I quadricicli (minicar): possono essere immatricolati come motoveicoli o ciclomotori.
In base alle categorie internazionali i ciclomotori ed i motocicli sono classificati in sette differenti categorie:
§ L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
§ L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
§ L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
§ L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
§ L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
§ L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
§ L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili
ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.
Patente richiesta: categoria A1 (se immatricolati come motoveicoli) – certificato di idoneità (se immatricolati come ciclomotori).
Assicurazione: obbligatoria.
Obbligo del casco durante la circolazione: sono esentati dall’obbligo del casco i conducenti e i passeggeri di motoveicoli e ciclomotori a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa ” vedi art. 171, comma 1-bis, lettera a), C.d.S.
I quadricicli classificati come motoveicoli: devono osservare le prescrizioni riportate nell’art. 175, comma 2, lettera b) del Codice della Strada che prevede il divieto di circolazione in autostrada se “di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg”.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle cinture di sicurezza: Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e (ciclomotori a 4 ruote – quadricicli leggeri); dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all’articolo 47,
comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Revisione: obbligatoria secondo le istruzioni fornite dal calendario annuale del Ministero Trasporti.
A cura di Franco Medri
Fonte: ASAPS (www.asaps.it)
ecco le regole… forse mancano gli ultimi aggiornamenti, ma direi Bravo ottimo articolo!
Max
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L’ha ribloggato su Il Blog di Luigi Mercurio.
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