L’art. 23 disp. att. c.p.c. (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) prescrive una vigilanza del Presidente del Tribunale affinché verifichi che “gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.”
N.B.: Un anno di anzianità. E’ quanto rischia un Giudice qualora, scegliendo dall’albo dei periti del proprio tribunale, non rispetti il criterio di rotazione e chiami sempre gli stessi consulenti.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cass. Civ. S.U. con la sentenza del n°10157/2016, rigettando il ricorso di un Giudice punito con una sanzione disciplinare (la perdità dell’anzianità di un anno, appunto) per aver concentrato numerosi incarichi a soli tre professionisti iscritti all’albo dei consulenti.