports utility vehicle 240CV 5P automatico, 5-türig, Automatik, Diesel 2008 72.597 16.100
VW Beetle 1.2 Tsi Design Comfort+ NEW, 3d, 6speed, Gasoline, Hatchback 2012 16 13,000
VW Tiguan 2.0 CR TDi 4Motion Sport & Style, 5-deurs, 6versn., Diesel, SUV 2008 90.095 14.300
VW Tiguan 2.0 TDI DPF Sport & Style, Navi, Panorama, Winterpaket, Diesel 2009 100.094 16.053
Volkswagen Crafter Furgone 35 PM 2.0 TDI 163cv, 4porte, Manuale, Diesel 2011 6.936 16.000
Volkswagen GOLF CAB 1.6 TDI 105 FAP CARAT, 2portes, Diesel 2012 18 17 150
Volkswagen PASSAT 1.6 TDI 105 CR FAP BLUEMOTION CONFORTLINE, 4portes, Diesel 2011 19 193 12 600
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Track & Field 4Motion DSG, 5porte, Auto, Diesel 2011 34.444 18.600
Volvo XC 60 AWD 2.4 D5 MOMENTUM GEARTRONIC, 5-türig, Automatik, Diesel, SUV 2009 136.000 15.000
Škoda Superb Combi 2.0 TDI Elegance Navi/DSG NEW, 5d, Auto, Diesel, Estate 2012 16 23,700
Auto Incl. IVA detraibile
MARCA, MODELLO E VERSIONE ANNO KM PREZZO D’ASTA EUR
BMW Serie 5 525D, 4puertas, Diésel 2008 84.150 17.000
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, Auto, Diésel 2008 104.251 18.000
Mercedes Clase C CDI C-220 Avantgarde, 5puertas, Diésel 2008 77.360 16.500
Mercedes Clase C CDI C-220 Avantgarde, Auto, Diésel 2008 168.498 14.600
Volvo XC70 D5 Momentum Auto, Diésel 2008 116.573 19.000
Volvo XC90 2.4 D5 Summum, Diésel 2008 157.307 14.200
Furgoni Excl. IVA
MARCA, MODELLO E VERSIONE ANNO KM PREZZO D’ASTA EUR
Knaus Sun Traveller 3.0 650 DKG Alkoven, Fiat Ducato 160 Multijet , AC, Halbautomatik, Diesel 2009 34.632 33.200
Mercedes SPRINTER CCB 513 CDI 43, Diesel 2011 85 780 17 450
Mercedes VITO 113 CDI 32 L, Diesel 2011 31 333 13 150
Mercedes VITO 113 CDI 32 L, Diesel 2011 38 031 13 200
Mercedes VITO 113 CDI 32 L, Diesel 2011 41 426 13 250
Mercedes VITO 113 CDI 32 L, Diesel 2011 44 442 12 450
Opel Movano B 2.3 CDTI 150 Hochraumkastenwagen, AC, AHK, Diesel 2012 4.205 18.100
Volvo FH12 12.0 4X2T X LOW Decker- I-shift Globetrotter, 2-deurs, 5versn., Diesel, Truck 2005 951.601 15.128

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo

 STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. SERGIO CHIODI DOTT. GIORGIO MEZZADRI DOTT. MARCO ODAGLIA DOTT. MASSIMILIANO IAZZETTI DOTT. FLAVIA PARETO DOTT. GIOVANNI BATTISTA PARODI DOTT. GUIDO RUGGIERI DOTT. ELENA ROSSI

VIA B.BOSCO 57/9 TEL. +39 010565894 (r.a..)-+39 5459631 16121 GENOVA (ITALY) http://www.studiodottcomm.com FAX + 39 010543485 C.F./ P.I.: 01519030991 E-MAIL: infostudio@consultge.com

 Circolare ai clienti,

Circolare n. 10

7 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo

INDICE

1 Premessa …………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.1 Provvedimenti attuativi …………………………………………………………………………………………… 3

1.2 Decorrenza ………………………………………………………………………………………………………….. 3

1.3 Abrogazione dell’attuale regime ………………………………………………………………………………. 3

2 Soggetti interessati …………………………………………………………………………………………………….. 3

3 Effetti dell’opzione ……………………………………………………………………………………………………… 3

4 Operazioni attive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………….. 4

5 Operazioni passive escluse dall’IVA per cassa ……………………………………………………………. 4

6 Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore …………………………….. 4

6.1 Obblighi di fatturazione e registrazione …………………………………………………………………….. 4

6.2 Calcolo del volume d’affari e del pro rata ………………………………………………………………….. 5

6.3 Computo delle operazioni in sede di liquidazione periodica ………………………………………… 5

7 Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore …………………………. 5

8 Esercizio dell’opzione …………………………………………………………………………………………………. 5

8.1 Decorrenza dell’opzione …………………………………………………………………………………………. 6

8.2 Rapporti con il “vecchio” regime ……………………………………………………………………………… 6

9 Cessazione dell’opzione ……………………………………………………………………………………………… 6

9.1 Operazioni passive ……………………………………………………………………………………………….. 6

9.2 Liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa ……………………….. 6

1 PREMESSA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).

1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Con il DM 11.10.2012:

sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;

è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:

esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;

revocarne gli effetti.

 1.2 DECORRENZA

La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.

1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME

Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’attuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.

Calcolo del volume d’affari

Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:

sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;

sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

 3 EFFETTI DELL’OPZIONE

Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:

l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;

il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:

– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Detrazione IVA da parte del cessionario o committente

A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;

ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.

 4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:

le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:

– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);

– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;

– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;

le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:

– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’impresa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);

le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge);

le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:

– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole;

– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.

 Separazione delle attività

Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.

5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);

gli acquisti intracomunitari di beni;

le importazioni di beni;

le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitura in fattura

Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).

L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.

6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA

Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conseguentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.

6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:

è incassato il corrispettivo;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.

 Incasso parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:

la somma incassata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:

a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;

secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:

– nel momento del pagamento del corrispettivo;

– ovvero, alla scadenza dell’anno.

Pagamento parziale del corrispettivo

Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:

la somma pagata e

il corrispettivo complessivo dell’operazione.

 8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

 In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal cedente o prestatore.

8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE

L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:

dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;

ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

 Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.

8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME

Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a credito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):

in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;

ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.

9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE

Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

9.1 OPERAZIONI PASSIVE

Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.

9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA

In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coesistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:

deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;

può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Cordiali saluti

Studio Dottori Commercialisti Associati